Cassazione Civile, Ordinanza n. 35779/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera professionale in favore di una società impegnata nella realizzazione di un complesso edilizio. Dopo che il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi asseritamente ancora dovuti, la società propose opposizione sostenendo di avere già integralmente pagato quanto spettante. Nel giudizio di primo grado il credito fu rideterminato e in parte riconosciuto; in appello la decisione fu dapprima riformata e poi cassata con rinvio, perché la motivazione non aveva dato adeguato rilievo a una quietanza a saldo rilasciata dal professionista. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale concluse per l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, valorizzando la quietanza a saldo dell'1 aprile 1993, la successiva emissione di fatture con causale analoga, l'assenza di prova di ulteriori incarichi e una testimonianza riferita a un accordo sul compenso. Il professionista ricorse nuovamente per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe violato il perimetro del precedente annullamento e omesso di riesaminare compiutamente quietanza, pagamenti e deroghe ai minimi tariffari; 2) violazione dell'art. 1965 c.c., per avere la quietanza qualificata come dichiarazione negoziale e non come mera dichiarazione di scienza; 3) violazione dell'art. 1967 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provata una transazione senza forma scritta e sulla base della sola prova testimoniale; 4) violazione degli artt. 1350 e 1364 c.c., per difetto di corretta interpretazione della clausola 'a saldo delle prestazioni in corso di esecuzione'.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando la cassazione avviene per vizi di motivazione e non per enunciazione di un principio di diritto vincolante, il giudice di rinvio può rivalutare liberamente i fatti già acquisiti e indagare anche ulteriori circostanze nei limiti delle preclusioni maturate. Ha ritenuto infondati anche i motivi secondo, terzo e quarto, chiarendo che la Corte d'appello non aveva qualificato l'atto come transazione in senso tecnico, ma aveva accertato che la quietanza costituiva una vera e propria dichiarazione negoziale liberatoria, idonea a escludere ulteriori pretese del professionista. La Corte ha osservato che la quietanza, letta nel contesto delle fatture successive, della causale dei pagamenti, della cessazione del rapporto professionale e della deposizione testimoniale, esprimeva in modo univoco la volontà del professionista di non avere altro a pretendere. Conseguentemente il credito è stato ritenuto estinto per pagamento/accordo liberatorio; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto solo quando la cassazione sia avvenuta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; se invece l'annullamento è per vizio di motivazione, il rinvio può riesaminare liberamente i fatti già acquisiti e valutarne altri nei limiti delle preclusioni maturate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge sui diversi profili indicati nei motivi.
art. 1965 c.c.
La Corte ha precisato che la decisione di merito non aveva applicato la disciplina della transazione in senso tecnico, ma aveva valorizzato la natura liberatoria della quietanza come dichiarazione negoziale abdicativa.
art. 1967 c.c.
La forma scritta rileva per la transazione; nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse necessario qualificare l'atto come transazione, perché lo ha inteso come dichiarazione di non avere altro a pretendere.
artt. 1350 e 1364 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere un errore interpretativo della clausola della quietanza; la Corte ha però ritenuto che il contenuto dell'atto fosse univocamente liberatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza è cassata per vizio di motivazione e non per violazione di un principio di diritto specificamente enunciato, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti già acquisiti e apprezzare anche elementi ulteriori, purché entro i limiti delle preclusioni processuali maturate.
- La quietanza liberatoria, di regola, è una dichiarazione di scienza; tuttavia, quando dal testo e dal contesto emergano elementi univoci, può assumere natura di dichiarazione negoziale con efficacia abdicativa o liberatoria, idonea a precludere ulteriori pretese.
- Per accertare che una quietanza abbia valore liberatorio non è indispensabile la forma della transazione in senso tecnico né, in tale prospettiva, la prova di reciproche concessioni: ciò che conta è la chiara volontà del dichiarante di rinunciare a ulteriori diritti o di chiudere definitivamente i rapporti.
- L'interpretazione di una quietanza o di un atto assimilato deve essere compiuta considerando insieme il tenore letterale, gli elementi intrinseci del documento e quelli desumibili aliunde, inclusi i comportamenti successivi delle parti e il contesto del rapporto.
- Se la parte che impugna non dimostra che fatture successive o altri documenti si riferiscano a prestazioni diverse da quelle oggetto della quietanza a saldo, il giudice può inferire da tali elementi la persistenza di una liberazione integrale del debitore.
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