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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto per inammissibilità di una manifestazione di interesse per un Contratto di Investimento relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di rigetto della manifestazione di interesse presentata nell’ambito dell’Avviso per la selezione di proposte di investimento – Contratti di Investimento, tipologia industriale, finanziati dal PR Sardegna FESR 2021-2027. Il rigetto era motivato dall’assenza dell’effetto incentivante, poiché il progetto risultava già avviato prima della presentazione della domanda. L’amministrazione aveva valorizzato una precedente domanda del 2021, presentata dalla stessa impresa nell’ambito del Fondo di Competitività – Linea Prestiti, relativa a un progetto di sviluppo comprendente una piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali liquidi e solidi nell’area industriale di Macchiareddu. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del Regolamento UE n. 651/2014 e dell’art. 6 dell’Avviso, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, contraddittorietà, illogicità e sviamento. Ha sostenuto che la precedente misura riguardasse soltanto l’acquisto, ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile, mentre l’impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi sarebbe stato allora soltanto progettato; ha inoltre affermato che gli impianti per rifiuti liquidi e solidi fossero autonomi e distinti e che le opere già realizzate, incluso il capannone B, non fossero specificamente funzionali al nuovo progetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la precedente domanda del 2021 non fosse finalizzata al solo acquisto immobiliare, ma a un unitario progetto di sviluppo comprendente la realizzazione di una piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali liquidi e solidi. L’istruttoria regionale e quella di Sfirs avevano evidenziato che, già alla data della nuova domanda, erano state realizzate diverse sezioni funzionali dell’impianto per rifiuti liquidi nel capannone B, progettato e dimensionato proprio per ospitarlo, con impianti elettrici, antincendio, sottoservizi e pavimentazioni specificamente adeguati al trattamento dei rifiuti. Erano inoltre già stati sostenuti investimenti per circa otto milioni di euro, pari al 71% dell’investimento complessivo. Il giudice ha quindi ritenuto corretta la conclusione sull’assenza dell’effetto incentivante: l’aiuto non può finanziare un progetto già avviato, perché non è più indispensabile per iniziare l’attività. Il mancato acquisto dell’impianto in senso stretto e la sua eventuale modularità non sono stati considerati decisivi, poiché avrebbero determinato uno scorporo artificioso di una parte di un progetto unitario già avviato. La determinazione negativa è stata ritenuta sostanzialmente vincolata e legittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 6 Regolamento UE n. 651/2014

    Il sostegno pubblico non può essere riconosciuto a progetti di investimento già avviati, perché in tal caso manca l’effetto incentivante e l’aiuto non è indispensabile per avviare l’attività.

  • art. 6 dell’Avviso per la selezione di proposte di investimento – Contratti di Investimento, tipologia industriale

    La domanda di finanziamento deve riguardare un progetto non ancora avviato alla data di presentazione; l’avvio precedente determina l’inammissibilità per assenza dell’effetto incentivante.

  • art. 2 delle disposizioni attuative del Fondo di Competitività – Linea Prestiti

    “[…] è finalizzato a descrivere la situazione dell’impresa, il programma di investimenti eventualmente articolato in più azioni, gli obiettivi previsti in termini di attività, mercato e ricadute sul territorio regionale, i conti economici di previsione e le modalità di copertura del fabbisogno finanziario del Progetto”.

    La nozione di progetto di sviluppo comprende un programma unitario di investimenti e non si limita necessariamente all’acquisto dell’immobile, quando quest’ultimo è funzionalmente destinato alla realizzazione dell’attività produttiva.

  • art. 73 c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di documenti e memorie nei termini processuali.

Massime di principio

  • Nelle misure di aiuto subordinate all’effetto incentivante, la domanda è inammissibile quando il progetto di investimento, considerato nella sua sostanza economica e funzionale, sia già stato avviato prima della presentazione dell’istanza.
  • Per verificare l’avvio del progetto rileva l’unitarietà sostanziale dell’investimento, quale risulta dai programmi presentati dall’impresa, dalla destinazione funzionale delle opere e dalle spese già sostenute, non la formale separazione di singoli moduli o componenti dell’impianto.
  • La realizzazione di infrastrutture progettate, dimensionate e attrezzate per ospitare lo specifico impianto oggetto della domanda può dimostrare l’avvio del progetto, anche se l’impianto in senso stretto non è stato ancora acquistato o integralmente installato.
  • Quando la precedente documentazione dell’impresa presenta come unitario un progetto di sviluppo comprendente l’attività poi oggetto di una nuova domanda di aiuto, non è consentito scorporare artificiosamente una sua componente per sostenere che il nuovo progetto sia autonomo e non ancora iniziato.
  • L’effetto incentivante manca quando, alla data della nuova domanda, siano già state sostenute spese e realizzate opere in misura tale da dimostrare che la decisione imprenditoriale di realizzare l’investimento era già stata assunta e concretamente attuata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRifiuti
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAmbiente
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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