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Sentenza

Sentenza del 20/04/2015 n. 1642 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Contraddittorio - Decorrenza di 60 giorni tra contraddittorio e avviso di accertamento - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse illegittimo perché emesso prima del decorso di 60 giorni dall'ultimo contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. La questione riguardava l'applicabilità della scansione temporale prevista per il contraddittorio e, in particolare, se tale termine dovesse operare anche per un accertamento fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 oppure soltanto per il procedimento disciplinato dall'art. 37-bis del medesimo decreto.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni dall'ultimo contraddittorio, poiché l'atto era fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e non sull'art. 37-bis. Secondo la decisione, soltanto nell'ambito dell'art. 37-bis il contraddittorio deve rispettare una scansione temporale predeterminata e rigorosa; tale termine non costituisce invece una condizione generale di validità per gli accertamenti disciplinati dall'art. 38.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento sintetico nei confronti delle persone fisiche. Per gli atti fondati su tale disposizione, la decisione esclude l'esistenza di un obbligo generale di attendere 60 giorni dall'ultimo contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso, salvo specifiche diverse previsioni applicabili al caso concreto.

  • Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La norma prevede una procedura antielusiva caratterizzata da un contraddittorio soggetto a una scansione temporale predeterminata e rigorosa. Il rispetto del termine assume rilievo per la validità dell'atto emesso nell'ambito di tale specifico procedimento.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni tra contraddittorio e avviso di accertamento non opera automaticamente per ogni procedimento tributario: occorre individuare la specifica norma che disciplina l'accertamento.
  • Quando l'accertamento è fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, l'emissione dell'avviso prima della scadenza dei 60 giorni dall'ultimo contraddittorio non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto.
  • Le garanzie procedimentali e i relativi termini devono essere valutati in relazione alla procedura concretamente applicata; non è sufficiente richiamare in modo generico il principio del contraddittorio.
  • Nel caso di procedimenti soggetti all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, invece, la scansione temporale del contraddittorio deve essere rispettata rigorosamente e la sua violazione può incidere sulla validità dell'accertamento.

Testo integrale

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