Regolamento (UE) 2018/274
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le regole operative per l'attuazione, in tutta l'Unione, del sistema di autorizzazioni per nuovi impianti, reimpianti e conversione dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo. Stabilisce inoltre la disciplina uniforme per certificazione dei vini senza DOP/IGP, tenuta del registro delle entrate e delle uscite, dichiarazioni di produzione/giacenza/vendemmia, controlli, banca dati isotopica e notifiche alla Commissione. Le disposizioni mirano a garantire uniformità, trasparenza, tracciabilità, controlli efficaci e parità di trattamento tra operatori e Stati membri.
Modalità di applicazione del sistema UE di autorizzazioni per gli impianti viticoli e delle regole su certificazione, registri, dichiarazioni, controlli e notifiche nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle autorità competenti, agli organismi di contatto e agli operatori del settore vitivinicolo coinvolti in impianti, reimpianti e conversione di diritti di impianto, certificazione di prodotti vitivinicoli, tenuta del registro delle entrate e delle uscite, presentazione di dichiarazioni obbligatorie, controlli ufficiali e trasmissione di notifiche alla Commissione. Copre in particolare il settore del vino disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e i controlli pertinenti del regolamento (UE) n. 1306/2013. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561. Le norme si coordinano con il regolamento delegato (UE) 2018/273 e con i regolamenti delegati/esecutivi 2017/1183 e 2017/1185 per notifiche e gestione delle informazioni.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274: autorizzazioni viticole, certificazione, registri, dichiarazioni, controlli e notifiche
Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel settore vitivinicolo, con l'obiettivo di rendere uniforme nell'Unione la gestione del potenziale produttivo, della tracciabilità e dei controlli. La disciplina si inserisce nel quadro della riforma della OCM e sostituisce le regole di esecuzione previgenti, in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2018/273.
Ambito e finalità
Il regolamento copre: sistema di autorizzazioni per nuovi impianti, reimpianti e conversione dei diritti di impianto; certificazione dei vini senza DOP/IGP; tenuta del registro delle entrate e delle uscite; dichiarazioni obbligatorie; controlli, compresa la banca dati analitica isotopica; notifiche degli Stati membri alla Commissione. La finalità esplicita è assicurare trasparenza, tempestività, parità di trattamento degli operatori e omogeneità di applicazione delle regole in tutti gli Stati membri.
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
Gli articoli 2-11 disciplinano in modo dettagliato il procedimento autorizzatorio. Le autorizzazioni riguardano nuovi impianti, reimpianti e conversione dei diritti di impianto. Per i nuovi impianti, gli Stati membri che intendono limitare la superficie disponibile o applicare criteri di ammissibilità/priorità devono pubblicare le proprie decisioni e motivazioni entro il 1° marzo di ogni anno. Se non lo fanno, si applicano le regole di default: disponibilità pari all'1% della superficie vitata totale nazionale e distribuzione proporzionale se le domande eccedono la superficie disponibile.
Le domande per nuovi impianti si presentano in un periodo di almeno un mese, avviato non oltre il 1° maggio, e devono indicare, salvo esenzioni nazionali, la dimensione e l'ubicazione della superficie interessata. Se sono stati scelti criteri di ammissibilità o priorità, le domande devono contenere le informazioni richieste per dimostrarne il rispetto, compresi, a seconda dei casi, il tipo di vino da produrre, dati economici sulla sostenibilità del progetto o sulla competitività e gli impegni previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/273.
Le autorizzazioni sono concesse entro il 1° agosto. Se la superficie richiesta complessiva non supera quella disponibile, l'autorizzazione copre integralmente la domanda; in caso contrario si applica la procedura di selezione dell'allegato I. Se l'autorizzazione è inferiore al 50% della superficie chiesta, il richiedente può rifiutarla entro un mese e non subisce la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono inoltre trasferire gli ettari non accettati all'anno successivo o ridistribuirli entro il 1° ottobre dello stesso anno.
Per i reimpianti, gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni nelle zone ammissibili per DOP/IGP, pubblicando le decisioni entro il 1° marzo. In mancanza di decisioni o di raccomandazioni tempestive delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati, opera l'autorizzazione automatica secondo la procedura ordinaria. Le domande di reimpianto possono essere presentate nello stesso anno dell'estirpazione o, se lo Stato membro lo consente, fino alla fine della seconda campagna viticola successiva; l'autorizzazione è concessa automaticamente entro tre mesi. È ammessa una procedura semplificata quando la superficie da reimpiantare coincide con quella estirpata o quando non sono state adottate restrizioni.
