Cassazione Penale, Sentenza n. 39548/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sechi impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (utilizzo di fattura falsa) relativa a una fattura emessa in occasione di un preliminare di vendita immobiliare. Il ricorrente deduceva tre motivi, in particolare: (1) violazione di legge quanto agli elementi integrativi della fattispecie e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che il preliminare non prevedeva forme di compensazione né l'obbligo di emissione della fattura e che le compensazioni tra le parti erano prassi consolidata; (2) vizi di motivazione per mancato confronto con le argomentazioni difensive e per la mancata considerazione di una diversa, più lineare ricostruzione negoziale (simulazione esclusa); (3) censura relativa all'interpretazione di aspetti contabili/tributari (nota di credito sull'imponibile e non sull'IVA) e alla documentazione probatoria. La difesa sosteneva che non vi era movimento finanziario, che la fattura era conforme a prassi tributaria e che la risoluzione del preliminare era giustificata da ragioni non criminose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevati rappresentassero una diversa lettura degli elementi di fatto non idonea a superare il sindacato di legittimità: la motivazione del giudice di merito era ritenuta congrua e sufficientemente analitica nell'evidenziare anomalie (mancato versamento del prezzo, assenza di caparra e clausole penitenziali, mancata previsione contrattuale di compensazioni, emissione di fattura non giustificata nel preliminare) che sostenevano l'ipotesi della fattura strumentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La condanna di merito non è stata annullata dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 2
utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in quanto la fattura sarebbe stata emessa strumentalmente in assenza di pagamento e di elementi tipici di una negoziazione reale, e poi utilizzata fiscalmente dal ricorrente
Codice di procedura penale, art. 192
citato nel ricorso (testo non riportato nella sentenza)
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha comunque ritenuto che le doglianze non dimostrassero alcun vizio manifesto della motivazione del giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 616
onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali dovute per l'inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'onere pecuniario a carico del ricorrente e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso
Normativa IVA / prassi tributaria
richiami testuali assenti
La Corte ha valorizzato l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui, nelle cessioni di immobili da impresa, di regola la cessione può essere esente IVA; l'emissione della fattura con IVA è stata considerata elemento anomalo e indiziante
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione sommaria e alternativa dei fatti: il ricorso basato su una "lettura diversa" degli stessi fatti è inammissibile se non indica vizi di motivazione manifesti, macroscopici e percepibili ictu oculi.
- Per censurare la motivazione del giudice di merito è necessario dimostrare contraddizioni o mancanze di rilievo tale da superare il limite del sindacato di legittimità; mere argomentazioni alternative o ricostruzioni più plausibili non bastano.
- Nei casi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i giudici valorizzano elementi indiziari concreti come l'assenza di pagamento, la mancanza di garanzie/ caparre/ clausole tipiche del negozio, l'anomalia rispetto alla prassi IVA e le dichiarazioni testimoniali che smentiscono giustificazioni difensive.
- Se la difesa invoca prassi compensative tra parti, è rilevante che tale prassi sia espressamente concretizzata nel contratto o che vi sia adeguata documentazione; l'omissione nel preliminare di previsione di compensazioni note alle parti può essere considerata indizio contrario.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; la presentazione di ricorsi infondati o meramente rielaborativi può dunque comportare conseguenze economiche.
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