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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5387 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rinuncia al rimborso - Compensazione - Ammissibilità - Limiti temporali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'utilizzo in compensazione, nel Modello Unico 2002, di un credito IVA maturato nel 1999 e già indicato dalla società come oggetto di richiesta di rimborso nel Modello VR/2001. Il rimborso non era stato eseguito, ma la società aveva rinunciato alla richiesta soltanto dopo aver impugnato la cartella di pagamento e comunque oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale condotta non fosse una mera irregolarità formale, poiché la mancata tempestiva comunicazione della rinuncia esponeva l'Erario al rischio di duplicare il riconoscimento dello stesso credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittima la compensazione del credito già richiesto a rimborso quando la rinuncia non sia stata comunicata tempestivamente. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui la scelta tra rimborso e compensazione non può essere revocata illimitatamente. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile alle condizioni previste dalla norma.

    La richiesta di rimborso costituisce una scelta rilevante nell'ambito del principio di alternatività tra rimborso e detrazione o compensazione. Una volta esercitata, non può essere revocata senza limiti temporali.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni.

    La disposizione è richiamata in relazione alla cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, ma la Corte precisa che il mancato invio della comunicazione dell'esito del controllo non ha determinato, nel caso concreto, una pronuncia di nullità della cartella.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    Compensazione dei crediti e dei debiti tributari.

    Il contribuente che abbia originariamente chiesto il rimborso può optare per la compensazione soltanto entro l'anno successivo alla maturazione del credito. Decorso tale termine, la rinuncia al rimborso non consente di recuperare indefinitamente la possibilità di compensazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Cause di non punibilità e condizioni per l'applicazione delle sanzioni.

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma la Corte ha ritenuto che la violazione non fosse meramente formale, poiché la condotta poteva comportare un rischio di duplicazione del riconoscimento del credito IVA.

Massime di principio

  • La scelta del contribuente tra richiesta di rimborso e utilizzo del credito IVA in detrazione o compensazione è alternativa e produce effetti sostanziali; non è liberamente revocabile in qualsiasi momento.
  • Se un credito IVA è stato chiesto a rimborso, il suo successivo utilizzo in compensazione è legittimo soltanto se la rinuncia al rimborso viene effettuata e comunicata entro i termini previsti, in particolare entro l'anno successivo alla maturazione del credito secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
  • L'utilizzo in compensazione di un credito già chiesto a rimborso, senza tempestiva rinuncia, può essere considerato un omesso versamento e non una semplice irregolarità formale.
  • L'assenza di un danno già concretamente verificatosi per l'Erario non esclude necessariamente l'applicazione delle sanzioni: è sufficiente che la condotta esponga l'amministrazione al rischio di un doppio riconoscimento dello stesso credito.
  • Prima di utilizzare in compensazione un credito IVA precedentemente chiesto a rimborso, è necessario verificare la tempestività della rinuncia, la corretta comunicazione all'amministrazione finanziaria e il rispetto dei termini dichiarativi.

Testo integrale

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