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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/482

Regolamento delegato (UE) 2026/482 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/567 per quanto riguarda la determinazione di cosa costituisce un mercato liquido per gli strumenti rappresentativi di capitale, l’obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, la dimensione specifica dello strumento ai fini degli obblighi per gli internalizzatori sistematici come pure la definizione dei servizi di riduzione del rischio post-negoziazione e la relativa comunicazione di informazioni

Normativa europea32026R0482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2017/567 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 600/2014 dal regolamento (UE) 2024/791. In particolare, sostituisce il criterio del flottante con quello della capitalizzazione di borsa per la determinazione dei mercati liquidi di azioni e strumenti analoghi, chiarisce come calcolare alcuni indicatori di liquidità e definisce in modo più preciso i servizi PTRR esenti da taluni obblighi MiFIR. Vengono inoltre soppressi gli articoli ormai superati in materia di condizioni commerciali ragionevoli, internalizzatori sistematici e compressione del portafoglio.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/567 per aggiornare i criteri di liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale, chiarire il calcolo di taluni parametri di liquidità, definire i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione e sopprimere disposizioni divenute superate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito della disciplina MiFIR/MiFID sui mercati degli strumenti finanziari, con effetti per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi agli strumenti rappresentativi di capitale, nonché per i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione relativi ai derivati OTC. Incide sugli operatori che gestiscono sedi di negoziazione, sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sugli APA, sui CTP, sugli internalizzatori sistematici e sulle autorità competenti degli Stati membri. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’articolo 1, punto 4, relativo alla soppressione del capo II del regolamento delegato (UE) 2017/567, si applica dal 23 agosto 2026. Il capo II del regolamento delegato (UE) 2017/567 è inoltre soppresso con effetto da tale data per coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2025/1156.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/567 in materia di liquidità e servizi PTRR

Il regolamento delegato (UE) 2026/482 adegua il regolamento delegato (UE) 2017/567 alle modifiche intervenute nel regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per effetto del regolamento (UE) 2024/791. L’intervento riguarda principalmente la nozione di mercato liquido per gli strumenti rappresentativi di capitale, la metodologia di calcolo di taluni parametri di liquidità, la disciplina dei servizi di riduzione del rischio post-negoziazione e la soppressione di disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto normativo.

Ambito materiale e soggetti interessati

Le modifiche incidono su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale, oltre che sui servizi PTRR relativi ai derivati OTC. Gli obblighi e le valutazioni coinvolgono autorità competenti, gestori di mercato, imprese di investimento, soggetti che gestiscono sedi di negoziazione, APA, CTP e internalizzatori sistematici.

Nuovi criteri di determinazione del mercato liquido

Gli articoli 1-4 del regolamento delegato (UE) 2017/567 vengono sostituiti per passare dal criterio del flottante a quello della capitalizzazione di borsa. Per le azioni, un mercato è liquido se:

  • la capitalizzazione di borsa è almeno pari a 100 milioni di EUR;
  • il numero medio giornaliero di operazioni è almeno pari a 250;
  • il controvalore medio giornaliero degli scambi è almeno pari a 1 milione di EUR.

Per il periodo di sei settimane successivo alla prima ammissione alla negoziazione, si applica una valutazione provvisoria basata sulla capitalizzazione stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione e sul soddisfacimento delle altre soglie. Una regola analoga vale per certificati di deposito, ETF e certificati, con soglie specifiche:

  • certificati di deposito: 100 milioni di EUR di capitalizzazione, 250 operazioni medie giornaliere e 1 milione di EUR di controvalore;
  • ETF: 100 quote di capitalizzazione, 10 operazioni medie giornaliere e 500 000 EUR di controvalore;
  • certificati: 1 milione di EUR di capitalizzazione, 20 operazioni medie giornaliere e 500 000 EUR di controvalore.

Per i certificati di deposito, gli ETF e i certificati sono confermate regole transitorie per le prime sei settimane e la possibilità per l’autorità competente di designare strumenti ulteriori come liquidi, purché il numero totale non superi cinque per Stato membro.

