Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45735/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su due motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato (i fatti contestati si sono svolti dal 7/06/2007 al 12/05/2011; il difensore sostiene che il termine di prescrizione era maturato il 12/11/2018 e che la richiesta di rilevazione era stata ignorata), 2) vizio di motivazione e violazione di legge per un presunto errato bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Il fatto-reato è il furto di energia elettrica mediante manomissione del gruppo di misura dell'Enel, con quantificazione dell'energia prelevata e con applicazione della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'accertamento di responsabilità e la condanna. Ha ritenuto infondato il primo motivo di prescrizione perché: la recidiva reiterata è circostanza ad effetto speciale che incide sul calcolo dei termini di prescrizione (aumentando il termine minimo ex art. 157 c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche il termine massimo ex art. 161 c.p.), e il furto di energia elettrica è reato a consumazione protratta il cui termine di prescrizione decorre dall'ultima captazione (qui il 12/05/2011), per cui alla data della decisione di rinvio (20/09/2022) il termine non era ancora maturato. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta generica e insufficiente: la Corte territoriale aveva valutato e riconfermato le attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante, e il ricorrente non ha prodotto elementi concreti per contrastare quella valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende (equa determinazione di euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 (furto)

    Articolo applicato per configurare il reato di furto di energia elettrica mediante manomissione del misuratore; la Corte conferma che si tratta di furto aggravato nelle forme contestate.

  • Codice penale, art. 625 n.2 e n.7 (aggravanti)

    Richiamato per le aggravanti (tra cui il furto su cose destinate a pubblico servizio/pubblica utilità). La presenza di aggravanti incide sulla pena e, ai fini della prescrizione, sulla misura del termine.

  • Codice penale, art. 81 c.p.v. (concorso di persone o reati?)

    Richiamato in riferimento alla contestazione dell'azione delittuosa con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; utilizzato per descrivere il concorso di più azioni.

  • Codice penale, art. 63, comma quarto

    Richiamato per il principio che, in presenza di più circostanze aggravanti speciali, si applica la pena prevista per la circostanza più grave (limitazione dell'aumento di pena).

  • Codice penale, art. 157 (calcolo del termine di prescrizione)

    La Corte usa l'art. 157 per spiegare che, quando esistono circostanze ad effetto speciale che aumentano la pena, il tempo necessario per la prescrizione deve tener conto dell'aumento massimo previsto per l'aggravante (aumento fino a un terzo), con conseguente allungamento del termine di prescrizione.

  • Codice penale, art. 161, secondo comma (effetti dell'interruzione sulla prescrizione)

    Applicato per determinare l'effetto degli atti interruttivi (e della recidiva reiterata) sul termine massimo di prescrizione: la recidiva reiterata rientra nell'art. 99, comma 4, e l'art. 161 quantifica l'interruzione.

  • Codice penale, art. 99, quarto comma (recidiva reiterata)

    Usato per qualificare la recidiva reiterata come circostanza ad effetto speciale che incide sulla pena e sul computo della prescrizione.

  • Codice di procedura penale, art. 581

    Richiamato perché la Corte di cassazione aveva in precedenza annullato senza rinvio la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità in violazione dell'art. 581 c.p.p.; ciò ha determinato il rinvio e nuovo esame da parte della Corte territoriale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Invocato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. 1 (riforma Cartabia)

    Richiamato per spiegare che la riforma ha modificato la procedibilità del furto aggravato rendendolo in generale procedibile a querela, ma che tali modifiche non incidono retroattivamente sui giudizi pendenti in Cassazione né sul giudicato sostanziale, quindi non determinano improcedibilità dei procedimenti già in corso.

  • Convenzione EDU, Protocollo n. 7, art. 4 (ne bis in idem)

    Citando la giurisprudenza, la Corte precisa che l'orientamento sulla recidiva che incide sulla prescrizione non viola il divieto di ne bis in idem né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla sentenza Zolotoukhine.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna pecuniaria equitativa alla Cassa delle Ammende e alla determinazione delle conseguenze di inammissibilità, per stabilire limiti e criteri di imputabilità del versamento.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, quando qualificata come circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo dei termini di prescrizione: aumenta il termine minimo (ex art. 157 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi, anche quello massimo (ex art. 161 c.p.). La neutralizzazione della recidiva in sede di quantificazione della pena non esclude il suo effetto ai fini prescrizionali.
  • Per i reati di furto di energia elettrica (o altri reati a consumazione protratta/frazionata) la prescrizione decorre dall'ultima captazione/ultimo atto criminoso: la consumazione è prolungata e il termine prescrizionale va calcolato dalla data dell'ultimo prelievo.
  • Le modifiche normative che incidono sulla procedibilità (es. riforme successive che rendono un reato procedibile a querela) non hanno normalmente effetto di improcedibilità nei giudizi già pendenti in Cassazione e non cancellano il giudicato sostanziale, salvo casi di 'abolitio criminis'.
  • Le censure sulla valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti devono essere specifiche e documentate: argomentazioni generiche o ripetute senza nuovi elementi sono in genere ritenute inammissibili o infondate.
  • Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o generico, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese, nonché prevedere pagamenti alla Cassa delle Ammende se sussistono le condizioni per una somma equitativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.