Ordinanza n. 5586/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 6 agosto 2026, n. 461, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 17 agosto 2026, con oggetto: “Prestazioni di Radioterapia erogate dalle strutture private accreditate - Determinazioni per l’esercizio 2026”; b) se e in quanto occorra, della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 31 agosto 2026 con cui è stato costituito il “ Tavolo Tecnico regionale in materia di radioterapia” e sono stati designati i componenti rappresentativi del settore privato accreditato; c) se e in quanto occorra, della nota prot. 0290741 del 21 agosto 2026, con cui il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario di Base n. 31 dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha convocato la ricorrente presso la sede dell’ente per la sottoscrizione del contratto ai sensi della DGRC 461/2026; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta regionale della Campania n. 461 del 6 agosto 2026, relativa alle prestazioni di radioterapia erogate dalle strutture private accreditate per il 2026, nonché atti di costituzione del tavolo tecnico regionale e di convocazione alla sottoscrizione del contratto
Esito
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato la delibera regionale che disciplina le prestazioni di radioterapia per il 2026, oltre agli atti connessi. La censura fondamentale riguarda l’insufficienza del budget assegnato e l’irragionevolezza di averlo lasciato invariato nonostante il significativo aumento delle tariffe, con possibile compromissione della capacità di soddisfare il fabbisogno di radioterapia, prestazione salvavita, e dei livelli essenziali di assistenza. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, la costituzione del Tavolo Tecnico regionale in materia di radioterapia e la convocazione della ricorrente per la sottoscrizione del contratto.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto che la ricorrente e le amministrazioni resistenti depositino, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, chiarimenti documentati sulla possibile compromissione dei livelli essenziali di assistenza per i pazienti che necessitano di radioterapia. Ha rinviato la decisione cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e, nelle more, ha confermato fino a tale data gli effetti del decreto cautelare n. 2396/2026. Il giudice ha osservato che l’aumento delle tariffe non comporta di per sé l’obbligo regionale di aumentare il budget, ma che la scelta può essere sindacata se il budget invariato rende impossibile garantire il fabbisogno assistenziale programmato.
Massime di principio
- L’aumento delle tariffe riconosciute per prestazioni erogate da strutture sanitarie accreditate non determina, di per sé, l’obbligo della Regione di aumentare i relativi budget, anche quando si tratti di prestazioni essenziali o salvavita; programmazione sanitaria e tetti di spesa restano espressione della discrezionalità regionale, entro i limiti delle risorse disponibili e degli equilibri di finanza pubblica.
- Quando il mantenimento invariato del budget per prestazioni salvavita può rendere impossibile garantire il fabbisogno assistenziale programmato, la scelta regionale può essere sindacata per illogicità, carenza istruttoria o violazione degli obblighi di garanzia dell’assistenza sanitaria.
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