Sentenza del 13/11/2018 n. 29054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la riqualificazione fiscale dell'operazione, sostenendo che si fosse trattato di una cessione di partecipazione societaria, soggetta a imposta di registro in misura fissa, e non di una cessione di azienda, soggetta a imposta proporzionale del 3%. L'operazione consisteva nel conferimento, da parte di S. F. s.r.l., di un ramo d'azienda nella neo-costituita RXX I. s.r.l. e nella contestuale cessione a TXX P. S. s.r.l. dell'intera partecipazione nella società conferitaria. La ricorrente deduceva inoltre che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non potesse essere utilizzato per reprimere un presunto risparmio d'imposta o abuso del diritto e che dovessero prevalere la forma e gli effetti giuridici propri della cessione di quote.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la tassazione proporzionale come cessione di ramo d'azienda. Secondo la Corte, nella versione applicabile agli atti del 2007, l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 imponeva di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici complessivi dell'atto o del collegamento negoziale, anche quando l'operazione fosse formalmente articolata in più atti. Il conferimento del ramo d'azienda e la contestuale cessione dell'intera partecipazione, aventi stesso valore e prezzo, realizzavano sostanzialmente un unico risultato economico: il trasferimento del ramo d'azienda. Non era necessario dimostrare un intento elusivo, né ricorreva necessariamente un'ipotesi di simulazione. La modifica dell'art. 20 introdotta dalla legge n. 205/2017, che limita il riferimento agli elementi extratestuali e agli atti collegati, è stata ritenuta innovativa e non retroattiva; pertanto non si applicava all'operazione del 2007. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.600, oltre agli accessori, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 20
L'imposta è determinata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Per gli atti anteriori al 1 gennaio 2018, la norma consentiva di considerare, oltre al singolo documento, il collegamento negoziale e gli effetti giuridici complessivamente prodotti, privilegiando la sostanza dell'operazione sulla sua forma apparente. L'applicazione non richiedeva la prova di un intento elusivo.
D.P.R. n. 131/1986, artt. 1 e 20
L'imposta di registro è collegata agli effetti giuridici dell'atto inteso come negozio e non soltanto all'atto come documento formale.
Legge n. 205/2017, art. 1, comma 87
La nuova formulazione dell'art. 20 considera gli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
La modifica è stata ritenuta innovativa, non interpretativa e quindi non retroattiva. Gli atti anteriori al 1 gennaio 2018 restano soggetti alla precedente disciplina, più ampia.
Legge n. 212/2000, art. 10-bis
Disciplina l'abuso del diritto e richiede un distinto accertamento, comprendente l'assenza di sostanza economica e il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. Tale disciplina non coincide con la riqualificazione operata ai sensi del previgente art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
Richiamato dalla ricorrente quale disposizione antielusiva distinta, non impedisce l'applicazione dell'art. 20 secondo la precedente interpretazione, poiché quest'ultimo opera sul piano della qualificazione giuridica e non necessariamente su quello dell'elusione.
D.P.R. n. 917/1986, art. 176, comma 3
Richiamato dalla ricorrente come norma con funzione antielusiva; la Corte ha escluso che la sua esistenza impedisse la riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro secondo la disciplina allora vigente.
Codice civile, artt. 1362 e 1322
L'autonomia contrattuale e il significato letterale delle clausole non escludono, ai fini tributari, la valutazione della causa concreta, degli elementi fattuali e del collegamento funzionale tra più negozi.
Costituzione, art. 53
La disciplina dell'imposta di registro è stata letta in coerenza con il principio di capacità contributiva, valorizzando la forza economica effettivamente manifestata dall'operazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti alla disciplina anteriore al 1 gennaio 2018, l'Amministrazione finanziaria e il giudice possono valutare unitariamente più negozi formalmente distinti quando risultino funzionalmente collegati e diretti a un unico risultato giuridico-economico.
- La contestuale costituzione di una società mediante conferimento di un'azienda o ramo d'azienda e la successiva cessione totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione diretta dell'azienda, se il collegamento tra gli atti evidenzia che il risultato sostanziale è il trasferimento dell'azienda.
- La riqualificazione ai sensi del previgente art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non richiede, di per sé, la prova di un intento elusivo, di un abuso del diritto o dell'assenza di valide ragioni economiche.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 205/2017, che esclude il riferimento agli elementi extratestuali e agli atti collegati, opera per il futuro e non si applica agli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per le operazioni successive alla modifica normativa, l'eventuale valutazione del collegamento negoziale deve essere ricondotta, ove ne ricorrano i presupposti, alla distinta disciplina dell'abuso del diritto, con i relativi requisiti e garanzie procedimentali.
- La scelta di una forma negoziale fiscalmente meno onerosa è astrattamente lecita, ma può essere contestata quando la sequenza degli atti, considerata nella sua concreta funzione, realizzi un risultato diverso o più ampio rispetto a quello formalmente dichiarato.
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