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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2279

Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo sull’etichettatura dei mangimi modificando gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009. Le principali novità riguardano l’ampliamento di alcune espressioni consentite per i mangimi per animali da compagnia, la revisione delle tolleranze analitiche, l’adeguamento delle regole di indicazione degli additivi e dei componenti analitici in etichetta, nonché la disciplina degli ex prodotti alimentari impiegati come materie prime per mangimi. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per evitare interruzioni commerciali e oneri amministrativi eccessivi.

Modifica le regole UE sull’etichettatura e sulle tolleranze di composizione dei mangimi, aggiornando gli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che immettono sul mercato, etichettano e utilizzano materie prime per mangimi e mangimi composti nell’Unione europea, sia per animali destinati alla produzione di alimenti sia per animali non destinati alla produzione di alimenti. Incide anche sull’etichettatura di additivi per mangimi e di ex prodotti alimentari impiegabili come materie prime per mangimi. Sono previste misure transitorie per i prodotti etichettati prima del 1° gennaio 2019 o del 1° gennaio 2020, a seconda della destinazione d’uso; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell’etichettatura e delle tolleranze per i mangimi

Il regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 767/2009 in materia di immissione sul mercato e uso dei mangimi. La finalità dichiarata è adeguare l’etichettatura e le tolleranze tecniche alle evoluzioni del settore, alle prassi analitiche e alle esigenze di chiarezza per operatori e autorità di controllo.

Ambito della modifica normativa

La modifica riguarda gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009. L’intervento tocca sia i mangimi destinati ad animali da produzione alimentare sia quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, con particolare attenzione ai mangimi per animali da compagnia e agli ex prodotti alimentari impiegati come materie prime per mangimi.

Esposizione di denominazioni per i mangimi per animali da compagnia

Nell’allegato II viene ampliato l’elenco delle espressioni linguistiche utilizzabili per designare i mangimi per animali da compagnia. Il testo consente nuove formulazioni in bulgaro, spagnolo, ceco, inglese, italiano, ungherese, neerlandese, polacco, sloveno, finlandese, estone e croato, per uniformare la pratica etichettatura nei diversi Stati membri interessati.

Revisione delle tolleranze analitiche

L’allegato IV è riscritto per aggiornare le tolleranze relative ai componenti analitici dichiarati in etichetta. Il regime distingue tra margini tecnici e analitici e prevede valori specifici per varie sostanze, tra cui grassi grezzi, proteina grezza, ceneri grezze, fibra grezza, zucchero, amido, calcio, magnesio, sodio, fosforo totale, ceneri insolubili in acido cloridrico, potassio, umidità, valore energetico e valore proteico.

Le tolleranze sono differenziate anche in funzione della destinazione del mangime:

  • per alcuni componenti, i limiti sono più ampi per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare;
  • per l’umidità, sono previste soglie specifiche in base al tenore dichiarato;
  • per valore energetico e proteico sono previste percentuali di tolleranza dedicate.

Regole di etichettatura degli additivi per animali da produzione alimentare

Il nuovo allegato VI disciplina in modo dettagliato le informazioni da riportare in etichetta per gli additivi per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. In particolare, devono essere indicati il nome specifico dell’additivo, il numero di identificazione, la quantità aggiunta e il gruppo funzionale, o la categoria, per gli additivi con tenore massimo fissato, per quelli zootecnici e coccidiostatici/istomonostatici e per quelli che superano i tenori massimi raccomandati dall’atto autorizzativo.

Per vitamine, pro-vitamine e sostanze analoghe è ammessa, in alternativa, l’indicazione della quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione sotto la voce "Componenti analitici". Sono inoltre previste abbreviazioni per diversi gruppi funzionali, come controllori di radionuclidi, riduttori di micotossine, miglioratori dell’igiene, aromi, vitamine, oligoelementi, amminoacidi, urea e miglioratori dell’ambiente.

Laddove l’additivo sia evidenziato in etichetta con parole, immagini o grafici, l’indicazione deve seguire le stesse regole. Se l’additivo non è riportato tra quelli obbligatori o quelli esposti graficamente, il responsabile dell’etichettatura deve comunque comunicare all’acquirente, su richiesta, nome, numero di identificazione e gruppo funzionale. L’etichettatura volontaria è ammessa, ma comporta, per gli additivi organolettici o nutrizionali, l’obbligo di indicarne la quantità aggiunta secondo le medesime regole.

Componenti analitici per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare

Sempre nell’allegato VI sono elencati i componenti analitici che devono figurare in etichetta per i mangimi completi e complementari destinati ad animali da produzione alimentare. La disciplina distingue tra diverse tipologie di mangime e specie bersaglio, includendo, tra gli altri, proteina grezza, fibra grezza, grassi grezzi, ceneri grezze, calcio, sodio, fosforo, lisina, metionina e magnesio, con indicazioni specifiche per i mangimi minerali e per gli altri mangimi complementari.

Le sostanze indicate sotto la voce "Componenti analitici" che siano anche additivi organolettici o nutrizionali devono essere dichiarate unitamente alla loro quantità totale. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, esso deve rispettare l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Etichettatura per animali non da produzione alimentare

L’allegato VII introduce regole simili per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, con formulazioni specifiche per gatti, cani e animali da pelliccia. Anche qui, per gli additivi con tenore massimo, per gli additivi zootecnici e per i coccidiostatici/istomonostatici, nonché per quelli che superano i valori raccomandati, devono essere indicati nome, numero di identificazione, quantità aggiunta e gruppo funzionale.

