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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21975/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione di primo grado in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: pur riconoscendo la validità del precetto notificato, i giudici di merito avevano ammesso l'esecuzione soltanto per l'importo netto di C 6.678,22/C 6.778,98, anziché per l'importo lordo di C 54.615,58 risultato dalla sentenza n. 747/2000 (C 12.321,30 + C 42.294,28). I ricorrenti deducono (i) un macroscopico errore di calcolo e (ii) contraddizione insanabile tra la motivazione e il dispositivo, sostenendo che i versamenti del debitore erano già stati detratti dal CTU e dunque non potevano essere nuovamente sottratti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista alcun errore di calcolo né contraddittorietà insanabile: dall'ammontare complessivo di C 54.615,58 spettante a Nello Birminio risultava infatti decurtato, in base alla sentenza n. 685/02 (titolo esecutivo favorevole a Vincenzo), un controcredito pari a C 47.836,66, con il risultato netto di C 6.778,98 dovuto. La Corte ha potuto, esaminando gli atti di causa e il prospetto della CTU, verificare la correttezza dell'operazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione (liquidate in complessivi C 8.000,00 + C 200,00 esborsi + spese forfetarie 15% e accessori) e rimane l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma sulla opposizione all'esecuzione: la sentenza confermata ha esaminato l'opposizione sorretta da consulenza contabile e ha rideterminato il credito esecutivo in base agli accertamenti contabili e ai titoli incrociati.

  • art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti come vizio di motivazione per presunta contraddittorietà; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo accertando la coerenza della motivazione con gli atti e la CTU.

  • art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

    Permette alla Cassazione di valutare il vizio di motivazione che si traduce in dissonanza tra dispositivo e parte motiva; la Corte, esercitando tale scrutinio, ha potuto esaminare gli atti e il prospetto della CTU, confermando la correttezza delle deduzioni dei giudici di merito.

  • art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione al vizio di motivazione e al possibile contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte non ha ravvisato la nullità denunciata.

  • art. 2901 cod. civ.

    Richiamato come titolo collegato ai rapporti tra le parti e agli accertamenti contabili svolti incidentalmente; la CTU e le sentenze richiamate sono state utilizzate per determinare il credito netto esecutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che i ricorrenti, se dovuto, debbano versare l'ulteriore importo previsto in dipendenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la CTU e titoli giudiziali mostrano l'esistenza di un controcredito, il credito azionato in esecuzione va rideterminato al netto dell'eventuale controcredito già accertato; l'esecuzione opererà solo sul saldo risultante.
  • La Cassazione può esaminare la congruità dei calcoli e il confronto tra motivazione e dispositivo (art. 360, n. 4 e n. 5) accedendo agli atti e alla CTU quando il vizio denunciato riguarda aspetti valutabili di fatto e di diritto.
  • La mera apparente discrepanza tra i numeri indicati in motivazione e dispositivo non basta a dimostrare una contraddittorietà insanabile: occorre provare che vi sia un reale errore logico o materiale che inficia la decisione.
  • Non è sempre necessario rinnovare la notifica a litisconsorti non raggiunti se il ricorso di cassazione è prima facie inammissibile o manifestamente infondato e la rinnovazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio.
  • In contenziosi esecutivi complessi, è essenziale valutare tutti i titoli reciproci (sentenze a favore di entrambe le parti) e il prospetto della CTU per determinare l'effettivo 'quantum debeatur'.
  • In caso di rigetto del ricorso, il soccombente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

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