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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8515 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva ritenuto illegittimo il diniego del condono richiesto dalla società per gli anni 1997-2002. Il motivo decisivo riguardava la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e l'inammissibilità del ricorso della società: prima del diniego formale, infatti, l'Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento fondati sul mancato perfezionamento del condono e la contribuente vi aveva aderito, rendendoli definitivi. In subordine erano state contestate la validità del condono e la ritenuta scusabilità dell'insufficiente versamento relativo al 1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il ricorso della società contro il successivo diniego formale fosse inammissibile per carenza di interesse. L'adesione agli avvisi di accertamento aveva infatti reso definitivi gli atti e aveva già incorporato la contestazione dell'invalidità del condono. La società avrebbe dovuto contestare il mancato perfezionamento del condono impugnando quegli avvisi, non il successivo diniego formale. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti, mentre il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario della società è stato dichiarato inammissibile. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Il ricorso avverso il diniego di condono è astrattamente previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h).

    Il diniego di condono è impugnabile, ma il ricorso può essere inammissibile per carenza di interesse quando la questione sia già stata definita da atti impositivi precedenti, divenuti definitivi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Il divieto delle eccezioni nuove si riferisce alle eccezioni sostanziali proprie non rilevabili d'ufficio.

    L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, essendo rilevabile d'ufficio, può essere sollevata anche per la prima volta in appello.

  • Legge n. 289/2002, art. 9

    Condono fiscale cd. "tombale"; il versamento relativo al 1999 era stato effettuato per Euro 500,00 anziché per Euro 700,00.

    Il beneficio richiede il perfezionamento degli elementi previsti dalla legge, inclusi i versamenti corretti. Il contribuente deve dimostrare l'avvenuta integrazione della fattispecie condonistica.

  • Legge n. 289/2002, art. 16

    Disciplina la definizione delle liti pendenti.

    È richiamata come esempio di ipotesi in cui la legge prevede espressamente un provvedimento di diniego; in assenza di una previsione analoga, il diniego può risultare anche implicitamente da un atto impositivo o dalla relativa cartella.

  • D.L. n. 218/1997, art. 2, comma 3

    L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

    L'adesione all'accertamento rende l'atto definitivo e preclude successive contestazioni sul presupposto e sugli effetti dell'accertamento, compresa la questione del mancato perfezionamento del condono posta alla sua base.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a un avviso di accertamento emesso sul presupposto dell'invalidità o del mancato perfezionamento di un condono, l'adesione rende normalmente definitivo anche tale presupposto.
  • La contestazione del mancato perfezionamento del condono deve essere proposta contro il primo atto impositivo che manifesta concretamente la pretesa fiscale, non necessariamente contro il successivo diniego formale.
  • Un successivo provvedimento di diniego può non avere autonoma rilevanza se la questione è già stata definita da avvisi di accertamento precedenti e non impugnati o definiti con adesione.
  • Nel condono fiscale, l'onere di provare il perfezionamento della procedura, inclusa la correttezza e completezza dei versamenti, grava sul contribuente.
  • Anche se l'amministrazione solleva tardivamente l'inammissibilità del ricorso, l'eccezione può essere esaminata in ogni fase quando si tratta di un'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
  • Prima di aderire a un accertamento, il contribuente deve verificare se l'atto presuppone il mancato perfezionamento di un condono o di un'altra definizione agevolata, poiché l'adesione può precludere contestazioni successive.

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