Sentenza n. 721/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento unico n. 35 del 22.5.2024, recante determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento, con il quale il Suap del Comune di Iglesias ha rigettato l’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una media struttura di vendita presentata dalla ricorrente; - del verbale della conferenza di servizi presso il Suap del Comune di Iglesias del 4.4.2024, con il quale è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione del predetto intervento; - della nota prot. n. 5082 del 29.1.2024, con la quale il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere non favorevole alla realizzazione del predetto intervento; - della nota prot. n. 13938 del 22.3.2024, con la quale l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Iglesias ha espresso parere non favorevole alla realizzazione del predetto intervento; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso a quelli sopra indicati, ivi inclusa, “ove occorrer possa”, la nota del Suap del Comune di Iglesias del 7.5.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi; per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi in merito alla istanza di accesso presentata dalla ricorrente al Comune resistente in data 23.5.2024 e per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti oggetto della suddetta istanza, con condanna del Comune resistente alla esibizione dei predetti atti e documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego SUAP dell’autorizzazione alla realizzazione di una media struttura di vendita, unitamente ai pareri negativi e agli atti della conferenza di servizi; originariamente anche silenzio-diniego su istanza di accesso, poi non più coltivato
Esito
Favorevole al resistente (stazione procedente e amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una domanda unica autorizzativa per realizzare una media struttura di vendita su un lotto classificato in zona omogenea G. Il progetto era stato respinto principalmente per l’assenza di un piano attuativo e di una convenzione urbanistica efficace, richiesti dall’art. 15 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, nonché per la difformità della tipologia edilizia proposta rispetto alla Tavola 4 del Piano di lottizzazione San Salvatore. In via ulteriore, era stato rilevato un vincolo paesaggistico derivante dalla fascia di rispetto di 150 metri da un corso d’acqua. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 28 e 41-quinquies della l. 1150/1942, dell’art. 15 delle NTA del PPR, dell’art. 27 delle NTA del PRG, dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 e dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, sproporzionalità e violazione dell’affidamento e dell’obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente, il lotto sarebbe intercluso, integralmente urbanizzato e unico ancora inedificato nella zona G; pertanto sarebbe stato possibile procedere con titolo edilizio diretto senza piano attuativo o convenzione. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la Tavola 4 avesse valore meramente indicativo e che le NTA del PRG consentissero tipologie edilizie libere. Quanto al vincolo paesaggistico, ha dedotto che il corso d’acqua fosse tombato e privo di effettiva valenza paesaggistica, richiamando precedenti valutazioni favorevoli dello stesso ufficio regionale. Era stata infine proposta anche domanda di accesso agli atti, successivamente dichiarata non più coltivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 15 delle NTA del PPR subordinasse gli interventi edilizi in zona G alla previa approvazione di un piano attuativo corredato da una convenzione urbanistica efficace. Dagli atti risultava che la convenzione del 2000 riguardava esclusivamente la zona C e non era mai stata estesa alla zona G interessata dal progetto. Anche ipotizzando un’unica lottizzazione, non risultavano atti idonei a collegare funzionalmente le due aree né una convenzione efficace riferibile al lotto alla data di adozione del PPR. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’istituto del lotto intercluso, chiarendo che la relativa deroga opera, a determinate condizioni, per zone ordinariamente edificabili, mentre nelle zone G la destinazione a servizi pubblici o di uso collettivo impone un controllo pianificatorio più penetrante e richiede una convenzione che definisca standard, dotazioni ed equilibrio tra volumetria e qualità urbana. Inoltre, il comparto non risultava integralmente urbanizzato e parte delle aree limitrofe era ancora inedificata. Ne derivava che il SUAP era tenuto a respingere l’istanza. Il TAR ha altresì rilevato, ad abundantiam, che una parte significativa del lotto era gravata da servitù di uso pubblico di passaggio, con conseguente inedificabilità della relativa superficie e impossibilità di computarla ai fini della volumetria; tale circostanza avrebbe comunque potuto determinare il venir meno dell’interesse al ricorso. La questione dell’accesso non è stata decisa nel merito, essendo stata abbandonata dalla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15 NTA del Piano Paesaggistico Regionale
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione subordina gli interventi edilizi nelle zone G alla previa approvazione di uno strumento attuativo accompagnato da una convenzione urbanistica efficace; in assenza di tale convenzione il diniego è vincolato.
art. 27 NTA del PRG del Comune di Iglesias
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato in relazione alla disciplina urbanistica della zona G e alla tipologia edilizia, ma il giudizio è stato definito principalmente sulla mancanza di piano attuativo e convenzione richiesta dal PPR.
art. 142 d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato invocato in relazione al vincolo paesaggistico della fascia di rispetto del corso d’acqua, ma il TAR ha fondato il rigetto soprattutto sull’assenza di convenzione urbanistica e sulla non applicabilità del lotto intercluso.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato applicato dal SUAP mediante comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento finale di rigetto; il TAR non ha ravvisato profili invalidanti.
art. 116, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Era stato invocato per impugnare il silenzio sull’istanza di accesso, ma la domanda è stata successivamente abbandonata e non è stata esaminata nel merito.
art. 9, comma 1, n. 2, d.m. 1444/1968
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alle distanze tra edifici; la relativa censura non è stata esaminata autonomamente, essendo il ricorso respinto per la mancanza della necessaria convenzione e per la non edificabilità diretta della zona G.
Massime di principio
- Nelle zone urbanistiche destinate a servizi pubblici o di uso collettivo, la realizzazione di nuovi interventi edilizi può essere subordinata, in forza della disciplina paesaggistica e urbanistica applicabile, alla previa approvazione di un piano attuativo e alla stipula di una convenzione urbanistica efficace; l’assenza di tali presupposti legittima il diniego dell’autorizzazione.
- L’istituto del lotto intercluso, che consente eccezionalmente l’edificazione diretta senza piano attuativo quando il comparto sia integralmente e stabilmente urbanizzato, non si estende automaticamente alle zone destinate a servizi pubblici o collettivi, nelle quali permane l’esigenza di una verifica pianificatoria degli standard, delle dotazioni e dell’equilibrio funzionale dell’area.
- La convenzione urbanistica riferita a una determinata zona o a determinati lotti non può ritenersi estesa ad aree diverse in assenza di atti espressi o di elementi univoci che ne dimostrino l’estensione; la mera contiguità territoriale o l’esistenza di opere di urbanizzazione non sostituiscono il requisito della convenzione efficace richiesto dalla disciplina urbanistica o paesaggistica.
- La presenza di una servitù di uso pubblico di passaggio su una porzione del lotto può renderla inedificabile e impedirne il computo nella superficie utile ai fini della volumetria; se tale incidenza rende irrealizzabile il progetto, può venir meno l’interesse concreto alla coltivazione dell’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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