Sentenza del 20/12/2017 n. 5507 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Perdite su crediti - Deducibilità - Presupposti e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa perdita è stata ritenuta deducibile perché l'inesigibilità del credito risultava da elementi certi e precisi. In particolare, la sproporzione tra il valore del credito e i costi necessari per il recupero giudiziale costituiva un elemento idoneo a dimostrare la non convenienza e la sostanziale inesigibilità della pretesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il professionista di dedurre dal reddito una perdita derivante da un credito divenuto inesigibile. La deducibilità è stata valutata considerando non soltanto l'impossibilità oggettiva di riscossione, ma anche le concrete difficoltà di recupero, l'ammontare del credito e la convenienza economica di intraprendere un'azione giudiziale. Nel caso esaminato, le spese necessarie per la registrazione del decreto ingiuntivo avrebbero superato l'importo dovuto dal cliente, rendendo antieconomico il recupero.
Massime di principio
- La deduzione di una perdita su crediti non richiede necessariamente l'assoluta impossibilità giuridica di riscuotere: possono essere sufficienti elementi concreti che dimostrino l'inesigibilità o la non convenienza economica del recupero.
- La valutazione deve considerare l'importo del credito, le probabilità effettive di riscossione, i costi dell'azione giudiziale e ogni altro elemento documentabile relativo alla situazione del debitore.
- Quando le spese necessarie per il recupero superano o assorbono il valore del credito, tale sproporzione può costituire un elemento certo e preciso per giustificare la deduzione della perdita.
- È opportuno conservare la documentazione che dimostri i tentativi di recupero, la situazione del debitore, l'entità del credito e la stima dei costi giudiziali, poiché la deduzione deve essere adeguatamente motivata e provata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 dic 2017Sentenza del 20/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 20 dic 2017Sentenza del 20/12/2017 n. 984 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 dic 2017Sentenza del 20/12/2017 n. 1006 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 dic 2017Sentenza del 20/12/2017 n. 1009 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 dic 2017Sentenza del 20/12/2017 n. 1010 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 dic 2017Sentenza del 20/12/2017 n. 2616 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →