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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/273

Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

Normativa europea32018R0273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 completa la disciplina dell’OCM unica per il settore del vino, rendendo operativi il sistema unionale di autorizzazioni agli impianti viticoli, le regole sullo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e le certificazioni per la circolazione e l’importazione dei prodotti vitivinicoli. Definisce inoltre gli obblighi di registrazione, dichiarazione e notifica, e coordina i controlli, la cooperazione tra autorità e le sanzioni. Il testo sostituisce e coordina una serie di atti precedenti, con l’obiettivo di semplificare, armonizzare e rafforzare tracciabilità, legalità e prevenzione delle frodi nel comparto.

Disciplina integrata del settore vitivinicolo su autorizzazioni agli impianti, schedario viticolo, documenti di accompagnamento, certificazioni, registri, dichiarazioni, controlli, sanzioni e notifiche, con modifiche e abrogazioni di atti previgenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, ai produttori di uva, viticoltori, produttori, trasformatori, imbottigliatori, commercianti, rivenditori al minuto e, per la parte import/export, agli operatori coinvolti nella circolazione di prodotti vitivinicoli nell’Unione e nei rapporti con paesi terzi. Riguarda il sistema di autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti, le superfici esentate, lo schedario viticolo nei soli Stati membri tenuti a istituirlo, i documenti di accompagnamento e i certificati per trasporti e importazioni, i registri delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, i controlli ufficiali e la cooperazione amministrativa. Prevede alcune esclusioni e semplificazioni per piccoli quantitativi, piccoli produttori, consumi familiari, trasporti interni limitati, usi diplomatici, scientifici o privati, nonché esenzioni specifiche per alcuni casi di importazione.

Regolamento delegato (UE) 2018/273: disciplina integrata del settore vitivinicolo

Il regolamento completa il quadro dell’OCM vitivinicola stabilendo regole operative su autorizzazioni agli impianti, schedario viticolo, circolazione e certificazione dei prodotti, importazioni da paesi terzi, registri, dichiarazioni, controlli e sanzioni. Il testo nasce per sostituire e razionalizzare molte disposizioni previgenti, assicurando uniformità applicativa, tracciabilità e prevenzione delle frodi nel mercato del vino.

Finalità e coordinamento con gli atti di base

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per i controlli e le sanzioni, il regolamento (UE) n. 1306/2013. La disciplina è strettamente coordinata con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, richiamato in più punti per le modalità pratiche di attuazione. Tra i motivi dichiarati vi sono la semplificazione amministrativa, la certezza del diritto, la tutela delle DOP e IGP, e il rafforzamento dei controlli lungo l’intera catena di produzione e circolazione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce una serie di definizioni fondamentali per l’applicazione del sistema. Vengono precisati i soggetti della filiera, tra cui viticoltore, produttore di uva, trasformatore, imbottigliatore, commerciante e rivenditore al minuto, oltre ai concetti di particella viticola, superficie vitata abbandonata, imbottigliamento e campagna viticola. Per alcuni capi del regolamento, il concetto di produttore coincide con chi trasforma in proprio o per conto proprio uve, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione; è inoltre definito il piccolo produttore, con soglia media inferiore a 1 000 ettolitri per campagna viticola.

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il capo II disciplina le superfici escluse dal sistema di autorizzazioni. Sono esentate le superfici per sperimentazione o piante madri per marze, con obbligo di notifica preventiva e uso limitato allo scopo dichiarato; gli Stati membri possono consentire la commercializzazione dei prodotti ottenuti solo se non vi è rischio di turbativa del mercato. È prevista un’esenzione per superfici destinate esclusivamente al consumo familiare del viticoltore, entro il limite di 0,1 ettari e a condizione che non vi sia produzione commerciale, nonché per superfici sostitutive di aree perse per esproprio per pubblica utilità, entro il 105% della superficie persa.

L’articolo 4 consente agli Stati membri di applicare i criteri di ammissibilità e di priorità previsti dall’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 a livello nazionale o territoriale inferiore. Gli allegati I e II sviluppano tali criteri, includendo il rischio di usurpazione della notorietà delle IGP e il comportamento precedente del produttore, nonché criteri relativi a giovani produttori, produzione biologica, pratiche ambientali, ricomposizione fondiaria, vincoli naturali, sostenibilità economica, competitività, localizzazione in aree DOP/IGP, dimensione aziendale e altri profili oggettivi. È espressamente richiesto agli Stati membri di adottare misure antielusione ulteriori quando necessario.

Per il reimpianto anticipato, l’articolo 5 consente di subordinare l’autorizzazione alla costituzione di una cauzione e stabilisce che, se l’estirpazione non avviene entro il quarto anno dall’impianto, la superficie è considerata non autorizzata. L’articolo 6 consente limitazioni al reimpianto per evitare una significativa svalutazione di una DOP o IGP, salvo casi in cui il reimpianto resti nella stessa zona e rispetti il disciplinare, oppure sia destinato a vini senza indicazione geografica con impegni equivalenti a quelli previsti per i nuovi impianti.

Schedario viticolo

L’articolo 7 stabilisce che negli Stati membri tenuti allo schedario viticolo l’aggiornamento deve contenere almeno le informazioni degli allegati III e IV per ciascun viticoltore; negli Stati membri senza sistema di autorizzazioni ma con programmi nazionali di ristrutturazione o riconversione si applica almeno il set semplificato dell’allegato III. Gli allegati prevedono un fascicolo del viticoltore e un fascicolo di produzione con dati su identificazione, ubicazione delle particelle, superficie, varietà, anno di impianto, superfici ammissibili a DOP/IGP o senza indicazione geografica, operazioni di ristrutturazione e vendemmia verde, nonché dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza.

Documenti di accompagnamento, certificazione e importazioni

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono l’obbligo del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli tra gli operatori della filiera e verso i rivenditori al minuto, con esenzioni per diversi casi a basso rischio o di trasporto limitato. L’articolo 10 riconosce come documenti di accompagnamento i documenti previsti dalla disciplina accise e, per piccoli produttori e prodotti non soggetti ad accisa, documenti commerciali o amministrativi, anche elettronici, secondo condizioni differenziate; alcuni modelli cartacei restano utilizzabili fino al 31 dicembre 2020.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano la certificazione di origine o provenienza, annata, varietà e DOP/IGP, nonché la certificazione dei prodotti esportati, che può assumere la forma di documento amministrativo/commerciale oppure di certificato specifico per l’esportazione. L’articolo 13 regola la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione e prevede un regime particolare per esportazioni temporanee in perfezionamento passivo verso paesi EFTA.

Per l’importazione, l’articolo 20 unifica certificato e bollettino di analisi nel documento VI-1, attestante le caratteristiche del prodotto, l’annata, la varietà e, se del caso, l’indicazione geografica. L’articolo 21 elenca numerose esenzioni, soprattutto per piccoli quantitativi, beni personali, viaggiatori, missioni diplomatiche, fiere, sperimentazione e reimportazioni di prodotti dell’Unione. Gli articoli 22 e 23 disciplinano il modello VI-1, l’estratto VI-2, la vidimazione doganale e i casi di frazionamento o rispedizione della partita. Gli articoli 24 e 25 prevedono regole per importazioni indirette, vini liquorosi e alcolizzati, e certificazione di indicazioni geografiche. Gli articoli 26 e 27 introducono una procedura semplificata per produttori autorizzati di paesi terzi e la possibilità di documento elettronico, purché il paese terzo disponga di un sistema di controlli riconosciuto equivalente dall’Unione.

Registro delle entrate e delle uscite

L’articolo 28 esonera dalla tenuta del registro alcuni operatori con quantitativi molto limitati o che vendono esclusivamente per il consumo sul posto, purché le giacenze e i movimenti siano verificabili attraverso documenti commerciali. Gli Stati membri possono tuttavia imporre il registro ai commercianti senza giacenze. Il registro deve essere tenuto separatamente per impresa e, di regola, nei luoghi di detenzione dei prodotti; in certi casi può essere tenuto presso la sede o affidato a un’impresa specializzata.

