Ordinanza n. 397/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o declaratoria di nullità - in parte qua e nei limiti dell’interesse azionato, della deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino n. 472 del 16 maggio 2026, ricevuta in data 18 maggio u.s., nella parte in cui ha escluso la Bio Vascular Group S.r.l. dai lotti nn. 35 e 72 ed ha disposto l’aggiudicazione (i) del lotto 35, come terza aggiudicataria, a Serom Medical Technology S.r.l. per il 20% e (ii) del lotto 72 per il 100% in favore di W.L. Gore & Associati S.r.l.; - del parere di regolarità tecnica e amministrativa dell’istruttoria sottoscritta dal Direttore UOC Acquisizione beni e servizi nella parte in cui ha proposto al direttore generale l’esclusione della Bio Vascular Group S.r.l. dai lotti nn. 35 e 72 e l’aggiudicazione (i) del lotto 35, come terza aggiudicataria, a Serom Medical Technology S.r.l. per il 20% e (ii) del lotto 72 per il 100% in favore di W.L. Gore & Associati S.r.l. (doc. 1); - del verbale del RUP “presa d’atto dei lavori della commissione giudicatrice e proposta di aggiudicazione a seguito dell’analisi delle spiegazioni ex art. 110 del d. lgs. 36/2023 e richieste di autodichiarazione regolamento ipi ai sensi del regolamento di esecuzione 2025/1197”, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della società Bio Vascular Group S.r.l., e delle relative offerte dalla stessa presentate in relazione ai lotti 35 e 72, per essere stata ravvisata “la condizione ostativa prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 e dal Regolamento (UE) 2022/1031” con conseguente riformulazione della graduatoria relativa ai lotti 35 e 72 ed estromissione dall’aggiudicazione della Bio Vascular Group S.r.l. (doc. 2); - del paragrafo 5 del disciplinare di gara “Altre cause di esclusione” nella parte in cui prevede che “I partecipanti alla procedura di gara potranno rifornirsi presso la RPC entro il limite massimo del 50% dei dispositivi utilizzati per l’esecuzione del contratto. La non rispondenza a detti requisiti comporta l’esclusione dalla gara” è stata interpretata dalla Stazione Appaltante in senso escludente e limitativo del favor partecipationis, non consentendo la partecipazione di imprese che offrivano prodotti di origine cinese oltre il 50% del contratto aggiudicato; - nonché di ogni ulteriore atto collegato, connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusi quelli riguardanti la chiusura della procedura di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dai lotti 35 e 72 di una procedura di gara e conseguente aggiudicazione dei lotti ad altri operatori economici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e/o la declaratoria di nullità, la deliberazione del direttore generale dell'AORN San Giuseppe Moscati n. 472 del 16 maggio 2026, nella parte in cui l'ha esclusa dai lotti 35 e 72 e ha disposto l'aggiudicazione del lotto 35 a un'altra impresa per il 20% e del lotto 72 a un diverso operatore economico per il 100%. Sono stati impugnati anche il parere di regolarità tecnica e amministrativa, il verbale del RUP recante la presa d'atto dei lavori della commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione, nonché il paragrafo 5 del disciplinare di gara, relativo alle altre cause di esclusione. L'esclusione è stata motivata dal ravvisato superamento della soglia prevista dal regolamento europeo applicabile per l'approvvigionamento presso la Repubblica Popolare Cinese, con riferimento a prodotti di origine cinese, e dalla conseguente ritenuta condizione ostativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 e del regolamento (UE) 2022/1031. La ricorrente ha contestato l'interpretazione escludente del disciplinare, assumendo che essa limitasse illegittimamente il favor partecipationis. L'ordinanza cautelare non esamina nel merito i motivi dedotti, riservando ogni approfondimento alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non positivamente valutabile il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il danno prospettato dall'impresa ricorrente è stato considerato recessivo rispetto agli interessi pubblici rappresentati dall'AORN. Il giudice ha precisato che la valutazione è resa ferma e impregiudicata ogni più approfondita disamina delle questioni controverse, sicché non è stata definita la legittimità dell'esclusione, della riformulazione della graduatoria, delle aggiudicazioni o della clausola del disciplinare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il 16 dicembre 2026 l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha negato la misura per difetto di una positiva valutazione del periculum in mora.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197
la condizione ostativa prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197
È richiamato quale fonte della condizione ostativa posta a fondamento dell'esclusione, senza che l'ordinanza ne interpreti nel merito la portata.
Regolamento (UE) 2022/1031
la condizione ostativa prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 e dal Regolamento (UE) 2022/1031
È richiamato quale ulteriore fonte della condizione ostativa posta a fondamento dell'esclusione, senza una valutazione definitiva della sua applicazione alla gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede una positiva valutazione del periculum in mora; quando il danno prospettato dal ricorrente risulta recessivo, nel bilanciamento, rispetto agli interessi pubblici rappresentati dall'amministrazione, la tutela cautelare deve essere negata.
- Il rigetto della domanda cautelare fondato sul difetto o sulla prevalenza negativa del periculum in mora non comporta una decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato, quando il giudice riservi espressamente ogni ulteriore valutazione alla fase di merito.
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