Per la conversione dei diritti di impianto concessi prima del 31 dicembre 2015, il regolamento disciplina la presentazione delle richieste, la verifica della validità dei diritti e la concessione automatica entro tre mesi. È inoltre consentito, in casi giustificati, modificare la superficie specifica oggetto dell'autorizzazione, purché la nuova superficie abbia la stessa estensione e l'autorizzazione sia ancora valida; la deroga non vale se l'autorizzazione era collegata a criteri di ubicazione e la nuova superficie è esterna all'area rilevante.
Certificazione dei prodotti vitivinicoli
L'articolo 12 riguarda la certificazione, approvazione e verifica dei vini privi di DOP o IGP, ai fini della veridicità delle indicazioni in etichetta relative a varietà e annata. La base minima è una documentazione amministrativa probante; gli Stati membri possono prevedere anche esami organolettici anonimi e analisi per i vini da un unico vitigno. La procedura è svolta nello Stato membro di produzione; per le miscele di vini di diversi Stati membri può intervenire uno dei due Stati membri interessati. La certificazione avviene con controlli casuali e basati sul rischio e, salvo diversa disposizione nazionale, i costi sono a carico degli operatori. Gli operatori possono essere autorizzati a redigere certificati sotto supervisione dell'autorità competente.
Registro delle entrate e delle uscite
Gli articoli 13-21 disciplinano il registro obbligatorio degli operatori che detengono prodotti vitivinicoli. Devono essere annotati entrate e uscite di ciascuna partita, la categoria di prodotto e le operazioni enologiche effettuate nei locali. Il registro può essere tenuto con fogli fissi numerati, sistemi informatici, sistemi contabili riconosciuti o raccolte di documenti di accompagnamento; per i produttori, gli Stati membri possono ammettere l'annotazione sul retro delle dichiarazioni obbligatorie.
I conti devono essere separati per le categorie di vini DOP, IGP, vini senza DOP/IGP mono-varietali o plurivarietali, prodotti non conformi da distruggere, oltre che per specifici prodotti come saccarosio, mosti concentrati, prodotti per acidificazione/disacidificazione, alcoli e acquaviti, sottoprodotti da eliminare. Sono previste regole particolari per i vini DOP/IGP in recipienti fino a 60 litri detenuti per la vendita, nonché per la perdita della designazione DOP/IGP, che deve essere registrata con trasferimento nel conto dei vini senza DOP/IGP.
Il registro deve indicare, per ciascuna entrata o uscita, data, quantità, prodotto, riferimento al documento di accompagnamento e, per alcuni vini, le indicazioni facoltative di etichettatura; devono inoltre essere identificati i recipienti e il loro volume nominale. Per alcune operazioni devono essere registrate anche quantità e natura dei prodotti impiegati, quantità ottenute, imbottigliamento e dati dell'imbottigliatore. Sono previste regole specifiche per vini spumanti e liquorosi, con indicazione della data di preparazione, imbottigliamento, sciroppi aggiunti e dati compositivi della cuvée.
Gli Stati membri fissano le percentuali massime accettabili di perdita e disciplinano la registrazione del consumo personale o familiare e delle variazioni accidentali di volume. Le iscrizioni devono avvenire, di regola, il giorno lavorativo successivo al ricevimento o all'operazione; per l'arricchimento, il giorno stesso. È ammessa una maggiore flessibilità fino a 30 giorni per registri computerizzati, se le operazioni restano verificabili tramite altri documenti attendibili. Il registro è chiuso annualmente con un bilancio e un inventario delle giacenze.
Dichiarazioni di produzione, giacenza e vendemmia
L'articolo 22 impone la dichiarazione di produzione entro il 15 gennaio di ogni anno, salvo eventuali scadenze anticipate o, per vendemmie tardive e produzioni specifiche, non oltre il 1° marzo. La dichiarazione deve contenere almeno identità del produttore, luogo di detenzione, categorie di prodotti impiegati, fornitore, superfici vitate di provenienza e volumi prodotti e detenuti, ripartiti per colore e tipologia di prodotto. Il quantitativo di vino coincide con il totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, comprese le fecce. Gli Stati membri possono anche prevedere una dichiarazione per impianto di vinificazione.