L’articolo 29 elenca le operazioni da iscrivere, incluse pratiche enologiche, trattamenti specifici, miscelazioni, tagli, imbottigliamento e produzione di categorie particolari di vini. L’articolo 30 consente agli Stati membri di aggiungere informazioni complementari e, per alcune operazioni, di imporre notifiche all’autorità competente; la notifica non è richiesta quando le partite sono già sottoposte a controlli analitici sistematici.

Dichiarazioni obbligatorie

Gli articoli 31 e 32 impongono, negli Stati membri con schedario viticolo aggiornato, la presentazione annuale della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza al 31 luglio da parte di produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti interessati. Sono previste esenzioni per i produttori che conferiscono l’intera produzione a cooperative o associazioni che dichiarano per loro, salvo il diritto di tenere piccole quantità per consumo familiare inferiore a 10 ettolitri.

Gli articoli 33 e 34 consentono agli Stati membri di richiedere la dichiarazione di vendemmia e una dichiarazione di trattamento o commercializzazione per uve, mosti e succhi trattati o commercializzati prima delle scadenze delle dichiarazioni principali. L’articolo 35 lascia agli Stati membri la facoltà di chiedere informazioni più complete e di esentare gli operatori quando non vi sia stata produzione o non vi siano giacenze.

Controlli, cooperazione amministrativa e banca dati isotopica

Il capo VII impone controlli ufficiali efficaci e basati sul rischio. I controlli interessano sistema di autorizzazioni, schedario, documenti di accompagnamento, certificazione, importazioni, registro e dichiarazioni; si applica il regolamento (UE) 2017/625 e, per lo schedario, la verifica della corrispondenza tra dati registrati e situazione reale. I controlli devono essere svolti nello Stato membro di produzione, con eventuali controlli a campione o legati al rischio nello Stato membro di spedizione.

L’articolo 38 obbliga gli operatori a non ostacolare i controlli e a facilitare il prelievo di campioni. L’articolo 39 disciplina la banca dati analitica di dati isotopici tenuta dal Centro di riferimento europeo, utile per verificare arricchimento, eventuale aggiunta di acqua e, più in generale, autenticità e origine dei prodotti. Gli articoli 40-45 disciplinano la designazione delle autorità competenti e di un organismo unico di contatto, i poteri di accesso e indagine degli agenti, l’accesso ai sistemi accise e ai dati sui movimenti, l’assistenza reciproca tra Stati membri, il valore probante delle constatazioni e le notifiche di sospetta non conformità o frode alla Commissione e agli altri soggetti interessati.

Sanzioni

L’articolo 46 prevede sanzioni pecuniarie per impianti non autorizzati: 6 000 EUR per ettaro se l’estirpazione avviene entro quattro mesi dalla notifica, 12 000 EUR per ettaro se avviene entro il primo anno successivo e 20 000 EUR per ettaro se avviene oltre tale termine, con possibilità di maggiorazione proporzionale al reddito medio della zona. Se lo Stato membro provvede all’estirpazione, i costi sostenuti sono recuperati dal produttore e aggiunti alla sanzione.

L’articolo 47 consente di sospendere l’uso dei documenti di accompagnamento e delle procedure di certificazione, e per le importazioni anche delle procedure semplificate o elettroniche, quando vi siano falsificazioni pericolose o violazioni rilevanti degli articoli 80 o 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 48 disciplina le sanzioni per mancata tenuta del registro, omessa presentazione delle dichiarazioni e omesse comunicazioni, con possibile esclusione dalle misure di sostegno in caso di inadempimento grave o reiterato. L’articolo 49 esclude le sanzioni nelle circostanze eccezionali e consente la correzione degli errori palesi.

Notifiche e pubblicazione delle informazioni

L’articolo 50 definisce le notifiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, comprese le norme nazionali di attuazione, le autorità competenti, l’organismo di contatto, le soglie dell’allegato II, le condizioni per i documenti di accompagnamento e le varietà di uve interessate da specifiche disposizioni. L’articolo 51 impone alla Commissione di pubblicare e aggiornare gli elenchi relativi ai paesi terzi, agli organismi competenti, ai laboratori designati, ai produttori autorizzati a rilasciare documenti VI-1 e agli organismi di contatto designati.

