Cassazione Penale, Ordinanza n. 28771/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP, deducendo vizio di motivazione per la mancata considerazione di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, la difesa lamentava che il giudice non avesse verificato l'eventuale ricorrenza di cause ostative alla condanna/prosieguo del procedimento, chiedendo il controllo di legittimità sulla motivazione della decisione. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi e che la doglianza proposta non rientra tra essi; inoltre ha osservato che la censura era comunque smentita dal contenuto della sentenza impugnata, la quale richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. ed escludeva le ipotesi di proscioglimento immediato, dando conto, sia pure sinteticamente, delle risultanze investigative poste a base della pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è proponibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la dedotta censura di vizio motivazionale sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Ha inoltre precisato che la declaratoria di inammissibilità va adottata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa. Non è stata effettuata alcuna modifica nel merito della decisione di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per verificare l'eventuale sussistenza di cause di immediato proscioglimento; la Corte evidenzia che la sentenza impugnata lo aveva espressamente considerato ed escluso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena avvenga senza formalità, quindi de plano.
Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di assenza di colpa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto invece sussistente la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure estranee a tale perimetro, come il generico vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento la verifica di eventuali cause di proscioglimento immediato è sindacabile solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale; se la sentenza impugnata dà comunque conto dell'esclusione delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., la doglianza difensiva non può essere accolta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento va pronunciata senza formalità, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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