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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202501176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 173/2024, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Firenze, passata in giudicato e notificata all'amministrazione ai fini esecutivi il 13 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, oltre a interessi legali o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero e ha chiesto l'ordine di accreditamento delle somme dovute. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 23 aprile 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non si sono costituiti e l'inottemperanza non è stata contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Firenze era stata notificata, era passata in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione. Accertata la mancata esecuzione e in assenza di contestazioni dell'amministrazione, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre a interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino al saldo, secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento nei sessanta giorni successivi è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto prima di procedere all'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    È la disposizione istitutiva della carta del docente, il cui accredito per le annualità considerate era stato riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato quale base per la corresponsione di interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione o al saldo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire specificamente quanto disposto dal giudicato, fissando un termine per l'adempimento.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è procedibile, quanto all'avvio dell'esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quando tale termine trovi applicazione.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendone la facoltà di delega, per adottare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'esecuzione del giudicato relativo all'attribuzione della carta del docente comprende l'accredito degli importi riconosciuti per ciascuna annualità e degli interessi legali o della rivalutazione spettanti secondo il contenuto della pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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