Sentenza del 30/12/2016 n. 27494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato una comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2007, riferita all'anno d'imposta 2006, con cui veniva contestato un minor credito IVA e richiesti interessi e sanzioni. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non impugnabile il cosiddetto avviso bonario. In Cassazione la società ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sostenendo che la comunicazione fosse immediatamente impugnabile in quanto portatrice di una specifica pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità. Ha affermato che, anche se l'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è tassativo, è comunque impugnabile ogni atto dell'amministrazione finanziaria che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica, indicandone le ragioni fattuali e giuridiche. Tale principio si applica anche agli avvisi bonari e alle comunicazioni di irregolarità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà esaminare nuovamente la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, nell'ambito del quale è stata emessa la comunicazione relativa al minor credito, agli interessi e alle sanzioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Sebbene individui tassativamente gli atti impugnabili, deve essere interpretato in modo da consentire l'impugnazione di ogni atto che renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e motivata, anche se non formalmente riconducibile agli atti tipizzati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
La comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato è immediatamente impugnabile quando esplicita una specifica pretesa tributaria, le sue ragioni fattuali e la relativa base giuridica.
Costituzione, art. 24
Il diritto di difesa del contribuente impone di consentire una tutela giurisdizionale effettiva anche contro atti non formalmente tipizzati, quando incidono concretamente sulla sua posizione.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva concorre a garantire che la pretesa tributaria sia verificabile e contestabile dal contribuente.
Costituzione, art. 97
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione giustificano la possibilità di chiarire tempestivamente la posizione fiscale senza attendere l'emissione di un atto successivo.
Massime di principio
- Un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità è immediatamente impugnabile quando contiene una pretesa tributaria concreta, determinata e motivata, anche se non è formalmente incluso nell'elenco degli atti impugnabili.
- La mancata impugnazione dell'avviso bonario non determina, di per sé, la cristallizzazione definitiva del credito indicato, ma il contribuente può avere interesse a contestarlo subito per ottenere una decisione giudiziale tempestiva.
- Nel valutare l'impugnabilità di un atto fiscale conta soprattutto il suo contenuto sostanziale e non il nome o la forma utilizzata dall'amministrazione.
- Se il giudice tributario dichiara inammissibile il ricorso solo perché l'atto è qualificato come avviso bonario, senza verificare se esso esponga una pretesa specifica e motivata, la decisione può essere cassata per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
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