Regolamento (UE) 2017/2360
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il 2018 le possibilità di pesca nel Mar Nero per lo spratto e il rombo chiodato, ripartendole tra Bulgaria e Romania. Per il rombo chiodato prevede un TAC, un fermo di pesca stagionale e un limite annuo di 180 giorni di pesca; per lo spratto stabilisce un contingente autonomo dell’Unione. Il testo recepisce inoltre una raccomandazione della CGPM e rinvia alle regole UE su controllo, registrazione delle catture e gestione dei TAC.
Stabilisce per il 2018 le possibilità di pesca nel Mar Nero per il rombo chiodato e lo spratto, con ripartizione dei contingenti tra Bulgaria e Romania e specifiche misure di gestione e controllo.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Nero, in particolare a quelli battenti bandiera di Bulgaria e Romania. Riguarda la pesca di due stock: rombo chiodato (Psetta maxima) e spratto (Sprattus sprattus), nelle acque dell’Unione della sottozona geografica 29. Sono inclusi i profili di ripartizione dei contingenti, le condizioni funzionalmente collegate, la gestione dello sforzo di pesca e gli obblighi di trasmissione dati; restano fermi gli effetti degli scambi di quota e delle detrazioni/riassegnazioni previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio: possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2018
Il regolamento definisce, per l’anno 2018, il quadro di gestione delle possibilità di pesca nel Mar Nero per due stock di interesse commerciale: rombo chiodato e spratto. La disciplina si colloca nel sistema della politica comune della pesca e recepisce, per il rombo chiodato, una raccomandazione della CGPM relativa a un piano di gestione pluriennale per la sottozona geografica 29.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che attribuisce al Consiglio il potere di fissare e ripartire le possibilità di pesca su proposta della Commissione. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare i principi di conservazione basati sui pareri scientifici disponibili e la regola della stabilità relativa nella ripartizione tra Stati membri.
Oggetto e ambito di applicazione
L’atto riguarda i pescherecci dell’Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania operanti nel Mar Nero. Le specie interessate sono:
- rombo chiodato (Psetta maxima);
- spratto (Sprattus sprattus).
Ai fini applicativi, il "Mar Nero" è identificato come la sottozona geografica 29 ai sensi del regolamento (UE) n. 1343/2011. Il testo definisce anche i concetti di peschereccio, peschereccio dell’Unione, stock, contingente autonomo dell’Unione e contingente analitico.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 4 rinvia all’allegato per la determinazione concreta dei quantitativi.
- Per lo spratto è previsto un contingente autonomo dell’Unione, ripartito tra Bulgaria e Romania.
- Per il rombo chiodato è previsto un TAC applicabile nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione, con ripartizione tra gli Stati membri.
L’articolo 5 chiarisce che tale ripartizione non incide su:
- eventuali scambi di quota ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- detrazioni e riassegnazioni ex articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- detrazioni ex articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Misure specifiche per il rombo chiodato
Per il rombo chiodato il regolamento adotta misure di conservazione più stringenti. In particolare:
- i pescherecci autorizzati non possono superare 180 giorni di pesca all’anno, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto;
- dal 15 aprile al 15 giugno 2018 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi trasbordo, imbarco, sbarco e prima vendita.
Queste misure sono giustificate, nei considerando, dalla necessità di proteggere lo stock durante la stagione riproduttiva e di contribuire alla sostenibilità della risorsa.
Riferimenti al controllo e alla comunicazione dei dati
L’uso delle possibilità di pesca è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sul raggiungimento o esaurimento delle possibilità di pesca. Gli Stati membri devono usare i codici degli stock indicati nell’allegato per la trasmissione dei dati sugli sbarchi alla Commissione.
TAC, contingenti e regime del regolamento (CE) n. 847/96
L’allegato specifica i quantitativi e il regime tecnico applicabile.
- Rombo chiodato: TAC pari a 644; ripartizione tra Bulgaria 57 e Romania 57; Unione 114; TAC analitico.
- Spratto: contingente dell’Unione pari a 11.475, ripartito tra Bulgaria 8.032,50 e Romania 3.442,50; TAC indicato come non pertinente/non concordato; contingente analitico.
Per entrambi gli stock l’allegato stabilisce che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2018. Il testo sottolinea la necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca e di garantire un reddito ai pescatori interessati, motivo per cui la disciplina è resa immediatamente operativa.
Effetto giuridico
L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e specie interessate
Il regolamento disciplina le possibilità di pesca assegnate per il 2018 ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per due stock nel Mar Nero: rombo chiodato (Psetta maxima) e spratto (Sprattus sprattus).
Ambito di applicazione e definizioni
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Nero. Definisce, tra l’altro, CGPM, Mar Nero come sottozona geografica 29, peschereccio, peschereccio dell’Unione, stock, contingente autonomo dell’Unione e contingente analitico.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’allegato contiene il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto e la sua ripartizione tra gli Stati membri, nonché il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione, con la relativa ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni collegate.
Disposizioni speciali sulla ripartizione
La ripartizione non pregiudica gli scambi di quota ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né le detrazioni e riassegnazioni ex articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009, né le detrazioni ex articoli 105 e 107 dello stesso regolamento.
Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato
I pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare rombo chiodato nel Mar Nero, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto, non possono superare 180 giorni di pesca all’anno.
Fermo di pesca per il rombo chiodato
Dall’allegato risulta il divieto di qualsiasi attività di pesca, inclusi trasbordo, imbarco, sbarco e prima vendita, dal 15 aprile al 15 giugno 2018 per il rombo chiodato.
Trasmissione dei dati di sbarco
Per comunicare alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati, gli Stati membri devono usare i codici degli stock indicati nell’allegato, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Contingenti e applicazione del regolamento (CE) n. 847/96
Per il rombo chiodato è previsto un TAC di 644 e un TAC analitico; per lo spratto il TAC è indicato come non pertinente/non concordato e si applica un contingente analitico. Per entrambi gli stock l’allegato precisa che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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