Cassazione Penale, Sentenza n. 22960/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l\'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare relativamente al cumulo SIEP 499/2018. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 16/03/2023, dichiarava l\'istanza inammissibile perché il cumulo comprendeva un reato ritenuto ostativo (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall\'art. 7 L. n. 203/1991) e perché il condannato non avrebbe adempiuto agli oneri di allegazione e dimostrazione richiesti dall\'art. 4-bis, comma 1-bis, dell\'ordinamento penitenziario. Il difensore ha impugnato sostenendo che la pena relativa al reato ostativo era stata interamente esppiata, perciò nessuna delle pene residue ostava alle misure alternative; ha inoltre prodotto una ordinanza del 18/05/2023 del medesimo Tribunale che sospendeva l\'esecutività dell\'ordinanza impugnata. Il Procuratore Generale ha chiesto l\'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la pena inflitta per il reato ritenuto ostativo (art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato dall\'art. 7 L. 203/1991) era stata interamente esppiata il 03/05/2021. Applicando il principio giurisprudenziale secondo cui il cumulo giuridico delle pene può essere scindibile quando la pena relativa ai reati ostativi sia stata interamente esppiata, la Corte ha annullato l\'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il reato previsto dall\'art. 74 è stato ritenuto ostativo alle misure alternative; tuttavia l\'effetto ostativo viene meno se la pena relativa a quel reato è stata interamente esppiata
art. 7 L. n. 203/1991
Norma aggravante applicata al reato ai fini della qualificazione come reato ostativo; rilevante solo nella misura in cui identifica l\'offesa come ostativa, purché la pena non sia più pendente
art. 4-bis, comma 1-bis, ordinamento penitenziario
Prevede stringenti oneri di allegazione e di dimostrazione a carico del richiedente per ottenere benefici/ misure alternative quando sono coinvolti reati ostativi; tuttavia tali oneri non escludono la verifica della concreta situazione esecutiva delle singole pene (es. se la pena ostativa � stata interamente esppiata)
Precedente giurisprudenziale: Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo
In tema di benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile nel caso in cui il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi
Principio applicato nella decisione: se la pena relativa al reato ostativo è stata integralmente esppiata, il cumulo può essere scisso e l\'ostatività non impedisce automaticamente l\'accesso a benefici
Massime di principio
- La qualificazione di un reato come ostativo non comporta automaticamente l\'inesistenza di benefici quando la pena relativa a quell\'offesa è stata integralmente esppiata: in tal caso il cumulo delle pene puo\' essere scisso e valutato separatamente
- Il giudice che valuta l\'ammissibilità di misure alternative deve verificare lo stato esecutivo delle singole pene e non limitarsi a dichiarare l\'ostatività se la pena per l\'offesa ostativa risulta già espiata
- Gli oneri di allegazione e di dimostrazione richiesti dall\'art. 4-bis, comma 1-bis gravano sul richiedente, ma non esonerano il giudice dall\'accertamento fattuale circa l\'espiazione delle pene; la prova dell\'espiazione rende inapplicabile l\'effetto ostativo
- In presenza di cumulo di pene, occorre considerare la possibile scindibilita\' delle singole pene ai fini dei benefici: anche se una delle condanne riguarda reati ostativi, se quella pena specifica � stata espiata le misure alternative possono essere riesaminate
- In casi analoghi � opportuno allegare e documentare con scrupolo le date di espiazione delle singole pene e, se esistono, precedenti decisioni o provvedimenti che abbiano sospeso l\'esecutività, poich� possono influire sull\'esito del riesame
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