Regolamento (UE) 2017/2403
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro unitario per autorizzare e monitorare le attività di pesca della flotta esterna dell’Unione e l’accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell’Unione. L’obiettivo è rafforzare la sostenibilità, la tracciabilità e il controllo, armonizzando il sistema con la politica comune della pesca, con il diritto internazionale del mare e con la lotta contro la pesca INN. Sono disciplinati i requisiti di ammissibilità, le procedure di rilascio e revoca delle autorizzazioni, il noleggio, i trasbordi, gli obblighi informativi, nonché una banca dati elettronica comune. Il regolamento abroga il precedente regolamento sulle autorizzazioni di pesca e contiene disposizioni transitorie per i protocolli APPS già in vigore alla data di applicazione.
Norme UE per il rilascio, la gestione e il controllo delle autorizzazioni di pesca delle flotte esterne dell’Unione e delle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Ambito di applicazione
Si applica: (i) ai pescherecci dell’Unione che effettuano operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione, nelle acque di paesi terzi, in alto mare, sotto l’egida di un’ORGP, nell’ambito di APPS, accordi di scambio o gestione congiunta, oppure in base ad autorizzazioni dirette; e (ii) ai pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione. Il regolamento disciplina anche noleggio, trasbordi, obblighi di osservazione e comunicazione, banche dati e scambio elettronico dei dati. Si applica fatte salve le disposizioni degli APPS, di altri accordi di pesca, delle misure adottate dalle ORGP e del diritto UE di attuazione/recepimento. Per le operazioni in alto mare si applica, in particolare, ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. Sono previste regole specifiche per i cambi di bandiera nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione, nonché esclusioni o condizioni speciali quando il paese terzo o la nave sia collegato a elenchi INN o a paesi che autorizzano pesca non sostenibile.
Regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne
Il regolamento istituisce un quadro unico per il rilascio, la gestione e il controllo delle autorizzazioni di pesca relative alla flotta esterna dell’Unione e alle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione. Esso si inserisce nella politica comune della pesca e negli obblighi internazionali dell’Unione in materia di conservazione delle risorse marine, prevenzione della pesca INN e cooperazione con gli Stati costieri e le ORGP.
Finalità e contesto
La disciplina sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1006/2008, ritenuto non pienamente coerente con il sistema di controllo della PCP e lacunoso su temi quali noleggio, cambio di bandiera, autorizzazioni dirette e ripartizione dei compiti tra Stati membri e Commissione. Il nuovo testo mira a rafforzare trasparenza, tracciabilità, sostenibilità biologica e tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche tramite la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate e l’uso di una banca dati elettronica comune.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica, da un lato, ai pescherecci dell’Unione che operano fuori dalle acque dell’Unione: in acque di paesi terzi, in alto mare, sotto l’egida di ORGP, nell’ambito di APPS, di accordi di scambio o gestione congiunta, oppure in base ad autorizzazioni dirette. Dall’altro lato, disciplina l’accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell’Unione. Restano fermi gli APPS, gli altri accordi internazionali di pesca e le misure delle ORGP, nonché il diritto UE che li attua.
Definizioni rilevanti
Tra le nozioni chiave figurano la "nave d’appoggio", l’"autorizzazione di pesca", l’"autorizzazione diretta", le "acque di paesi terzi", il "programma di osservazione", il "noleggio" e le "operazioni di pesca". Le definizioni sono costruite per coprire non solo la nave che cattura il pesce, ma anche i soggetti e i mezzi tecnici che assistono l’attività e che possono incidere sulle catture e sul controllo.
Autorizzazioni delle navi dell’Unione fuori dalle acque dell’Unione
Il principio generale è che nessun peschereccio dell’Unione può pescare fuori dalle acque dell’Unione senza autorizzazione del proprio Stato membro di bandiera e, se richiesto, senza l’autorizzazione del paese terzo, dell’ORGP o del quadro convenzionale applicabile. L’autorizzazione presuppone criteri di ammissibilità stringenti: completezza dei dati, licenza di pesca valida, adempimento degli obblighi IMO, assenza da elenchi INN e, ove necessario, disponibilità di possibilità di pesca.
Cambio di bandiera
Particolare rilievo ha il controllo del cambio di bandiera. Se, nei cinque anni precedenti la domanda, la nave ha lasciato il registro dell’Unione ed è rientrata sotto bandiera di uno Stato membro, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica che nel periodo sotto bandiera terza non vi siano state pesca INN, operazioni in paesi terzi classificati come non sostenibili o non cooperanti, né permanenza in tali acque oltre il termine di sei settimane dalla decisione della Commissione. L’operatore deve fornire documentazione dettagliata su catture, autorizzazioni, sanzioni e storia di bandiera.
Controllo, revoca e sanzioni
Lo Stato membro di bandiera deve verificare periodicamente che le condizioni autorizzative permangano per tutta la durata dell’autorizzazione. Se viene accertato che i presupposti non sussistono più, deve modificare o revocare l’autorizzazione e, se del caso, applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione può sollecitare l’adozione di misure e, in caso di inerzia, attivare ulteriori provvedimenti nei contesti ORGP e APPS, fino a far sospendere l’attività della nave interessata.
Pesca in APPS, accordi di scambio e riassegnazione delle possibilità di pesca
Per le attività in APPS sono richiesti, oltre ai criteri generali, il rispetto dell’accordo, il pagamento di canoni e sanzioni e il possesso dell’autorizzazione del paese terzo. La procedura coinvolge lo Stato membro di bandiera e la Commissione, che trasmette la domanda al paese terzo e riceve le decisioni. In caso di possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione può avviare procedure di riassegnazione temporanea, con inviti a manifestare interesse, piani di pesca e criteri trasparenti e obiettivi; un meccanismo analogo di sottoassegnazione opera quando il protocollo prevede limiti mensili, trimestrali o equivalenti.
Autorizzazioni dirette
Fuori dagli APPS e dagli accordi di scambio/gestione congiunta, la nave dell’Unione può operare solo se l’operatore presenta, oltre ai requisiti generali, la normativa del paese terzo, una valutazione scientifica di sostenibilità e i dati bancari per i pagamenti. Le operazioni non possono iniziare finché il paese terzo non abbia rilasciato l’autorizzazione valida. La Commissione svolge un controllo preventivo sulle informazioni e può opporsi al rilascio entro termini definiti.
ORGP e alto mare
Quando la pesca avviene sotto l’egida di un’ORGP, la nave deve essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera e iscritta nel registro ORGP. Per l’alto mare, il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza superiore a 24 metri e richiede una base scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni oppure un programma di ricerca con protocollo validato da un istituto scientifico dello Stato membro di bandiera.
Noleggio
Il regolamento disciplina il noleggio dei pescherecci dell’Unione, vietandolo nelle acque soggette ad APPS in vigore o provvisoriamente applicato, escludendo il subnoleggio e imponendo che il noleggiato non usi le quote del proprio Stato membro di bandiera durante il periodo di noleggio. Le catture sono imputate allo Stato noleggiatore. Lo Stato membro di bandiera resta comunque responsabile degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dal regolamento sul controllo e dal regolamento INN.
Trasbordi, osservazione e comunicazioni
I trasbordi in alto mare o nel quadro di autorizzazioni dirette sono disciplinati in modo rigoroso e, se avvengono fuori dai porti, richiedono notifiche preventive con indicazione della nave ricevente, del momento e della posizione del trasbordo e delle quantità stimate. Gli obblighi di osservazione impongono l’invio senza indugio delle relazioni al proprio Stato membro. Inoltre, l’operatore deve comunicare al paese terzo e al proprio Stato membro le dichiarazioni di cattura e di sbarco; la mancata trasmissione al paese terzo è qualificata come infrazione grave ai fini del regolamento sul controllo.
Navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione
Le navi di paesi terzi possono pescare nelle acque dell’Unione solo se autorizzate dalla Commissione e se il loro paese è parte dell’ORGP competente, quando si tratta di stock gestiti da ORGP. Devono rispettare le norme applicabili alle navi dell’Unione nella zona interessata, salvo diversa disciplina espressamente concordata. Se transitano senza autorizzazione, gli attrezzi devono essere riposti in modo da non essere immediatamente utilizzabili per la pesca.
Condizioni di autorizzazione e gestione delle autorizzazioni per le navi di paesi terzi
La Commissione può rilasciare l’autorizzazione solo se esiste un surplus di catture ai sensi dell’UNCLOS, se le condizioni dell’accordo sono rispettate, se i dati sulla nave e sulle navi d’appoggio sono completi, se la nave non è inserita in elenchi INN e se il paese terzo non è non cooperante o classificato come paese che autorizza pesca non sostenibile. La Commissione può sospendere, revocare o rifiutare l’autorizzazione in caso di mutamento sostanziale, rischio grave per la sostenibilità o necessità di contrastare la pesca INN. Se le possibilità di pesca sono esaurite, le autorizzazioni si intendono sospese o revocate secondo i casi.
Controllo e detrazioni dai contingenti
Le navi di paesi terzi autorizzate nelle acque dell’Unione sono soggette alle stesse regole di controllo delle navi dell’Unione nella zona di pesca. Devono trasmettere dati e, su richiesta, relazioni di osservazione. Lo Stato membro costiero registra infrazioni e sanzioni. In caso di superamento dei contingenti da parte di un paese terzo, la Commissione effettua detrazioni dai contingenti degli anni successivi, eventualmente anche su stock diversi nella stessa zona geografica o di valore commerciale corrispondente.