Modifiche, abrogazioni ed entrata in vigore

Gli articoli 52-54 adeguano i regolamenti (CE) n. 555/2008, n. 606/2009 e n. 607/2009, eliminando molte disposizioni divenute superflue e introducendo nel regolamento 606/2009 nuove regole sui sottoprodotti della vinificazione: percentuale minima di alcole nei sottoprodotti e obbligo di eliminazione o ritiro sotto vigilanza. L’articolo 55 abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 individua le materie integrate dal regolamento rispetto ai regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013: autorizzazioni agli impianti, schedario viticolo, documenti di accompagnamento e certificazione, importazioni, registro, dichiarazioni, controlli, sanzioni e notifiche. L’articolo 2 fornisce definizioni chiave, tra cui viticoltore, prodotti vitivinicoli, particella viticola, superficie vitata abbandonata, produttore di uva, trasformatore, rivenditore al minuto, imbottigliamento, imbottigliatore, commerciante, campagna viticola, produttore e piccolo produttore (meno di 1 000 ettolitri medi annui, con possibile esclusione di chi acquista uve/mosti per trasformarli).

Esenzioni dal sistema di autorizzazioni per gli impianti

L’articolo 3 disciplina le superfici esentate ex articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013: superfici per sperimentazione o piante madri per marze, superfici per consumo familiare del viticoltore fino a 0,1 ha e senza produzione commerciale, e superfici sostitutive di aree perse per esproprio per pubblica utilità entro il limite del 105% della superficie persa. Sono previste notifiche preventive per sperimentazioni e colture di piante madri, eventuale commercializzazione solo se gli Stati membri non ravvisano rischi di turbativa di mercato, e regole specifiche per impianti preesistenti al 1° gennaio 2016. L’estirpazione delle superfici esenti non genera in generale autorizzazione al reimpianto, salvo il caso di superfici impiantate in sostituzione di aree espropriate.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e antielusione

L’articolo 4 stabilisce l’applicazione dei criteri di ammissibilità e di priorità dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, consentendo agli Stati membri di applicarli a livello nazionale o subnazionale. Gli allegati I e II precisano i criteri specifici, compresi criteri aggiuntivi: rischio di usurpazione della notorietà delle IGP e priorità per comportamento precedente del produttore e per organizzazioni senza scopo di lucro che gestiscono terreni confiscati per reati di terrorismo o altra criminalità. Gli Stati membri possono differenziare l’applicazione per zone DOP, IGP o senza indicazione geografica e devono adottare misure contro l’elusione. L’efficacia di alcuni criteri è limitata, per gli impegni richiesti, al 31 dicembre 2030.

Reimpianto anticipato e limitazioni al reimpianto

L’articolo 5 consente agli Stati membri di subordinare l’autorizzazione per reimpianto anticipato alla costituzione di una cauzione; se l’estirpazione non avviene entro il quarto anno dall’impianto, la superficie è trattata come non autorizzata ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 6 permette di limitare il reimpianto nelle zone dove siano limitati i nuovi impianti, per evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica DOP o IGP; il rischio non sussiste, in particolare, se il reimpianto avviene nella stessa zona e nel rispetto del disciplinare oppure se è destinato a vini senza indicazione geografica e con impegni analoghi a quelli richiesti per i nuovi impianti.

Schedario viticolo

L’articolo 7 stabilisce i contenuti minimi dello schedario viticolo: negli Stati membri con sistema di autorizzazioni, l’aggiornamento deve includere almeno le informazioni degli allegati III e IV per ciascun viticoltore; negli Stati membri senza sistema di autorizzazioni ma con programmi nazionali di sostegno alla ristrutturazione o riconversione, si applicano le informazioni semplificate dell’allegato III. Gli allegati dettagliano il fascicolo del viticoltore, il fascicolo di produzione e le informazioni su particelle, varietà, età, superfici ammissibili a DOP/IGP o senza indicazione geografica, ristrutturazioni, vendemmia verde, autorizzazioni e diritti d’impianto pregressi.

