Sentenza n. 1983/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione diplomatica sull’istanza diretta a ottenere l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la notificazione del ricorso, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento richiesto e l’attivazione del procedimento amministrativo cui l’istanza era preordinata soddisfano la pretesa processuale relativa all’avvio del procedimento e determinano la cessazione della materia del contendere, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del provvedimento finale favorevole.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando il ricorso sia stato proposto dopo un intervallo temporale non particolarmente esteso dalla richiesta amministrativa e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli nel corso del giudizio; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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