Cassazione Penale, Sentenza n. 38449/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte di cassazione avesse errato nella percezione delle risultanze processuali: in particolare, avrebbero dimostrato documenti attestate che Denis Verdini aveva soddisfatto più creditori (non soltanto la BCC Fiorentino), sicché si sarebbe configurata la "bancarotta riparata" e la loro responsabilità penale sarebbe stata estinta. Denunciano dunque un "errore percettivo" e un travisamento omissivo della prova nella lettura dei ricorsi e degli atti processuali da parte della Corte di cassazione
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha richiamato la giurisprudenza sul rimedio ex art. 625-bis c.p.p. ricordando che esso tutela solo l'errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni al giudizio e non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche. Ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della non punibilità per "bancarotta riparata", le somme distratte devono essere restituite alla società, non versate direttamente e in modo partitario ai singoli creditori, e che nel caso di specie non risultava provato un integrale e tempestivo reintegro delle somme (non risultava provato il versamento di €1.800.000 a fornitori, dipendenti ed erario). Ha inoltre escluso la rilevabilità, in sede straordinaria, di un travisamento della prova già dedotto e respinto nei ricorsi ordinari. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Curatela fallimentare; non è stata riconosciuta la rifusione per altri parti civili le cui conclusioni sono state considerate tardive
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: si applica solo all'errore percettivo (svista/equivoco) nella lettura degli atti interni al giudizio e non consente la sindacabilità di errori di giudizio o valutazioni probatorie precedentemente esperite
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali: i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio straordinario
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020
Prevede la possibilità di svolgere la trattazione dei ricorsi in forma scritta e fissa il termine per la presentazione delle conclusioni scritte delle parti civili (termine che, se non rispettato, può comportare l'inammissibilità delle conclusioni tardive)
art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità di computo dei termini quando è indicato solo il momento finale: le unità temporali si computano intere e libere, principio richiamato per valutare la tardività delle conclusioni
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Moroni, Basile) e altre pronunce citate
Sez. U. n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni); Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002 (Basile); Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017 (Romeo)
La Corte ha richiamato precedenti decisionali per chiarire i limiti dell'art. 625-bis: la tecnica del rimedio straordinario non è strumento per riesaminare valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche già decise, ma solo per errori percettivi nella lettura degli atti
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o il "travisamento della prova" già dedotto e rigettato in sede di legittimità
- La disciplina della "bancarotta riparata" richiede che il reintegro delle somme distratte sia effettuato in favore della società stessa e in modo tempestivo; pagamenti diretti e partitari ai singoli creditori non producono gli stessi effetti estintivi della responsabilità penale
- Se una questione probatoria o interpretativa è già stata sollevata e respinta nei ricorsi ordinari, non può essere efficacemente rilanciata con il rimedio straordinario per errore di fatto
- Le parti civili che presentano conclusioni fuori dai termini fissati (ad es. oltre i cinque giorni antecedenti l'udienza prevista dalla norma eccezionale richiamata) possono vedere escluse le loro richieste di rifusione spese per tardività
- La Corte esercita un controllo rigoroso sulla pertinenza del mezzo impugnatorio: l'errore di fatto richiede individuazione precisa della svista e dimostrazione che senza di essa la decisione sarebbe stata diversa
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