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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20427/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto del sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ravvisando giusti motivi in ragione dell'intervento risolutore delle questioni intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione contestava al titolare di una ricevitoria operante come centro di trasmissione dati, che raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, il mancato pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, con sanzioni e interessi, per operazioni svoltesi nell'anno 2007. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la CTR, su appello dell'Agenzia, riformava la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con nove motivi: (1) violazione dell'art. 56 TFUE, dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998 come interpretato dalla legge di stabilità 2011, e del legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; (2) violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. con riferimento alla disciplina dell'imposta unica; (3) erronea individuazione del presupposto oggettivo del tributo; (4) erronea affermazione del presupposto territoriale del tributo in capo al CTD; (5) erronea individuazione del soggetto passivo; (6) violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.; (7) violazione del principio di equo processo ex art. 6 CEDU e art. 117 Cost.; (8) omesso esame della censura sull'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione del PVC richiamato per relationem; (9) omesso esame della censura relativa alla violazione delle norme sull'appello e all'asserita errata applicazione dell'aliquota d'imposta. L'Amministrazione, nel frattempo, ha depositato memoria comunicando di avere annullato in autotutela l'avviso impugnato, dopo gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata dai motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi di nullità della sentenza di merito.

  • art. 56 TFUE

    invocato come parametro di compatibilità della disciplina dell'imposta unica con la libertà di prestazione dei servizi e con i principi di non discriminazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    norma sulla quale si appuntano le censure circa presupposto e soggetto passivo dell'imposta unica.

  • art. 1, comma 66, legge di stabilità 2011

    richiamato quale norma interpretativa/modificativa della disciplina dell'imposta unica, contestata dal ricorrente sotto vari profili di legittimità e applicazione.

  • art. 267 TFUE

    richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte non vi dà seguito perché la controversia è definita per cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 Cost.

    invocato per denunciare la asserita irragionevolezza e disparità di trattamento della disciplina tributaria.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per contestare la compatibilità dell'imposizione con il principio di capacità contributiva.

  • art. 6 CEDU

    invocato quale parametro sul giusto processo/equo processo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di conformazione alla CEDU e al diritto dell'Unione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato in combinazione con lo Statuto del contribuente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sul lamentato omesso esame di censure processuali formulate in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle doglianze del contribuente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità per difetto di motivazione.

  • art. 35 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di decisione del giudice tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere vizi della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 4 d.lgs. n. 504/1998

    richiamato nel motivo sull'asserita errata applicazione dell'aliquota d'imposta.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 98/2011

    richiamato in relazione alla disciplina dell'aliquota applicata all'imposta unica.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo viene annullato in autotutela dall'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la controversia deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa fiscale, se completa e riferita all'atto impugnato, rende inutile l'esame dei motivi di ricorso e determina la chiusura del giudizio di legittimità.
  • In presenza di una sopravvenienza risolutiva intervenuta dopo il ricorso, il giudice di legittimità può compensare le spese di lite quando ricorrono giusti motivi collegati alla vicenda processuale e all'intervento sopravvenuto dell'autorità amministrativa o della giurisprudenza costituzionale/unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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