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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12049/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il rapporto di lavoro di una dipendente di un ente pubblico di ricerca, inizialmente assunta a tempo determinato dal 16 marzo 2001 al 31 dicembre 2008 e poi stabilizzata a tempo indeterminato dal 2 gennaio 2009 con inquadramento nel quinto livello. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al computo dell'anzianità maturata nei periodi a termine, ai fini economici e normativi, condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive dal 5 novembre 2010; aveva invece respinto la domanda di inquadramento nel quarto livello. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 53 del CCNL per avere la Corte d'appello attribuito effetti economici automatici alla sola anzianità; nullità per omessa pronuncia sulle difese dell'ente circa la necessità di procedure selettive sia per la progressione verticale sia per quella orizzontale; nullità per carenza assoluta di motivazione sulla statuizione di pagamento delle differenze retributive, per mancato accertamento di mansioni superiori; violazione dell'art. 54 del CCNL e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 95/2012 per avere riconosciuto la progressione economica senza considerare la previa programmazione del fabbisogno e la limitata dotazione organica. La controricorrente ha resistito, anche eccependo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva trasformato il riconoscimento dell'anzianità maturata a termine in un diritto automatico alle differenze retributive. Secondo la Corte, nel comparto degli enti di ricerca la progressione economica del personale amministrativo non discende dalla sola anzianità, ma richiede il superamento di una procedura selettiva comparativa; l'anzianità è solo uno dei criteri di valutazione e costituisce requisito per partecipare alla selezione. Il riconoscimento del trattamento economico senza selezione avrebbe inoltre determinato una discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame delle domande e per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 53 CCNL 21 febbraio 2002

    La progressione economica del personale amministrativo è subordinata a una procedura selettiva; l'anzianità di almeno quattro anni è solo requisito di accesso e uno dei parametri di valutazione, non fonte di automatica attribuzione di aumenti stipendiali.

  • art. 8, comma 3, CCNL 7 aprile 2006

    Ha modificato l'assetto della progressione economica previsto dal CCNL del 2002, nel quadro richiamato dalla Corte.

  • art. 4 CCNL 13 maggio 2009

    Ha ulteriormente modificato il sistema delle posizioni economiche, confermando che l'anzianità può essere valutata anche per il servizio a termine ma sempre nell'ambito di una selezione comparativa.

  • art. 54 CCNL 21 febbraio 2002

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il passaggio di livello richiede previa programmazione del fabbisogno e non può essere riconosciuto in via automatica.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 95 del 2012

    Richiamato per sostenere il vincolo della programmazione del fabbisogno di personale ai fini delle progressioni di livello.

  • art. 1, commi 519 e 520, L. n. 296/2006

    La lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione disposta da tale normativa.

  • artt. 2, 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    Il rapporto di lavoro del personale del comparto è regolato dalla contrattazione collettiva applicabile e il giudice deve conoscerla e applicarla d'ufficio.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Esclude la deroga individuale alle previsioni della contrattazione collettiva, anche se migliorative per il prestatore.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Impone parità di condizioni di impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma non consente di costruire un regime misto che attribuisca al rapporto a termine un trattamento più favorevole di quello spettante ai dipendenti stabili.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso non è inammissibile se la sintesi dei fatti e lo sviluppo dei motivi consentono alla Corte di comprendere la vicenda e le censure.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare le violazioni di legge e di contratto collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulle deduzioni difensive dell'ente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve applicare d'ufficio il CCNL di comparto e non può attribuire al lavoratore effetti economici che la contrattazione collettiva collega a procedure selettive non espletate.
  • Quando l'anzianità di servizio è solo un requisito di partecipazione o un parametro di valutazione in una procedura comparativa, essa non genera automaticamente il diritto al passaggio economico o al relativo trattamento retributivo.
  • La clausola di non discriminazione del lavoro a termine garantisce al lavoratore assunto a termine le medesime condizioni di impiego del comparabile a tempo indeterminato, ma non consente di riconoscere al primo un trattamento più favorevole di quello previsto per il secondo.
  • Se il vantaggio richiesto dipende da una selezione discrezionale, il rimedio eventualmente spettante, in caso di illegittima esclusione o errata valutazione, può essere l'azione di esatto adempimento, il risarcimento del danno o della perdita di chance, non la sostituzione del giudice alle valutazioni dell'amministrazione o del datore di lavoro.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti può essere ritenuta sufficiente quando, letta insieme ai motivi, consenta la piena comprensione della controversia e delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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