Calcolo della capitalizzazione e del controvalore

Il regolamento precisa come calcolare i parametri economici rilevanti. Per le azioni, la capitalizzazione corrisponde al prodotto tra azioni in circolazione e prezzo dell’azione; per i certificati di deposito, al prodotto tra unità in circolazione e prezzo unitario; per gli ETF, al numero delle quote emesse per negoziazione; per i certificati, alla dimensione dell’emissione. Il controvalore giornaliero degli scambi è calcolato sommando, per ogni operazione del giorno, il quantitativo scambiato moltiplicato per il prezzo pertinente.

Valutazione periodica della liquidità e denominatore delle medie

L’articolo 5 è riscritto per chiarire quando e come le autorità competenti debbano valutare la liquidità. La valutazione è prevista:

  • prima della prima negoziazione;
  • tra la fine delle prime quattro settimane e la fine delle prime sei settimane;
  • tra la fine dell’anno civile e il 1° marzo dell’anno successivo per strumenti già negoziati prima del 1° dicembre;
  • immediatamente dopo un evento societario che modifichi le valutazioni precedenti.

Per il calcolo del numero medio giornaliero di operazioni e del volume medio giornaliero degli scambi, il denominatore è ora espressamente il numero dei giorni in cui lo strumento era disponibile per la negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità e in cui il mercato era aperto. Le autorità competenti pubblicano il risultato della valutazione senza ritardo; le sedi di negoziazione devono trasmettere i dati entro termini predeterminati, differenziati a seconda della tipologia di aggiornamento.

Altri strumenti finanziari simili

Per gli altri strumenti finanziari analoghi agli strumenti rappresentativi di capitale, il regolamento introduce una soluzione netta di semplificazione: tali strumenti sono considerati non provvisti di un mercato liquido per tutto il tempo in cui sono negoziati. Viene così colmata una lacuna del precedente testo.

Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

L’articolo 16 bis definisce in modo puntuale i servizi PTRR ai fini dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 600/2014. Tali servizi devono essere:

  • prestati da un fornitore terzo secondo regole non discrezionali e predefinite;
  • accettati integralmente, senza possibilità per i partecipanti di scegliere singole operazioni;
  • finalizzati alla riduzione del rischio in ciascun portafoglio di derivati;
  • neutrali rispetto al rischio di mercato entro le tolleranze fissate dalle controparti;
  • non idonei a contribuire alla formazione dei prezzi.

Sono espressamente compresi i servizi di compressione, i servizi di ribilanciamento e i servizi di ottimizzazione del rischio di base. La riforma si inserisce nel nuovo quadro dell’articolo 31 MiFIR, che estende le esenzioni oltre la sola compressione del portafoglio.

Soppressioni e coordinamento con il nuovo regime sui dati di mercato

Il regolamento sopprime il capo II del regolamento delegato (UE) 2017/567, relativo alle condizioni commerciali ragionevoli per la messa a disposizione delle informazioni di mercato, in coerenza con il nuovo regolamento delegato (UE) 2025/1156. Sono inoltre soppressi l’articolo 16, relativo alla dimensione specifica dello strumento per gli internalizzatori sistematici, e l’articolo 18, relativo agli obblighi di pubblicazione per la compressione del portafoglio, poiché tali materie risultano superate dalle modifiche del regolamento (UE) 2024/791.

Allegato tecnico sui dati da trasmettere

L’allegato sostituito elenca i dati necessari alla determinazione della liquidità: codice ISIN, nome dello strumento, sede di negoziazione, classificazione MiFIR dello strumento, giorno di segnalazione, numero di strumenti in circolazione, prezzo dello strumento, dimensione dell’emissione, giorni di negoziazione nel periodo, scambi totali e numero totale di operazioni. Sono anche definiti i formati tecnici, i simboli da utilizzare e i casi in cui i dati devono essere forniti, inclusi ammissione iniziale, fine delle prime quattro settimane, fine dell’anno civile ed eventi societari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La soppressione del capo II del regolamento delegato (UE) 2017/567 si applica dal 23 agosto 2026. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuovi criteri per la liquidità di azioni, certificati di deposito, ETF e certificati

Gli articoli 1-4 del regolamento delegato (UE) 2017/567 sono riscritti. Per le azioni, un mercato è liquido se la capitalizzazione di borsa è almeno 100 milioni di EUR, le operazioni medie giornaliere sono almeno 250 e il controvalore medio giornaliero è almeno 1 milione di EUR. Per i certificati di deposito valgono soglie analoghe, con medesima capitalizzazione minima e soglie di 250 operazioni e 1 milione di EUR di controvalore. Per gli ETF la soglia di capitalizzazione è pari a 100 quote, con almeno 10 operazioni giornaliere e 500 000 EUR di controvalore. Per i certificati la soglia di capitalizzazione è pari a 1 milione di EUR, con almeno 20 operazioni giornaliere e 500 000 EUR di controvalore.

