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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3142/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 cod. proc. pen.) in relazione a due condanne per reati associativi (sentenza n. 4/2015 Corte d'Assise d'Appello di Messina e sentenza n. 1168/2013 GUP Tribunale di Catania). Ha sostenuto che i reati fossero collegati dallo "stesso disegno criminoso" (omogeneità delle condotte, medesima modalità di reclutamento e finalità di sfruttamento del meretricio) e che l'ordinanza fosse carente nella motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato congruamente il rigetto, richiamando criteri consolidati per l'accertamento della continuazione (omogeneità del bene protetto e delle violazioni, contiguità spazio-temporale, compagine sociale, modalità di condotta, sistematicità). Il giudice dell'esecuzione ha rilevato elementi contrari alla continuità: luoghi diversi (Messina vs Catania), periodi diversi (fino a maggio 2010 vs gennaio-aprile 2011) e compagini sociali distinte (solo un affiliato coincidente). Per tali ragioni la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di doglianza in tema di concorso di reati/continuazione; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione prospettata dal ricorrente potesse modificare la valutazione svolta dal giudice dell'esecuzione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione della continuazione tra più reati ai fini dell'esecuzione; è il fondamento dell'istanza proposta dal ricorrente

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso quando esso è manifestamente infondato o non rispetta i requisiti di specificità; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per genericità e mancato confronto con i rilievi motivazionali del giudice dell'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è ritenuto infondato per negligenza, l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e alla somma di euro tremila

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in riferimento alla possibilità di ritenere la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate e, dunque, allorché sia giustificata l'applicazione di sanzioni pecuniarie per la proposizione di ricorsi temerari o negligenti

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012)

    La Corte richiama principi consolidati secondo cui il "medesimo disegno" rilevante per la continuazione non coincide con il generico "programa di vita delinquenziale"; va valutata la rappresentazione e la deliberazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, delle condotte criminose attraverso indicatori oggettivi

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" unitario e non si determina per il solo fatto che l'imputato abbia condotte delinquenziali in più occasioni (non è sufficiente il "programma di vita delinquenziale").
  • Nella valutazione della continuazione rilevano indicatori quali: omogeneità del bene giuridico leso e delle condotte, contiguità spazio-temporale, identità o sovrapposizione della compagine sociale, modalità operative e sistematicità. Differenze significative in questi elementi pesano contro il riconoscimento della continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare con riferimento a tali indicatori; la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della verifica della logica e della conformità ai canoni legali e richiede che il ricorrente affronti specificamente i rilievi del giudice.
  • Ricorsi generici che non confutano i punti decisivi della motivazione del giudice dell'esecuzione sono a rischio di inammissibilità e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se emergono elementi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Divergenze di luogo, tempo e composizione delle strutture associative sono fattori che, se significative, giustificano il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione.

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