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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27772/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2010, fondato sulla contestazione di operazioni di sponsorizzazione ritenute dall'Ufficio, almeno in parte, oggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società contribuente; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito una prova specifica e concreta dell'inesistenza delle operazioni, nonostante l'ampia ricostruzione presuntiva offerta, e valorizzando la documentazione contrattuale e la mancata specificazione analitica delle prestazioni. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) nullità per motivazione contraddittoria o apparente, deducendo violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; (2) violazione delle norme sulla determinazione del reddito, sulla detrazione IVA e sul riparto dell'onere della prova (artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972, 2727, 2729 e 2697 c.c.), sostenendo che, una volta emersa una presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti, spettava al contribuente dimostrare l'infondatezza della contestazione, e non all'Ufficio fornire ulteriori prove specifiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur non lineare, superava il minimo costituzionale ed era comprensibile; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia allegato e dimostrato mediante presunzioni un quadro indiziario serio, l'onere di provare il contrario grava sul contribuente. La CTR aveva quindi erroneamente richiesto all'Ufficio un'ulteriore prova specifica, mentre avrebbe dovuto valutare se il contribuente avesse superato la presunzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei casi di mancanza, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa o incomprensibile, che integrano nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale parametro della sufficienza/struttura motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c., comma 4

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura di violazione o falsa applicazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio e detrazione d'imposta.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    In tema di imposte sui redditi, i componenti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non devono concorrere alla formazione del reddito nei limiti previsti dalla legge, ma la relativa fittizietà va provata secondo i principi richiamati dalla Corte.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto alla detrazione IVA non sorge per il solo pagamento dell'imposta esposta in fattura, essendo necessario il requisito di inerenza e, per operazioni inesistenti, la detrazione è esclusa.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili come mezzo di prova per sostenere la contestazione dell'Amministrazione.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva può fondare l'accertamento dell'operazione oggettivamente inesistente, purché gli indizi siano seri, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta configurata la presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di superarla ricade sul contribuente.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    L'Amministrazione può provare, anche per presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in un'evasione IVA.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012

    Per operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti negativi direttamente afferenti a spese per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti un contrasto irriducibile o una perplessità tale da renderla incomprensibile; non è sufficiente contestarne la mera insufficienza argomentativa.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondare la contestazione su presunzioni semplici, purché sorrette da un quadro indiziario serio, preciso e concordante; non è necessario che fornisca una prova diretta e puntuale di ogni singola prestazione contestata.
  • Una volta che l'Ufficio abbia dimostrato presuntivamente la fittizietà dell'operazione, l'onere di provare l'effettività dell'operazione o l'infondatezza della contestazione si sposta sul contribuente.
  • Ai fini delle imposte dirette, i costi e gli altri componenti negativi relativi a prestazioni non effettivamente rese non possono concorrere alla formazione del reddito; ai fini IVA, la detrazione non spetta se manca l'inerenza dell'operazione o se l'operazione è oggettivamente inesistente.
  • Nel valutare operazioni di sponsorizzazione o analoghe prestazioni contrattuali, il giudice di merito deve verificare la concretezza degli elementi documentali e probatori senza trasformare l'onere dell'Ufficio in una prova impossibile, una volta emersa una presunzione di fittizietà.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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