Per alcuni gruppi funzionali, come conservanti, antiossidanti, coloranti e sostanze aromatizzanti, è sufficiente il solo gruppo funzionale in etichetta, mentre i dati completi devono essere comunicati all’acquirente su richiesta. È confermata la possibilità di etichettatura volontaria degli altri additivi, con obbligo di indicare la quantità aggiunta se l’etichettatura volontaria riguarda additivi organolettici o nutrizionali.

Per i componenti analitici dei mangimi completi e complementari destinati ad animali non da produzione alimentare, l’allegato VII prevede l’indicazione di proteina grezza, fibre grezze, grassi grezzi, ceneri grezze, calcio, sodio e fosforo, con particolare riferimento a gatti, cani e animali da pelliccia. Anche qui, eventuali indicazioni di valore energetico e/o proteico devono essere conformi all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Ex prodotti alimentari e materiali contaminati

L’allegato VIII è modificato per rafforzare la disciplina dei materiali contaminati e degli ex prodotti alimentari. I materiali contaminati devono recare una dicitura che ne consente l’uso come mangimi solo previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005.

Per gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come mangimi, è introdotta una specifica dicitura obbligatoria che rinvia al processo adeguato previsto dal regolamento (UE) n. 68/2013. La ratio è evitare che prodotti non ancora idonei siano impiegati direttamente come materie prime per mangimi.

Regime transitorio e decorrenza

Poiché le modifiche non sono motivate da esigenze di sicurezza tali da imporne l’immediata applicazione, il regolamento introduce un regime transitorio. I prodotti etichettati prima del 1° gennaio 2019, secondo le regole previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati ad animali da produzione alimentare. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, la medesima facoltà si applica ai prodotti etichettati prima del 1° gennaio 2020.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento.

Disposizioni transitorie per l’immissione sul mercato

L’articolo 2 consente, fino a esaurimento delle scorte esistenti, la commercializzazione e l’uso di materie prime per mangimi e mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2019 in conformità alle regole precedenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, la deroga vale per i prodotti etichettati prima del 1° gennaio 2020 in conformità alle regole precedenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Espressioni consentite per i mangimi per animali da compagnia

La modifica dell’allegato II amplia l’elenco delle espressioni linguistiche consentite per designare i mangimi per animali da compagnia, includendo anche bulgaro, ceco, croato, estone, finlandese, ungherese, italiano, neerlandese, polacco, sloveno e spagnolo, con specifiche formulazioni autorizzate.

Revisione delle tolleranze analitiche

La nuova parte A dell’allegato IV rivede le tolleranze per i componenti analitici delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, distinguendo tra deviazioni tecniche e analitiche. Sono fissati valori specifici per grassi grezzi, proteina grezza, ceneri grezze, fibra grezza, zucchero, amido, calcio, magnesio, sodio, fosforo totale, ceneri insolubili in acido cloridrico, potassio, umidità, valore energetico e valore proteico, con differenziazioni anche per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare.

Etichettatura degli additivi nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare

Il nuovo allegato VI disciplina l’indicazione obbligatoria o facoltativa degli additivi: devono essere indicati nome specifico, numero di identificazione, quantità aggiunta e nome del gruppo funzionale, o categoria, per gli additivi con tenore massimo fissato, per gli additivi zootecnici e coccidiostatici/istomonostatici, e per quelli che superano i tenori massimi raccomandati. Per vitamine, pro-vitamine e sostanze analoghe è ammessa l’indicazione della quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione. Sono previste abbreviazioni per vari gruppi funzionali e l’obbligo di riportare le indicazioni di impiego corretto previste dall’atto di autorizzazione dell’additivo.

Etichettatura dei componenti analitici per animali da produzione alimentare

L’allegato VI stabilisce quali componenti analitici devono figurare in etichetta per mangimi completi e complementari destinati ad animali da produzione alimentare, distinguendo tra diverse specie bersaglio e tipologie di mangime. Se sono indicati valori energetici o proteici, devono essere presentati conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Etichettatura degli additivi e componenti analitici per animali non da produzione alimentare

Il nuovo allegato VII riproduce una disciplina analoga per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, con regole specifiche per gatti, cani e animali da pelliccia, nonché per mangimi complementari minerali e altri. Per alcuni gruppi funzionali, come conservanti, antiossidanti, coloranti e sostanze aromatizzanti, è sufficiente indicare il gruppo funzionale; su richiesta dell’acquirente devono comunque essere comunicati i dati completi sugli additivi non indicati in etichetta.

Ex prodotti alimentari e materiali contaminati

L’allegato VIII viene modificato per imporre ai materiali contaminati la dicitura che ne consente l’uso come mangimi solo previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005. È inoltre introdotta una specifica dicitura per gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima dell’uso come mangimi, con rinvio al processo adeguato previsto dal regolamento (UE) n. 68/2013.

Come è indicizzato

Materiemangimietichettatura alimentaresicurezza alimentareadditivi per mangimimercato interno

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