Ordinanza n. 446/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: - del D.D.G. 5762 del 03.12.2025 relativo allo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito della prova scritta del “Concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021”, nella misura in cui dispone all’art. 1 l’esclusione dal concorso de quo del ricorrente (posizionato nella citata graduatoria al n. 20, codice utente 9997875), per mancato superamento della visita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici; - del giudizio emesso dalla Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale in data 22.11.2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo” con la motivazione “aritmia trattata con ablazione transcatetere: tachicardia parossistica sopraventricolare sottoposta ad ablazione cardiaca nel 2025 dpr 27 febbraio 1991 n. 132 art. 2, comma i, lettera f”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, in particolare del verbale n. 4 del 22.11.2025 della Commissione Medica Esaminatrice, del fascicolo sanitario del ricorrente e del Modello IPFA del 22.11.2025 in cui è indicata la motivazione della non idoneità, tutti ricevuti in data 13.01.2026 a mezzo pec, in esito ad istanza di accesso agli atti; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, art. 2, comma 1, lettera F; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 582, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché della lettera l), n. 3) della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non superamento della visita di accertamento dei requisiti psico-fisici e giudizio medico di non idoneità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di scorrimento della graduatoria nella parte in cui lo ha escluso dal concorso, nonché il giudizio della Commissione medica del 22 novembre 2025 e gli atti istruttori sanitari presupposti. La non idoneità è stata motivata dalla presenza di un'aritmia, costituita da tachicardia parossistica sopraventricolare, trattata mediante ablazione transcatetere nel 2025, ritenuta ostativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del d.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132. Il ricorrente ha inoltre contestato, ove interpretate in senso sfavorevole, le disposizioni del d.P.R. n. 132/1991, del d.P.R. n. 90/2010 e della direttiva tecnica del Ministero della difesa del 4 giugno 2014, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione per accertare, considerando anche gli esiti dell'intervento eseguito nel marzo 2025, se la patologia sofferta dal ricorrente costituisca un'infermità o imperfezione ostativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 132/1991. La verificazione è stata affidata al Direttore pro tempore del Dipartimento militare di medicina legale di Messina, con facoltà di delega, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con successivo deposito della relazione e dei verbali nel fascicolo telematico. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi e utilmente collocati nella graduatoria impugnata o nei successivi scorrimenti, con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente. Ha posto a carico dell'Assessorato l'obbligo di comunicare e depositare l'elenco nominativo entro sette giorni e ha autorizzato il ricorrente a procedere alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato, assegnando i termini per la notifica e il deposito della prova degli adempimenti. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. f), d.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132
Parametro sostanziale da verificare per stabilire se la patologia cardiaca del ricorrente, alla luce degli esiti dell'intervento, costituisca infermità o imperfezione ostativa all'idoneità concorsuale.
art. 582, lett. l), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Disposizione richiamata tra quelle contestate dal ricorrente, ove interpretata in senso sfavorevole.
lett. l), n. 3), direttiva tecnica del Ministero della difesa 4 giugno 2014
Disposizione richiamata tra quelle contestate dal ricorrente, ove interpretata in senso sfavorevole.
art. 49, commi 3 e 4, c.p.a.
Base processuale per disporre l'integrazione del contraddittorio e autorizzare, in presenza di un elevato numero di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami; il mancato rispetto dei termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento delle modalità della notificazione per pubblici proclami.
art. 63 e ss. c.p.a.
Base processuale degli incombenti istruttori, tra cui la verificazione disposta dal TAR.
art. 151 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. per disciplinare la notificazione per pubblici proclami.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Il verificatore deve presentare la domanda di liquidazione delle spettanze entro cento giorni dal compimento delle operazioni, a pena di decadenza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato per evidenziare che il mancato perfezionamento e deposito nei termini dell'atto di integrazione del contraddittorio conduce alla dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende dalla qualificazione medica di una patologia e dalla rilevanza degli esiti di un trattamento sanitario, il giudice può disporre una verificazione specialistica prima di decidere anche in sede cautelare.
- La verificazione deve essere affidata a un soggetto dotato di specifica professionalità, con individuazione del termine per l'espletamento, degli obblighi di deposito della relazione e della documentazione degli accertamenti e delle modalità telematiche di adempimento.
- Nel giudizio promosso da un candidato contro la sua esclusione da una procedura concorsuale, devono essere chiamati i candidati ammessi e utilmente collocati con posizione o punteggio potenzialmente inciso dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati rende gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando puntualmente contenuti, modalità e termini degli adempimenti.
- Il mancato rispetto dei termini assegnati per la notificazione dell'integrazione del contraddittorio e per il deposito della relativa prova determina l'improcedibilità del ricorso.
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