Cassazione Civile, Ordinanza n. 10057/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione il 75% dei costi dedotti per sponsorizzazioni rese in favore di una società sportiva di basket femminile e il 100% dell'IVA detratta, ritenendo parzialmente inesistenti le operazioni. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/carente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata giustificazione della decisione e mancata indicazione dei riscontri probatori; (2) violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., perché la decisione si sarebbe fondata solo su dichiarazioni di un terzo senza altri elementi obiettivi; (3) nullità dell'avviso per violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., poiché motivato mediante rinvio a un PVC di terzo non allegato né trascritto; (4) nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, perché sottoscritto da soggetto privo di delega.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito fosse insufficiente e carente nella motivazione e che la prova dell'inesistenza parziale delle sponsorizzazioni fosse stata valorizzata in modo non corretto, essendo basata essenzialmente sulle dichiarazioni di un terzo, aventi valore indiziario e non autosufficiente in assenza di adeguati riscontri esterni. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che l'Ufficio aveva riprodotto nell'avviso le parti essenziali dei PVC richiamati, così rispettando l'obbligo motivazionale, e che la contribuente non aveva dimostrato una concreta lesione del diritto di difesa. Ha rigettato anche il quarto motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso è delega di firma e può essere conferita anche con ordini di servizio, purché sia individuabile la qualifica del delegato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente lo invoca come parametro della necessità di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene fondato il rilievo di carenza motivazionale della decisione di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione; utilizzato dalla ricorrente per denunciare motivazione apparente o insufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte ravvisa effettiva carenza argomentativa nella sentenza impugnata.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per contestare l'uso esclusivo di dichiarazioni di terzi; la Corte afferma che tali dichiarazioni hanno normalmente valore indiziario e necessitano di riscontri, salvo che integrino da sole una presunzione grave, precisa e concordante.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale norma sull'onere della prova; la Corte ritiene che la prova della pretesa impositiva non fosse adeguatamente corroborata da riscontri esterni.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'atto è rispettato quando nell'avviso siano riprodotte le parti essenziali degli atti richiamati, senza necessità di allegare integralmente gli atti se il contribuente è comunque posto in condizione di difendersi.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Il richiamo agli atti presupposti serve a integrare la motivazione dell'atto; l'obbligo di allegazione vale solo per gli atti non trascritti nelle parti essenziali.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso difetto di conoscibilità degli atti richiamati; la Corte esclude una concreta lesione del diritto di difesa.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto diverso dal titolare dell'ufficio è possibile mediante delega di firma; è sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato e l'atto resta imputabile all'organo delegante.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte esclude la sua applicazione perché l'assoluzione penale invocata riguardava anni d'imposta diversi da quello oggetto dell'avviso impugnato.
art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni di terzi possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante se, per contenuto e riscontri, integrano un quadro probatorio sufficiente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede di accertamento hanno ordinariamente valore indiziario e possono fondare la pretesa solo se, per qualità e quantità degli elementi raccolti, si traducano in una presunzione grave, precisa e concordante o siano corroborate da adeguati riscontri esterni.
- La motivazione della sentenza tributaria è viziata quando si limita ad aderire acriticamente a dichiarazioni di un terzo senza spiegare perché esse siano attendibili e senza confrontarle con gli elementi documentali contrari prodotti dal contribuente.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando gli atti richiamati sono riprodotti nelle parti essenziali nell'avviso stesso; non è necessaria l'allegazione integrale degli atti presupposti se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: l'atto firmato dal delegato resta imputabile all'ufficio, purché sia identificabile la qualifica del soggetto delegato e la delega sia verificabile all'interno dell'organizzazione amministrativa.
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