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Ordinanza

Ordinanza n. 11650/2026 - Roma, Sezione 5Q

RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DEL MAECI.

Giustizia amministrativa202515472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del MAECI e dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona fisica ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, in ragione dell'assenza di una procura speciale alle liti tempestiva, non sottoscritta né legalizzata nelle forme prescritte, alla luce dei criteri enunciati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sulla questione relativa all'ammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale alle liti. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda avverso il silenzio. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata all'udienza camerale del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, quando rileva d'ufficio una questione non trattata dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva sull'ammissibilità del ricorso e non previamente discussa dalle parti, deve assegnare un termine per il deposito di memorie, assicurando il contraddittorio prima della decisione.
  • La mancanza di una procura speciale alle liti tempestiva, sottoscritta e legalizzata nelle forme prescritte può costituire una questione di ammissibilità del ricorso da sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., secondo i criteri richiamati dall'Adunanza plenaria.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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