Documenti di accompagnamento: obbligo, esenzioni e documenti riconosciuti

Gli articoli 8 e 9 prevedono che ogni trasporto di prodotti vitivinicoli tra operatori del settore o verso i rivenditori al minuto sia scortato da un documento di accompagnamento, utilizzabile per una sola partita e da esibire in ogni momento. Sono elencate numerose esenzioni: trasporti brevi tra locali della stessa impresa entro 70 km e senza cambio di proprietario, vinacce e fecce verso distilleria o acetificio, succhi e mosti a operatori non vinificatori, taluni trasporti interni a Stati membri senza schedario viticolo, piccoli quantitativi in contenitori fino a 10 litri o trasporti per usi diplomatici, privati, scientifici o campioni. L’articolo 10 riconosce documenti accise e documenti commerciali/elettronici come documenti di accompagnamento, con condizioni differenti per prodotti in sospensione d’accisa, già immessi in consumo, piccoli produttori e prodotti non soggetti ad accisa; è prevista una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2020 per alcuni documenti cartacei.

Certificazione, esportazione e prova dell’uscita

Gli articoli 11 e 12 consentono ai documenti di accompagnamento e ai documenti commerciali di attestare origine o provenienza, caratteristiche del prodotto, annata, varietà e, se del caso, DOP o IGP; per i vini esportati è ammesso un certificato specifico conforme all’allegato VI. L’articolo 13 disciplina la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione, rinviando alla nota di esportazione o alle regole doganali applicabili, e prevede un regime specifico per esportazioni temporanee in regime di perfezionamento passivo verso paesi EFTA, con scheda d’informazione doganale e successiva reintroduzione nell’Unione.

Trasporti di prodotti sfusi, partite di paesi terzi, rifiuto, irregolarità e forza maggiore

L’articolo 14 impone l’invio di una copia del documento di accompagnamento all’autorità del luogo di carico per determinate partite sfuse sopra 60 litri, con elenco dettagliato di prodotti dell’Unione e di origine extra-UE. Gli articoli 15 e 16 disciplinano il trasporto di partite di paesi terzi immesse in libera pratica o di prodotti dell’Unione rientrati da esportazione, nonché il rifiuto del destinatario, che deve essere annotato sul documento. Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono la convalida di nuovi documenti in caso di violazioni gravi o sospette non conformità, le misure correttive per irregolarità meno gravi, il blocco del trasporto se la regolarizzazione è impossibile e la procedura in caso di caso fortuito o forza maggiore.

Importazioni di vino: documento VI-1, esenzioni e procedure semplificate

L’articolo 20 unifica certificato e bollettino di analisi nel documento VI-1 per l’importazione di prodotti vitivinicoli da paesi terzi, attestante caratteristiche, annata, varietà e, se del caso, indicazioni geografiche. L’articolo 21 prevede numerose esenzioni dall’obbligo del VI-1 per piccoli quantitativi, beni personali, spedizioni tra privati, bagagli dei viaggiatori, fiere, sperimentazione scientifica, missioni diplomatiche, provviste di bordo e reimportazioni di prodotti dell’Unione. Gli articoli 22-27 disciplinano modello, estratto VI-2, uso doganale, importazioni indirette, certificazioni speciali per vini liquorosi/alcolizzati e vini con indicazione geografica, procedura semplificata per produttori autorizzati di alcuni paesi terzi e sostituzione del VI-1 con documento elettronico nei paesi terzi con sistema di controlli riconosciuto equivalente dall’Unione.

Registro delle entrate e delle uscite

L’articolo 28 esonera dall’obbligo di registro alcuni operatori con sole scorte in contenitori piccoli o che vendono esclusivamente per consumo sul posto, purché le entrate, uscite e giacenze siano verificabili tramite documenti commerciali; gli Stati membri possono imporre il registro ai commercianti senza giacenze. Il registro deve essere tenuto separatamente per impresa e, salvo eccezioni, nei luoghi di detenzione dei prodotti. L’articolo 29 elenca le operazioni da registrare, incluse pratiche enologiche, trattamenti specifici, imbottigliamento e produzioni particolari; l’articolo 30 consente norme nazionali complementari e obblighi di notifica per alcune operazioni, con esclusione quando tutte le partite sono già oggetto di controlli analitici sistematici.

