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Sentenza

Sentenza n. 10251/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202510046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di appalto di lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, aggiudicataria di un appalto per lavori di adeguamento sismico di edifici scolastici finanziati dal PNRR, ha impugnato l’annotazione ANAC conseguente alla segnalazione del Comune di Lizzano, nonché gli atti presupposti, connessi e il regolamento ANAC sul Casellario. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dell’art. 97 Cost., del Codice dei contratti pubblici e del regolamento ANAC, nonché eccesso di potere e sviamento, sostenendo che l’ANAC non avrebbe considerato che i lavori erano rimasti sospesi per un lungo periodo a causa di inadeguatezze progettuali e di cantiere e che l’impresa aveva ripetutamente diffidato il Comune a riprendere i lavori, previo adeguamento del progetto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 36/2023 ed eccesso di potere, lamentando l’acritico recepimento della posizione del Comune, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’omessa verifica dell’imputabilità dell’inadempimento. Con il terzo motivo ha dedotto nuovamente violazione dell’art. 97 Cost., della l. n. 241/1990 e del Codice dei contratti pubblici, sostenendo che l’ANAC avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma della vicenda e che il contratto si sarebbe già risolto per effetto dell’inutile decorso del termine indicato nella diffida dell’impresa. L’impresa ha inoltre contestato l’assenza di preventiva informazione e la mancata effettiva verifica della responsabilità a suo carico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la risoluzione contrattuale per grave inadempimento costituisca una notizia astrattamente annotabile e normalmente utile ai fini della tenuta del Casellario e della valutazione dell’affidabilità degli operatori economici. L’ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione, deve verificare l’effettiva esistenza della notizia, la sua non manifesta infondatezza e la sua utilità rispetto alle finalità del Casellario, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante né al giudice ordinario nella valutazione della fondatezza sostanziale dell’inadempimento o della legittimità della risoluzione contrattuale. L’archiviazione è necessaria soltanto quando emerga immediatamente, senza approfondimenti istruttori complessi, una questione di fatto o di diritto dotata di forza risolutiva tale da rendere manifestamente infondata la segnalazione. Nel caso concreto, dagli atti risultava una ricostruzione dei fatti non coincidente con quella dell’impresa: erano state richieste integrazioni relative alla sicurezza e al POS; il verbale di sospensione era stato sottoscritto senza riserve; il Comune aveva successivamente chiesto chiarimenti sul subappalto, che avrebbe superato la percentuale prevista dalla lex specialis; la diffida dell’impresa era priva di un termine essenziale. Tali circostanze impedivano di ritenere manifesta l’infondatezza della segnalazione o l’evidente non imputabilità delle condotte all’impresa. Il TAR ha inoltre precisato che l’annotazione deve rappresentare in modo completo e imparziale le diverse ricostruzioni emerse nel procedimento, senza però imporre all’ANAC di risolvere il merito della controversia contrattuale. Poiché la vicenda non presentava caratteri di straordinarietà, eccezionalità o manifesta irragionevolezza della risoluzione comunale, non sussisteva un obbligo di ulteriore approfondimento da parte dell’ANAC. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [...] contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80

    La disposizione attribuisce all’ANAC la gestione del Casellario e il potere di individuare le ulteriori informazioni utili alla sua tenuta, alla verifica dei gravi illeciti professionali, al rating d’impresa e alla qualificazione.

  • art. 8, comma 2, regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico

    le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio

    La sezione B del Casellario può contenere le notizie relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, anche quando siano contestate giudizialmente.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    Il Casellario è funzionale anche alla verifica dei gravi illeciti professionali degli operatori economici.

  • art. 107, comma 2, d.lgs. 50/2016

    È richiamato in relazione alla sospensione dei lavori disposta in considerazione dell’indisponibilità dei locali scolastici e della necessità di rinviare l’avvio dell’esecuzione.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei principi che delimitano l’attività procedimentale dell’ANAC e il giudizio sulla manifesta infondatezza della segnalazione.

  • art. 97 Cost.

    La norma è invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, ma le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, l’ANAC deve verificare l’effettiva esistenza della notizia segnalata, la sua non manifesta infondatezza e la sua utilità rispetto alle finalità del Casellario, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nella valutazione della fondatezza dell’inadempimento e della legittimità della risoluzione contrattuale.
  • Una risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientra, in via generale, tra le notizie utili e annotabili nel Casellario; per tali fatti l’obbligo di motivare specificamente l’utilità dell’annotazione è attenuato, poiché tale utilità è stata già valutata dal legislatore e dalla disciplina regolamentare.
  • L’ANAC deve archiviare una segnalazione soltanto quando la sua manifesta infondatezza emerga immediatamente dalla piana lettura degli atti, sulla base di una questione di fatto o di diritto dotata di forza risolutiva evidente e senza la necessità di complesse indagini, valutazioni tecniche o ricostruzioni del rapporto contrattuale.
  • L’annotazione deve assicurare una rappresentazione completa e imparziale della vicenda, dando sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti emerse nel procedimento e dell’eventuale pendenza di controversie, ma non deve contenere la decisione dell’ANAC sul merito della responsabilità contrattuale.
  • La necessità di un approfondimento istruttorio ulteriore da parte dell’ANAC sussiste solo in presenza di palesi deviazioni dai moduli procedimentali, di un esercizio manifestamente irragionevole o sproporzionato del potere di risoluzione, oppure di circostanze fattuali straordinarie tali da rendere inutile l’annotazione.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicità

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