L'articolo 23 richiede la dichiarazione di giacenza entro il 10 settembre, da parte di produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti. La dichiarazione indica identità del dichiarante, luogo di detenzione e scorte di vini e mosti ripartite per colore, tipologia, origine e qualità del detentore. Sono esclusi i prodotti vitivinicoli dell'Unione ottenuti da uve raccolte nello stesso anno civile.
L'articolo 24 disciplina, ove richiesta, la dichiarazione di vendemmia entro il 15 gennaio, con date diverse per vendemmie tardive. La dichiarazione contiene identità del produttore, superficie vitata, quantità raccolta e destinazione delle uve (vinificazione in proprio, cantina cooperativa, vendita a produttore, altre destinazioni).
L'articolo 25 prevede la centralizzazione nazionale delle informazioni contenute in tali dichiarazioni e lascia agli Stati membri la definizione di forma e modalità di notifica.
Controlli, campionamenti e banca dati isotopica
Gli articoli 26-29 riguardano il prelievo di campioni tra Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici. Su richiesta di un organismo di contatto, un altro Stato membro può effettuare il campionamento secondo l'allegato II; l'organismo richiedente conserva i campioni e determina il laboratorio di analisi.
Per la banca dati isotopica, i laboratori designati devono prelevare campioni di uve fresche rappresentative, vinificarli secondo l'allegato III e sottoporre i campioni ad analisi con metodi isotopici. I laboratori devono rispettare la norma ISO/IEC 17025:2005 e partecipare a prove di competenza; devono fornire documentazione al Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS). I dati e i campioni devono essere conservati per almeno tre anni; la banca dati è utilizzabile soltanto per controlli sulla normativa vitivinicola, fini statistici o scientifici, con tutela dei dati personali e accesso per rettifica degli interessati.
Le informazioni della banca dati possono essere rese disponibili ai laboratori designati e, in casi debitamente motivati, alle autorità competenti, ma solo nei limiti dei dati necessari a interpretare campioni con caratteristiche simili.
Controlli sul sistema di autorizzazioni e sulle dichiarazioni
L'articolo 30 impone agli Stati membri di utilizzare lo schedario viticolo per verificare il rispetto delle norme sul sistema di autorizzazioni. L'articolo 31 prevede controlli amministrativi su tutti i viticoltori che abbiano usato il sistema di autorizzazioni, chiesto misure di ristrutturazione/riconversione o vendemmia verde, o presentato una delle dichiarazioni previste; inoltre impone controlli in loco annuali su almeno il 5% dei viticoltori e controlli sistematici sulle superfici non presenti in alcun fascicolo.
L'articolo 32 richiede ulteriori controlli sulle dichiarazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2018/273 per garantirne l'accuratezza.
Notifiche alla Commissione e conservazione dei documenti
L'articolo 33 elenca le comunicazioni annuali obbligatorie: entro il 1° marzo, gli Stati membri trasmettono i dati sulle superfici vitate, le notifiche sulle limitazioni ai nuovi impianti e ai reimpianti, l'elenco delle organizzazioni professionali/gruppi di produttori interessati, i dati sugli impianti non autorizzati e, se del caso, le soglie per il criterio di priorità relativo alle dimensioni dell'azienda. Entro il 1° novembre trasmettono invece i dati sulle domande di nuovi impianti, sulle autorizzazioni effettivamente concesse o rifiutate, sulle autorizzazioni per reimpianti e su quelle ottenute mediante conversione dei diritti di impianto. In caso di mancata comunicazione o di informazioni inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili nel settore vitivinicolo.
L'articolo 34 impone che le notifiche seguano i regolamenti delegato (UE) 2017/1183 e di esecuzione (UE) 2017/1185. L'articolo 35 fissa i termini minimi di conservazione: cinque anni per i documenti di accompagnamento, dieci campagne viticole per le informazioni sul sistema di autorizzazioni, cinque anni dopo la chiusura per il registro delle entrate e delle uscite, e termini specifici per i dati dello schedario viticolo in funzione del tipo di informazione.
Entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con l'articolo 36 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regolamento
L'articolo 1 definisce l'ambito materiale: sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, certificazione, registro delle entrate e delle uscite, dichiarazioni obbligatorie, controlli e banca dati analitica di dati isotopici, notifiche.
