Ordinanza n. 2734/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esibizione, da parte della Regione, degli atti relativi ai criteri e alle modalità contestati nella domanda impugnatoria
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto, nel corso del giudizio impugnatorio, un’istanza di accesso a documenti detenuti dalla Regione e concernenti i criteri e le modalità oggetto di censura. Sostiene che l’esibizione non sia stata completa. Il TAR rileva che la richiesta, pur ampia rispetto alle questioni da approfondire, individua documentazione specifica in modo sufficientemente preciso e circoscritto; il ricorrente non conosce però l’effettiva consistenza e il contenuto degli atti detenuti. L’Amministrazione aveva riscontrato i quattro punti dell’istanza indicando le tipologie di documenti pertinenti disponibili, ma non si è costituita per chiarire se l’esibizione fosse completa o se non detenesse ulteriori documenti.
La decisione
Il TAR non decide ancora la domanda di accesso e dispone un’istruttoria. Ordina al Dirigente generale del Dipartimento Autonomie locali dell’Assessorato regionale, o a un suo delegato, di depositare entro il 31 ottobre 2026 una relazione o dichiarazione sulla posizione dell’Amministrazione e l’eventuale ulteriore documentazione. L’incombente serve a verificare se esistano altri atti da esibire o se l’Amministrazione abbia già trasmesso tutto quanto detenuto; in quest’ultimo caso, dovrà dichiararne formalmente l’inesistenza ulteriore. Il TAR precisa che l’azione di accesso sarebbe inammissibile se i documenti richiesti materialmente non esistessero o non fossero nella disponibilità dell’Amministrazione, perché un ordine di esibizione sarebbe inutilmente formale. L’eventuale condotta omissiva potrà essere valutata come argomento di prova anche ai fini delle spese. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2026 e ogni decisione sulle spese della fase è riservata.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il procedimento promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. viene definito dal giudice, quando ricorrono i presupposti, con l’ordine all’amministrazione di esibire gli atti richiesti, ordine questo che, se i documenti richiesti non esistono o non sono nella disponibilità dell’Amministrazione, non può essere utilmente dato
L’azione di accesso non può condurre a un ordine di esibizione utile quando gli atti richiesti non esistono o non sono nella disponibilità dell’Amministrazione; la relativa domanda è in tal caso inammissibile.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Avverte che sarà tratto argomento di prova dall’eventuale condotta omissiva, anche ai fini della condanna alle spese di lite (art. 64 comma 4 cpa; 116 comma 2 cpc).
L’eventuale omissione dell’Amministrazione nell’eseguire l’incombente istruttorio può essere valutata come argomento di prova, anche ai fini della regolazione delle spese.
art. 116, comma 2, c.p.c.
Avverte che sarà tratto argomento di prova dall’eventuale condotta omissiva, anche ai fini della condanna alle spese di lite (art. 64 comma 4 cpa; 116 comma 2 cpc).
La condotta omissiva dell’Amministrazione rispetto all’ordine istruttorio può essere considerata ai fini della prova e della condanna alle spese.
Massime di principio
- La domanda di accesso non è generica o esplorativa quando individua documenti riferiti a questioni specifiche in modo sufficientemente preciso e circoscritto, anche se la richiesta è ampia e il richiedente non conosce la consistenza o il contenuto effettivo degli atti.
- Nel giudizio di accesso, se è controverso che l’Amministrazione abbia esibito tutti i documenti detenuti, il giudice può disporre un’istruttoria diretta a ottenere una relazione o dichiarazione sull’eventuale ulteriore documentazione e sulla sua disponibilità.
- L’ordine giudiziale di esibizione presuppone che i documenti richiesti esistano o siano nella disponibilità dell’Amministrazione; se materialmente inesistenti o non detenuti, l’azione di accesso è inammissibile perché l’ordine non potrebbe essere utilmente eseguito.
- L’omessa esecuzione dell’incombente istruttorio da parte dell’Amministrazione può essere valutata come argomento di prova, anche ai fini della decisione sulle spese.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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