Metodo di calcolo della capitalizzazione e del controvalore

Per le azioni, la capitalizzazione di borsa si calcola moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell’azione. Per i certificati di deposito la capitalizzazione si calcola moltiplicando le unità in circolazione per il prezzo unitario; per gli ETF coincide con il numero delle quote emesse per negoziazione; per i certificati corrisponde alla dimensione dell’emissione, indipendentemente dal numero di quote emesse. Il controvalore giornaliero degli scambi è definito come somma dei risultati ottenuti moltiplicando, per ciascuna operazione del giorno di negoziazione, il quantitativo scambiato per il prezzo pertinente.

Periodo iniziale di sei settimane e facoltà delle autorità competenti

Per ciascuna categoria di strumento, durante le prime sei settimane dalla prima ammissione alla negoziazione, si applica un test provvisorio di liquidità basato su stima della capitalizzazione all’inizio del primo giorno di negoziazione e sulla verifica delle altre soglie. Se meno di cinque strumenti della stessa categoria ammessi per la prima volta in uno Stato membro sono considerati liquidi, l’autorità competente può designarne ulteriori, purché il totale non superi cinque.

Regole specifiche per altri strumenti finanziari analoghi

È introdotto l’articolo 4 bis, secondo cui gli altri strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non provvisti di un mercato liquido per tutto il tempo in cui sono negoziati.

Valutazione della liquidità da parte delle autorità competenti

L’articolo 5 è sostituito e attribuisce all’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità il compito di valutare la liquidità nei casi di prima negoziazione, tra la fine delle prime quattro settimane e la fine delle prime sei settimane, tra fine anno e 1° marzo dell’anno successivo e subito dopo eventi societari rilevanti. Per il calcolo di medie e volumi, il denominatore è chiarito: corrisponde ai giorni in cui lo strumento era disponibile per la negoziazione sul mercato più rilevante e il mercato era aperto. Le autorità pubblicano immediatamente l’esito e le sedi di negoziazione trasmettono i dati all’autorità entro termini specifici, con regole differenziate per nuovi strumenti, strumenti già ammessi e variazioni dovute a eventi societari.

Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

È inserito l’articolo 16 bis, che definisce i PTRR come servizi prestati da un fornitore terzo secondo regole non discrezionali predefinite, accettati integralmente senza facoltà di selezionare le operazioni, finalizzati a ridurre il rischio dei portafogli di derivati, neutrali rispetto al rischio di mercato entro le tolleranze fissate dalle controparti e non idonei a contribuire alla formazione dei prezzi. Sono inclusi espressamente i servizi di compressione, ribilanciamento e ottimizzazione del rischio di base.

Soppressione di disposizioni obsolete

Sono soppressi il capo II del regolamento delegato (UE) 2017/567, l’articolo 16 e l’articolo 18. La soppressione del capo II si coordina con il nuovo quadro sui dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli introdotto dal regolamento delegato (UE) 2025/1156 e si applica dal 23 agosto 2026.

Obblighi informativi e allegato tecnico

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/567 è sostituito con una nuova tabella dei dati da fornire per determinare l’esistenza di un mercato liquido. Sono indicati i campi da trasmettere, i formati di dato, i codici identificativi dello strumento, della sede di negoziazione e del tipo di strumento, nonché le informazioni su numero di strumenti in circolazione, prezzo, dimensione dell’emissione, giorni di negoziazione, scambi totali e numero totale di operazioni.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 4, relativo alla soppressione del capo II del regolamento delegato (UE) 2017/567, si applica dal 23 agosto 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza di mercatostrumenti finanziariderivativigilanza finanziaria

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