Dichiarazioni obbligatorie

Gli articoli 31 e 32 impongono, negli Stati membri con schedario viticolo aggiornato, la dichiarazione annuale di produzione e la dichiarazione di giacenza al 31 luglio per produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti; sono previste esenzioni per i conferenti alle cooperative o associazioni che dichiarano per loro, nonché la possibilità per gli Stati membri senza schedario viticolo di imporre analoghi obblighi. Gli articoli 33 e 34 consentono agli Stati membri di richiedere dichiarazioni di vendemmia e dichiarazioni di trattamento o commercializzazione per uve, succhi e mosti trattati o commercializzati prima delle date di presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia. L’articolo 35 consente ulteriori informazioni e l’esenzione in assenza di produzione o giacenze.

Controlli ufficiali, banca dati isotopica e assistenza reciproca

L’articolo 36 impone controlli ufficiali efficaci, basati sul rischio, per assicurare il rispetto delle norme sul sistema autorizzazioni, schedario, documenti, importazioni, registri e dichiarazioni; si applica il regolamento (UE) 2017/625 e, per lo schedario, verifiche di coerenza tra fascicoli e situazione reale. Gli articoli 37-44 disciplinano modalità dei controlli, accesso ai luoghi e ai documenti, prelievo campioni, banca dati isotopica presso il Centro di riferimento europeo, designazione delle autorità competenti e di un organismo unico di contatto, cooperazione tra Stati membri, valore probante delle constatazioni e assistenza reciproca. Gli articoli 42 e 45 assicurano l’accesso ai dati sui movimenti dei prodotti soggetti ad accisa e la notifica immediata di sospetti di non conformità o frodi, anche alla Commissione e ai paesi terzi interessati.

Sanzioni amministrative e misure di sospensione

L’articolo 46 prevede sanzioni pecuniarie per impianti non autorizzati: almeno 6 000 EUR/ettaro se l’estirpazione avviene entro quattro mesi dalla notifica, 12 000 EUR/ettaro se avviene entro il primo anno successivo e 20 000 EUR/ettaro dopo tale termine; gli Stati membri possono aumentare gli importi in base al reddito medio della zona. L’articolo 47 consente la sospensione dell’uso dei documenti di accompagnamento e delle certificazioni, e per le importazioni anche delle procedure semplificate/elettroniche, in caso di falsificazioni pericolose o non conformità agli articoli 80 o 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 48 sanziona la mancata tenuta del registro, la mancata presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni, e prevede conseguenze aggiuntive sulla fruizione di misure di sostegno in caso di grave o reiterato inadempimento. L’articolo 49 esclude le sanzioni in caso di circostanze eccezionali e consente la rettifica degli errori palesi.

Notifiche alla Commissione e pubblicazione delle informazioni

L’articolo 50 elenca le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione: norme nazionali adottate, autorità competenti per analisi/certificazione/controlli, autorità per autorizzazioni e schedario viticolo, soglie dell’allegato II, misure del capo VII e organismo di contatto, condizioni per i documenti di accompagnamento e varietà di uve rilevanti. L’articolo 51 impone alla Commissione la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi degli organismi competenti dei paesi terzi, dei laboratori designati, dei produttori autorizzati a redigere documenti VI-1 e degli organismi di contatto, nonché delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Modifiche, abrogazioni ed entrata in vigore

Gli articoli 52-54 modificano i regolamenti (CE) n. 555/2008, n. 606/2009 e n. 607/2009, sopprimendo numerose disposizioni e introducendo, nel regolamento 606/2009, i nuovi articoli 14 bis e 14 ter su percentuale minima di alcole nei sottoprodotti e loro eliminazione. L’articolo 55 abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560. Ai sensi dell’articolo 56, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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