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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2280

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2280 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

Normativa europea32017R2280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro attuativo della RICA per migliorare qualità, tempestività e completezza dei dati contabili agricoli trasmessi dagli Stati membri. Aggiorna i piani di selezione e i numeri di aziende contabili per alcuni Stati membri, rivede la disciplina della retribuzione forfettaria legandola ai tempi di invio dei dati e introduce chiarimenti tecnici negli allegati. Le nuove regole si applicano dall'esercizio contabile 2018.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sulla rete d'informazione contabile agricola (RICA), aggiornando piani di selezione, ripartizione delle aziende contabili, regole sui termini di trasmissione dei dati e sulla retribuzione forfettaria, nonché alcune istruzioni degli allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri partecipanti alla rete d'informazione contabile agricola (RICA) e, in particolare, alla Germania, Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia per la revisione dei piani di selezione relativi all'esercizio contabile 2018 e per la rideterminazione del numero di aziende contabili. Incide inoltre sulle modalità operative di trasmissione dei dati contabili, sulla determinazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale e sulle istruzioni tecniche contenute negli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. Le modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio contabile 2018; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 in materia di RICA

Il regolamento interviene sul sistema della rete d'informazione contabile agricola (RICA), con l'obiettivo dichiarato di migliorare tempestività, completezza e qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri. Le motivazioni richiamano, oltre alle esigenze organizzative e statistiche, la necessità di adattare alcuni piani di selezione a mutamenti strutturali dell'agricoltura e di rendere più efficace il meccanismo di remunerazione delle schede aziendali.

Ambito soggettivo e temporale

Le misure riguardano tutti gli Stati membri coinvolti nella RICA, ma incidono in modo specifico su Germania, Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia, autorizzati a rivedere il piano di selezione per l'esercizio contabile 2018. Le modifiche normative si applicano a decorrere dall'esercizio contabile 2018, mentre il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Revisione dei piani di selezione e dei contingenti

L'articolo 1, punto 1, aggiunge all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/220 una previsione specifica per i cinque Stati membri sopra indicati, imponendo la comunicazione alla Commissione del piano di selezione riveduto entro il 31 marzo 2018. Nell'allegato I e nell'allegato II vengono aggiornati i numeri di riferimento e il numero di aziende contabili per circoscrizione, con particolare rilievo per la Germania, che vede la fusione delle circoscrizioni Schleswig-Holstein e Hamburg in una circoscrizione unica denominata Schleswig-Holstein/Hamburg.

Retribuzione forfettaria e incentivi alla trasmissione anticipata

L'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/220 viene sostituito integralmente. La retribuzione forfettaria è fissata in 160 EUR per scheda aziendale. Se la soglia dell'80 % non è rispettata né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione si applica solo a livello nazionale. Sono inoltre introdotte maggiorazioni per favorire la trasmissione anticipata dei dati: 5 EUR se i dati sono presentati non più tardi di un mese prima del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3; 7 EUR nell'esercizio 2018 e 10 EUR nel 2019 se i dati sono presentati non più tardi di due mesi prima del medesimo termine.

Verifica dei dati e ulteriore maggiorazione

La maggiorazione può essere aumentata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dal 2019 se i dati sono stati verificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera b), e risultano debitamente compilati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009. La condizione può essere soddisfatta al momento della presentazione oppure entro due mesi dalla comunicazione della Commissione che segnali una compilazione non corretta.

Modifiche agli allegati tecnici

L'allegato VIII riceve chiarimenti di natura tecnica. Per la categoria "2010. Frutti pendenti - colture" viene precisato che il valore riguarda tutte le coltivazioni non ancora raccolte, distinguendo tra colture permanenti e raccolti sul campo, mentre ammortamento accumulato e ammortamento dell'esercizio corrente devono essere comunicati solo per le colture permanenti. Vengono inoltre ridefinite le voci sui metodi di valutazione, con indicazione di valore equo al netto dei costi di vendita, costo storico e valore contabile, associati a specifici codici. Nella tabella H si chiarisce che le variazioni d'inventario degli approvvigionamenti, compresi gli anticipi alle colture, devono essere indicate con il codice 1040 "Scorte" quando gli oneri aziendali rappresentano il consumo dei mezzi di produzione ma non coincidono con la produzione realizzata.

Disposizioni amministrative transitorie

Nella sezione AI dell'allegato M si prevede che la comunicazione dei dati della colonna Numero di unità di base (N) sia facoltativa negli esercizi contabili 2015-2017 per i codici 10300-10319. Si tratta di una precisazione transitoria che completa il quadro operativo degli adempimenti statistico-contabili.

Disposizioni principali

Revisione dei piani di selezione per il 2018

Germania, Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia devono rivedere il piano di selezione già comunicato per l'esercizio contabile 2018 e trasmettere alla Commissione il piano riveduto entro il 31 marzo 2018. La modifica risponde a richieste nazionali di adeguamento delle circoscrizioni o del numero di aziende contabili in ragione di mutamenti strutturali dell'agricoltura.

Importo della retribuzione forfettaria

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 160 EUR per scheda aziendale. Se la soglia dell'80 % non è rispettata né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione prevista si applica solo a livello nazionale.

Premi per trasmissione anticipata dei dati

La retribuzione forfettaria è maggiorata di 5 EUR se lo Stato membro presenta i dati contabili non più tardi di un mese prima del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. È inoltre prevista una maggiorazione di 7 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 10 EUR per il 2019 se i dati sono presentati non più tardi di due mesi prima del termine pertinente.

Ulteriore incremento della maggiorazione per dati verificati e correttamente compilati

La maggiorazione può aumentare di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 se i dati sono stati verificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera b), e sono ritenuti debitamente compilati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della presentazione o entro due mesi dalla comunicazione della Commissione circa l'irregolare compilazione.

Aggiornamento del numero di aziende contabili per Stato membro

Gli allegati I e II sono modificati per adeguare il numero di aziende contabili e, per la Germania, per sostituire la circoscrizione Schleswig-Holstein/Hamburg e ridistribuire i contingenti. Sono aggiornati i totali per Romania (5 100), Germania (8 800), Grecia (4 675), Ungheria (2 100) e Finlandia (900).

Chiarimenti tecnici sugli allegati contabili

L'allegato VIII è modificato per chiarire la voce "2010. Frutti pendenti - colture", le definizioni dei metodi di valutazione e il trattamento di alcune variazioni di inventario e informazioni amministrative. In particolare, per gli oneri aziendali e le scorte viene precisato il codice 1040; per la tabella M viene indicata la facoltatività, negli esercizi 2015-2017, della comunicazione della colonna Numero di unità di base (N) per i codici 10300-10319.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

Come è indicizzato

Materieagricolturastatistica agricolafinanziamenti e compensazioniprocedure amministrativeraccolta dati

Testo integrale

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