Cassazione Penale, Ordinanza n. 02626/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto colpevole in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per la violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, con richiamo agli artt. 62-bis e 131-bis c.p., nonché agli artt. 192 e 546 c.p.p. in tema di valutazione della prova e motivazione della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso il beneficio valorizzando la non episodicità della condotta e la condizione di pregiudicato dell'imputato. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione è stata reputata congrua perché basata sui precedenti penali e sull'assenza di elementi favorevoli. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È la norma incriminatrice contestata per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre vizio di motivazione.
art. 62-bis c.p.
È invocato dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 131-bis c.p.
La Corte ribadisce che, per escludere la particolare tenuità del fatto, è sufficiente dare conto dell'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto decisivo.
art. 192 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova e della motivazione.
art. 546 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza.
art. 133 c.p.
La Corte richiama i criteri di commisurazione e valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
È la base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale elemento è logicamente decisivo.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è affidato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi favorevoli può costituire motivazione sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.
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