Cassazione Penale, Sentenza n. 49745/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che confermava la statuizione del Tribunale delle misure di prevenzione riguardo alla pericolosità sociale e alla confisca di vari beni, deducendo violazioni di legge (principali riferimenti: artt. 4, 20 e 24 d.lgs. n.159/2011, nonché artt. 4 e 6 in correlazione con artt. 7 e 11 del medesimo d.lgs.), carenza o apparente insufficienza motivazionale e mancata valutazione delle giustificazioni difensive. In particolare si è contestata: la sproporzione non dimostrata tra redditi leciti e patrimonio; l'uso esclusivo o eccessivo delle dichiarazioni del collaboratore 'Micale' senza riscontri; l'errata valutazione della provenienza dei mezzi usati per gli acquisti (anche per la 'stalla' e altri immobili); e la non considerazione dello stato di detenzione del Calderone come elemento ostativo all'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il Tribunale avessero fornito motivazione ampia e congrua sulla pericolosità qualificata del ricorrente (più condanne definitive per associazione di tipo mafioso, ruolo rilevante nell'associazione, partecipazione ad omicidi ed estorsioni, gestione di proventi illeciti, permanenza di legami anche in detenzione) e sulla sproporzione tra patrimoni acquisiti e redditi leciti del nucleo familiare. La Corte ha escluso che le doglianze fossero tali da configurare violazione di legge e ha precisato il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (revisione non estesa a rivalutazioni alternative dei fatti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma, stimata equa, di euro 3.000 in favore della Cassa (delle ammende).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, art. 10, art. 18, art. 20, art. 24
La Corte ha richiamato la disciplina che regola le misure personali e patrimoniali di prevenzione: le misure patrimoniali, pur essendo strumentali alle personali, hanno acquisito autonomia (art.18) e possono essere applicate quando emerga sproporzione tra beni e redditi o indebito accumulo riconducibile all'attività mafiosa; l'art.10 comma 3 limita l'impugnazione in Cassazione alle violazioni di legge.
art. 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
richiamato nel procedimento per i limiti di esposizione dei motivi
Usato per limitare la esposizione dei motivi nella relazione e nel ricorso, richiedendo che siano riportati nei limiti strettamente necessari.
codice di procedura penale
Riferito nel senso che la Cassazione, nella materia della prevenzione, ha limiti nel sindacare le motivazioni di merito; l'illogicità manifesta di motivazione è difficilmente sindacabile quando la motivazione non sia inesistente o meramente apparente.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata storicamente come riferimento al regime delle misure di prevenzione; la giurisprudenza successiva (e il d.lgs. 159/2011) ne ha mantenuto i principi sul controllo di legittimità.
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma (richiamato)
Utilizzata come richiamo storico-normativo in riferimento ai limiti dell'impugnazione in materia di prevenzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale e personale la Suprema Corte sindaca principalmente violazioni di legge; le contestazioni di merito basate su diversa valutazione delle prove sono in genere inammissibili.
- Una condanna definitiva per associazione mafiosa e un consistente compendio istruttorio che evidenzi ruoli apicali e gestione di proventi illecito costituiscono elementi forti per giustificare la confisca per sproporzione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se inserite in un quadro probatorio coerente e integrate da altri elementi (assenza di redditi leciti adeguati, cronologia degli acquisti, rapporti familiari), possono essere ritenute idonee a sostenere la misura di prevenzione.
- Per impugnare con successo una confisca di prevenzione è necessario dimostrare specifici errori di diritto o l'assenza totale della motivazione: non basta proporre una lettura alternativa dei fatti o contestare stime e valutazioni tecniche senza elementi nuovi e decisivi.
- Lo stato di detenzione non impedisce di per sé l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, purché sussista la persistente pericolosità sociale al momento dell'applicazione effettiva; va documentata la cessazione dei rapporti associativi per contrastare la misura.
- In sede difensiva è utile produrre perizie tecniche, documentazione economica dettagliata (fonti di reddito lecite, estratti conti, atti di compravendita) e riscontri probatori alle dichiarazioni di collaboratori per contrastare la presunzione di illecita provenienza.
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