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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39548/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sechi impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (utilizzo di fattura falsa) relativa a una fattura emessa in occasione di un preliminare di vendita immobiliare. Il ricorrente deduceva tre motivi, in particolare: (1) violazione di legge quanto agli elementi integrativi della fattispecie e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che il preliminare non prevedeva forme di compensazione né l'obbligo di emissione della fattura e che le compensazioni tra le parti erano prassi consolidata; (2) vizi di motivazione per mancato confronto con le argomentazioni difensive e per la mancata considerazione di una diversa, più lineare ricostruzione negoziale (simulazione esclusa); (3) censura relativa all'interpretazione di aspetti contabili/tributari (nota di credito sull'imponibile e non sull'IVA) e alla documentazione probatoria. La difesa sosteneva che non vi era movimento finanziario, che la fattura era conforme a prassi tributaria e che la risoluzione del preliminare era giustificata da ragioni non criminose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevati rappresentassero una diversa lettura degli elementi di fatto non idonea a superare il sindacato di legittimità: la motivazione del giudice di merito era ritenuta congrua e sufficientemente analitica nell'evidenziare anomalie (mancato versamento del prezzo, assenza di caparra e clausole penitenziali, mancata previsione contrattuale di compensazioni, emissione di fattura non giustificata nel preliminare) che sostenevano l'ipotesi della fattura strumentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La condanna di merito non è stata annullata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in quanto la fattura sarebbe stata emessa strumentalmente in assenza di pagamento e di elementi tipici di una negoziazione reale, e poi utilizzata fiscalmente dal ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 192

    citato nel ricorso (testo non riportato nella sentenza)

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha comunque ritenuto che le doglianze non dimostrassero alcun vizio manifesto della motivazione del giudice di merito

  • Codice di procedura penale, art. 616

    onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali dovute per l'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'onere pecuniario a carico del ricorrente e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso

  • Normativa IVA / prassi tributaria

    richiami testuali assenti

    La Corte ha valorizzato l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui, nelle cessioni di immobili da impresa, di regola la cessione può essere esente IVA; l'emissione della fattura con IVA è stata considerata elemento anomalo e indiziante

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione sommaria e alternativa dei fatti: il ricorso basato su una "lettura diversa" degli stessi fatti è inammissibile se non indica vizi di motivazione manifesti, macroscopici e percepibili ictu oculi.
  • Per censurare la motivazione del giudice di merito è necessario dimostrare contraddizioni o mancanze di rilievo tale da superare il limite del sindacato di legittimità; mere argomentazioni alternative o ricostruzioni più plausibili non bastano.
  • Nei casi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i giudici valorizzano elementi indiziari concreti come l'assenza di pagamento, la mancanza di garanzie/ caparre/ clausole tipiche del negozio, l'anomalia rispetto alla prassi IVA e le dichiarazioni testimoniali che smentiscono giustificazioni difensive.
  • Se la difesa invoca prassi compensative tra parti, è rilevante che tale prassi sia espressamente concretizzata nel contratto o che vi sia adeguata documentazione; l'omissione nel preliminare di previsione di compensazioni note alle parti può essere considerata indizio contrario.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; la presentazione di ricorsi infondati o meramente rielaborativi può dunque comportare conseguenze economiche.

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