Sentenza del 27/04/2016 n. 3872 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCISE ENERGIA ELETTRICA - Esenzione per produzione per uso proprio - Consumo consorziati - Diritto all'esenzione - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diritto all'esenzione è stato negato. L'energia acquisita dalla società consortile e consumata dai consorziati non integra un consumo diretto per uso proprio da parte del soggetto che invoca l'agevolazione. La distinzione soggettiva tra società consortile e consorziati impedisce di estendere l'esenzione al consumo effettuato da questi ultimi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dalle accise prevista per l'energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio. L'energia era acquisita dalla società consortile, ma veniva poi consumata dai singoli soggetti consorziati. Il ricorrente sosteneva che tale consumo potesse essere qualificato come consumo per uso proprio, mentre la decisione ha ritenuto che la società consortile e i consorziati siano soggetti giuridicamente e ontologicamente distinti.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sull'energia elettrica
Esenzione per l'energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio
L'esenzione è applicabile in modo restrittivo e richiede che produzione e consumo per uso proprio siano riferibili al medesimo soggetto giuridico. Non può essere estesa quando l'energia è acquisita da una società consortile ma consumata da soggetti consorziati distinti.
Massime di principio
- Le agevolazioni in materia di accise, inclusa l'esenzione per uso proprio, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- La coincidenza economica o organizzativa tra società consortile e consorziati non elimina la loro distinta personalità giuridica ai fini fiscali.
- Per ottenere l'esenzione è necessario dimostrare che il soggetto che produce o acquisisce l'energia sia anche il soggetto che la consuma per uso proprio.
- Il consumo effettuato da società, enti o persone giuridicamente distinti non può essere imputato automaticamente al soggetto che ha prodotto o acquistato l'energia.
- In situazioni analoghe occorre verificare non solo la destinazione dell'energia, ma anche l'identità giuridica del produttore, dell'acquirente e dell'effettivo consumatore.
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