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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10678/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del 16/11/2023 ritenendo che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 666 c.3 cod. proc. pen. non fosse stato notificato né al medesimo né al suo difensore attuale. La notifica era stata originariamente effettuata presso l'Avv. Antonino Migliore la cui nomina era stata revocata, mentre il mandato era stato conferito all'Avv. Armando Crimi il 11/06/2021. Si è dedotta violazione degli artt. 178, 179 lett. c) e 666 c.3 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato e al difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Pur rilevando che la notifica effettuata al nuovo difensore risultava poi perfezionata e che il difensore era presente all'udienza senza eccepire, la Corte ha ritenuto non provato il perfezionamento della notifica nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 157 c.8 cod. proc. pen.: la giurisprudenza consolidata richiede la prova della ricezione della raccomandata di avviso di deposito (non è sufficiente la sola spedizione). L'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza costituisce causa di nullità generale e assoluta dell'atto di esecuzione. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza/ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza; l'omesso avviso all'interessato integra nullità generale e assoluta quando la presenza dell'imputato è obbligatoria.

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    La notifica eseguita mediante avviso di deposito decorre e produce effetti solo con la effettiva ricezione della raccomandata di avviso da parte dell'interessato; la sola spedizione non è prova del perfezionamento.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di sindacare error in procedendo, anche mediante esame diretto degli atti processuali, e quindi di valutare fatti e prova relativi a vizi procedurali.

  • art. 32, comma 25, L. n. 326/2003

    art. 32, comma 25, L. n. 326/2003

    Norma tecnica sulla sanatoria: il rilascio del permesso in sanatoria richiede il rispetto dei presupposti temporali e probatori, in particolare il completamento dell'opera entro i termini stabiliti; la Corte territoriale ha ritenuto il permesso rilasciato in violazione di tale previsione.

  • art. 39, comma 4, L. n. 724/1994

    art. 39, comma 4, L. n. 724/1994

    Prevede la decadenza/improcedibilità dell'istanza di condono qualora il richiedente non integri la documentazione richiesta entro il termine previsto; il Tribunale ha ritenuto tale improcedibilità maturata.

  • art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890

    art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890

    Disciplina la giacenza postale per notifiche a mezzo posta; la Corte ha precisato che tale disciplina non si applica alle notifiche previste dall'art. 157 c.8 cod. proc. pen., che richiedono la prova della ricezione dell'avviso.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 157 c.8 cod. proc. pen. produce effetti solo dalla effettiva ricezione dell'avviso di deposito (raccomandata) da parte dell'interessato; la prova della sola spedizione non è sufficiente.
  • L'omessa notifica all'imputato dell'atto che fissa l'udienza in materia di esecuzione costituisce nullità generale e assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • La notifica al difensore è efficace solo se eseguita nei confronti del difensore effettivamente nominato; tuttavia l'assenza di vizi formali nella notifica al difensore può non sanare la mancata notifica all'imputato.
  • In sede di impugnazione per error in procedendo (art. 606 c.1 lett. c) cod. proc. pen.) la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti per accertare vizi procedurali e la prova del perfezionamento delle notifiche.
  • Se manca la prova della ricezione dell'avviso di deposito, la decisione del giudice dell'esecuzione può essere annullata e gli atti restituiti al giudice di merito per nuovo esame.
  • Per tutelare i diritti di difesa è buona prassi, prima di udienze decisive in materia di esecuzione, verificare per iscritto la corretta notifica sia all'imputato sia al difensore effettivo e conservare le ricevute di ritorno delle raccomandate.

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