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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2281

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia

Normativa europea32017R2281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, in via eccezionale, un incremento del limite massimo di arricchimento del vino per la vendemmia 2017 in specifiche aree vinicole di Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia. La misura risponde alle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli che hanno inciso sulla maturazione delle uve e sulla possibilità di ottenere titoli alcolometrici adeguati. La deroga opera entro un tetto massimo di 3,5 % vol. ed è limitata alle regioni e, per la Germania, alle varietà indicate nell’allegato.

Autorizzazione eccezionale ad aumentare i limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in talune regioni vinicole di Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione vinicola nelle regioni viticole indicate nell’allegato, limitatamente alle uve raccolte nel 2017 e ai prodotti derivati da tali uve: uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione e vino. Riguarda, in via generale, tutte le regioni viticole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (zona A) e, per la Germania, solo le regioni viticole di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen; per la Germania l’autorizzazione è limitata alla varietà Dornfelder. È una deroga al regime ordinario dell’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Autorizzazione eccezionale all’aumento dei limiti di arricchimento del vino per la vendemmia 2017

Il regolamento interviene nel quadro dell’OCM unica del settore agricolo e disciplina una deroga puntuale al regime ordinario di arricchimento del vino. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si fonda sulla constatazione di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli nell’annata 2017, che hanno compromesso in alcune zone la maturazione delle uve e la produzione di vini con titolo alcolometrico adeguato.

Finalità e presupposti della deroga

Secondo i considerando, l’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, di chiedere un innalzamento dei limiti dell’aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) fino a una percentuale massima dello 0,5 %. Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno presentato una richiesta per il raccolto 2017. Per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia la richiesta riguarda tutte le regioni viticole; per la Germania riguarda solo i vini ottenuti da uve Dornfelder nelle regioni di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen.

Ambito oggettivo dell’autorizzazione

L’articolo 1 stabilisce la deroga al limite ordinario di arricchimento previsto dall’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può comunque superare il 3,5 % vol. La deroga si applica alle uve fresche raccolte nel 2017 e ai prodotti ottenuti da tali uve: mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione e vino.

Ambito territoriale e varietale

L’allegato delimita in modo puntuale le zone interessate:

  • Danimarca: tutte le regioni viticole (zona A), per tutte le varietà di uve autorizzate;
  • Germania: regioni di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen (zona A), limitatamente alla varietà Dornfelder;
  • Paesi Bassi: tutte le regioni viticole (zona A), per tutte le varietà di uve autorizzate;
  • Svezia: tutte le regioni viticole (zona A), per tutte le varietà di uve autorizzate.

Effetti e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Rilievi operativi per gli operatori

Per i produttori e i consulenti del settore vitivinicolo, la norma consente un margine maggiore di arricchimento solo entro i limiti geografici e varietali indicati e solo per il raccolto 2017. La verifica dell’ammissibilità concreta richiede quindi un controllo congiunto di tre elementi: Stato membro/regione viticola, varietà utilizzata e annata di riferimento.

Disposizioni principali

Deroga al limite ordinario di arricchimento

In deroga all’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole elencate nell’allegato e per le varietà ivi precisate, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2017, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto da tali uve non può superare il 3,5 % vol.

Ambito territoriale e varietale

L’autorizzazione riguarda tutte le regioni viticole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, nonché, in Germania, le sole regioni di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen. Per la Germania la deroga è limitata alla varietà Dornfelder; per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia si applica a tutte le varietà di uve da vino autorizzate indicate nell’allegato.

Motivazione eccezionale

La Commissione constata che nel 2017 si sono verificate condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli durante il periodo vegetativo, tali da rendere insufficiente il limite ordinario di arricchimento per produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato e con domanda di mercato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieorganizzazione comune dei mercati agricolivinoagricolturaderoghe e misure di mercato

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