Autorizzazioni per nuovi impianti, reimpianti e conversione
Gli articoli 2-11 disciplinano il rilascio annuale delle autorizzazioni per nuovi impianti, i termini e le decisioni pubbliche degli Stati membri entro il 1° marzo, il periodo di presentazione delle domande entro il 1° maggio, la concessione entro il 1° agosto e la gestione delle domande eccedenti la superficie disponibile. Sono previsti meccanismi proporzionali e per criteri di priorità, regole di default in mancanza di decisioni nazionali, possibilità di rifiuto dell'autorizzazione se concessa per meno del 50% della superficie richiesta e assenza di sanzioni amministrative in tale caso. Sono inoltre disciplinate le restrizioni ai reimpianti nelle zone DOP/IGP, la procedura automatica di rilascio delle autorizzazioni per reimpianto entro tre mesi, una procedura semplificata in taluni casi e la conversione dei diritti di impianto concessi anteriormente al 31 dicembre 2015.
Modifica della superficie oggetto di autorizzazione
L'articolo 11 consente, in casi debitamente giustificati, di impiantare viti su una superficie diversa da quella indicata nell'autorizzazione, purché abbia la stessa estensione ed il titolo sia ancora valido; l'opzione è esclusa quando l'autorizzazione era fondata su specifici criteri legati all'ubicazione e la nuova superficie è fuori da tale ubicazione.
Certificazione dei prodotti vitivinicoli
L'articolo 12 stabilisce che per i vini senza DOP o IGP la certificazione, approvazione e verifica richiede documentazione amministrativa a supporto delle informazioni su varietà e annata; gli Stati membri possono aggiungere esami organolettici e analitici. La certificazione avviene nello Stato membro di produzione, o in uno dei due Stati membri interessati per le miscele transfrontaliere, mediante controlli casuali e basati sul rischio; i costi gravano sugli operatori salvo diversa disposizione nazionale. È prevista l'autorizzazione degli operatori a certificare sotto supervisione delle autorità competenti.
Registro delle entrate e delle uscite
Gli articoli 13-21 impongono agli operatori l'obbligo di tenere un registro in forma cartacea, informatica o altra forma riconosciuta, con annotazione di entrate, uscite e operazioni enologiche. Sono individuati i prodotti e i conti separati da tenere, le informazioni da registrare per ciascuna operazione, gli adempimenti specifici per vini spumanti e liquorosi, la disciplina delle perdite e degli usi personali/familiari, i termini di iscrizione (di regola il giorno lavorativo successivo o, per talune operazioni, il giorno stesso) e la chiusura annuale mediante bilancio e inventario delle giacenze.
Dichiarazioni obbligatorie e centralizzazione delle informazioni
Gli articoli 22-25 disciplinano la dichiarazione di produzione (entro il 15 gennaio, o altra data fissata dagli Stati membri entro il 1° marzo per vendemmie tardive e produzioni specifiche), la dichiarazione di giacenza (entro il 10 settembre) e, ove richiesta, la dichiarazione di vendemmia (entro il 15 gennaio, con possibile anticipazione o scadenza non oltre il 1° marzo per vendemmie tardive). Sono indicati i contenuti minimi e la centralizzazione nazionale delle informazioni, con facoltà degli Stati membri di definire forma e modalità di notifica.
Controlli e banca dati analitica di dati isotopici
Gli articoli 26-32 disciplinano i campionamenti tra Stati membri, la creazione e gestione della banca dati isotopica, le modalità di prelievo, analisi e conservazione dei campioni, i requisiti dei laboratori (ISO/IEC 17025:2005 e prove di competenza) e l'utilizzo dei dati solo per controlli, statistica o ricerca. Per lo schedario viticolo sono previsti controlli amministrativi e controlli in loco annuali su almeno il 5% dei viticoltori, oltre a controlli sulle superfici non presenti in fascicolo. I controlli si estendono anche alla correttezza delle dichiarazioni obbligatorie.
Notifiche alla Commissione e conservazione documentale
Gli articoli 33-35 fissano le notifiche annuali degli Stati membri alla Commissione sul sistema di autorizzazioni, sulle superfici vitate, sulle autorizzazioni concesse o rifiutate, sulle restrizioni ai reimpianti e sulle conversioni di diritti di impianto. Le notifiche seguono i modelli degli allegati e possono comportare, in caso di inadempimento o inesattezza, la sospensione dei pagamenti mensili nel settore vitivinicolo. Sono inoltre stabiliti i termini minimi di conservazione per documenti di accompagnamento, informazioni, registri e dati dello schedario viticolo.
Abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 36 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561. L'articolo 37 prevede l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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