Sentenza n. 34/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 213/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 431/2024 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2024, notificata il 26.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 213/2024 del Tribunale di Oristano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a percepire 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all'erogazione di complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero non ha dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali del giudizio presupposto. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza presupposta entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio sulla Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR li applica per ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice del lavoro quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano, secondo il titolo giudiziale presupposto, modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, ovvero modalità e funzionalità analoghe per l'erogazione del beneficio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente al commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, di ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone l'erogazione di una somma o il riconoscimento di un beneficio, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale esecuzione del titolo mediante il giudizio di ottemperanza, una volta verificati il carattere definitivo della pronuncia, la sua notificazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere accompagnato sin dalla sentenza dalla nomina di un commissario ad acta, condizionata al persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari per dare esecuzione al giudicato entro il termine stabilito, potendo essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso quando l'amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente all'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza seriale e caratterizzato da attività difensiva altamente ripetitiva e standardizzata, il giudice può ridurre equitativamente i compensi pur ponendo le spese a carico dell'amministrazione soccombente.
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