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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di euro 10.000 in favore della ricorrente, sulla base di asseriti prestiti di denaro per complessivi euro 15.000 erogati mediante due bonifici, di cui uno da euro 12.000 sul conto intestato a una società e un altro su diverso conto. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione, sostenendo che le somme erano state versate alla società e non a lui personalmente; il tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, rigettando anche la riconvenzionale per danni morali da presunta diffamazione. La ricorrente ha poi appellato senza successo. In cassazione ha articolato quattro motivi: nei primi tre ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio, lamentando che la corte territoriale avesse invertito l'onere della prova, trascurato tre deposizioni testimoniali favorevoli e svalutato ingiustificatamente i bonifici prodotti; con il quarto motivo ha censurato la condanna alle spese del secondo grado ex art. 92 c.p.c., ritenendola ingiusta e penalizzante. Nel corso del giudizio di legittimità è stato anche comunicato il decesso della ricorrente, ma la Corte ha rilevato che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo per morte della parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha chiarito che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché spettava alla ricorrente, attrice in senso sostanziale, dimostrare che il prestito era stato effettuato nei confronti del resistente personalmente e non della società; ha inoltre escluso che la doglianza sull'art. 115 e 116 c.p.c. potesse risolversi in cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali, attività riservata al giudice di merito e insindacabile se motivata. Il quarto motivo è stato respinto perché la condanna alle spese del grado di appello era conseguenza necessaria dell'integrale soccombenza dell'appellante. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

    non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove, ma attiene all'omesso esame di fatti storici decisivi secondo il paradigma delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nei motivi di ricorso

    la loro violazione non è configurabile quando il ricorrente chiede solo una diversa lettura delle prove, poiché la valutazione probatoria spetta al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

    l'onere della prova grava sulla parte che assume il fatto costitutivo della pretesa; nel caso concreto spettava alla ricorrente provare che le somme erano state erogate al resistente personalmente e non alla società

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo

    la condanna alle spese segue la soccombenza, sicché non può ritenersi illegittima quando il gravame sia integralmente respinto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Cass. Sez. U. n. 8053/2014

    viene evocata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • Cass. n. 1757/2016

    nel giudizio di cassazione non è applicabile l'istituto dell'interruzione per morte della parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice si limita a ritenere non assolto dall'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione di testimonianze o documenti, poiché l'apprezzamento dell'attendibilità e del peso delle prove è riservato al giudice di merito ed è insindacabile se sorretto da motivazione.
  • La condanna alle spese processuali è conseguenza fisiologica della soccombenza e non può essere censurata quando il gravame sia stato integralmente respinto.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo non determina interruzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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