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Sentenza

Sentenza n. 10280/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 17/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 17 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, Regolamento (CE) n. 810/2009. Nell'esposizione del fatto il giudice dà conto dell'azione come riferita a un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 26 febbraio 2026. L'attivazione del procedimento ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il fatto che l'interessato non si sia presentato all'appuntamento non ha modificato la conclusione processuale. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione ha eliminato l'interesse a una pronuncia sull'obbligo di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di provvedere, determinando l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e rende improcedibile l'azione contro il silenzio, anche se il procedimento non è ancora concluso con una decisione sul rilascio del visto.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'improcedibilità sopravvenuta si inserisce in un contesto caratterizzato da un elevato numero di richieste gravanti sull'amministrazione e dalla complessità dell'iter procedimentale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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