Banca dati, scambio elettronico e protezione dati
La Commissione istituisce una banca dati elettronica dell’Unione con una parte pubblica e una protetta, contenente tutte le autorizzazioni e i dati necessari per la loro gestione. Gli Stati membri e i paesi terzi la utilizzano per presentare domande e aggiornamenti. Lo scambio delle informazioni avviene in formato elettronico e la Commissione può fissare specifiche tecniche con atti di esecuzione. I dati personali sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001, alla direttiva 95/46/CE e alle norme nazionali applicabili.
Deleghe, comitologia, abrogazione e transitorio
La Commissione dispone di deleghe quinquennali dal 17 gennaio 2018 per aggiornare l’allegato sui dati da trasmettere e integrare talune condizioni autorizzative; le deleghe sono revocabili e soggette a obiezione di Parlamento e Consiglio. Per gli atti di esecuzione si applica il regolamento (UE) n. 182/2011 con il comitato per la pesca e l’acquacoltura. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1006/2008 e contiene un regime transitorio per i protocolli APPS già vigenti o provvisoriamente applicati al 17 gennaio 2018. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Oggetto e principi generali
L’articolo 1 definisce l’oggetto: norme per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione in acque di paesi terzi, in alto mare e sotto l’egida di ORGP, nonché per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione. L’articolo 2 chiarisce che il regolamento opera senza pregiudizio per APPS, altri accordi di pesca, decisioni delle ORGP e diritto UE attuativo. L’articolo 4 afferma che un peschereccio dell’Unione può operare fuori dalle acque dell’Unione solo se autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e, se necessario, da un’autorizzazione valida del quadro internazionale o del paese terzo competente.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 rinvia alle definizioni del regolamento di base e del regolamento INN e introduce nozioni proprie, tra cui: nave d’appoggio, autorizzazione di pesca, autorizzazione diretta, acque di paesi terzi, programma di osservazione, noleggio e operazioni di pesca. Le definizioni sono centrali per delimitare il perimetro applicativo delle procedure autorizzative e degli obblighi di controllo.
Criteri di ammissibilità e cambio di bandiera
L’articolo 5 subordina il rilascio dell’autorizzazione a requisiti quali: informazioni complete su nave e navi d’appoggio, licenza di pesca valida, obblighi IMO se applicabili, assenza da elenchi INN e disponibilità di possibilità di pesca ove necessarie. L’articolo 6 introduce un filtro rafforzato per le navi che abbiano cambiato bandiera nei cinque anni precedenti, imponendo verifiche sul periodo sotto bandiera terza e vietando il rilascio se la nave o il paese terzo risultano collegati a pesca INN o a pesca non sostenibile, salvo specifiche eccezioni quando l’operatore abbia cessato le attività e avviato la radiazione presso il registro del paese terzo.
Gestione delle autorizzazioni e poteri di intervento
L’articolo 7 impone all’operatore di fornire dati precisi e aggiornati e allo Stato membro di bandiera di verificare periodicamente il persistere delle condizioni autorizzative. Se i presupposti vengono meno, lo Stato membro deve adottare misure, incluso il ritiro o la modifica dell’autorizzazione e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Su richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro deve intervenire anche in caso di violazioni delle misure ORGP o APPS; se non lo fa, la Commissione può imporre misure ulteriori e, in ambito ORGP o APPS, attivare procedure di comunicazione verso il segretariato ORGP o il paese terzo.
Pesca in APPS e accordi analoghi
Gli articoli 8-15 disciplinano le operazioni nell’ambito di APPS e di accordi in materia di scambio o gestione congiunta. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare la pesca solo se ricorrono i criteri generali, le condizioni del relativo APPS, il pagamento di canoni e sanzioni dovute e il possesso dell’autorizzazione del paese terzo. La procedura prevede trasmissione delle domande alla Commissione, esame preliminare, inoltro al paese terzo e informazione degli esiti. È prevista la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate, con termini di 10 giorni per le risposte degli Stati membri e criteri di riparto trasparenti e obiettivi; è prevista anche la sottoassegnazione di contingenti annuali suddivisi in limiti mensili o trimestrali. L’articolo 15 consente atti delegati per integrare le condizioni autorizzative in funzione delle consultazioni con i paesi terzi.
Autorizzazioni dirette fuori APPS
Gli articoli 16-18 regolano le autorizzazioni dirette nelle acque di un paese terzo fuori da APPS o accordi di scambio/gestione congiunta. Oltre ai criteri generali, sono richiesti: assenza di APPS o accordi analoghi in vigore, documentazione sulla normativa applicabile, una valutazione scientifica di sostenibilità e dati bancari per i pagamenti, oltre all’autorizzazione del paese terzo o a una conferma scritta delle condizioni negoziate. La Commissione dispone di termini stringenti per richiedere integrazioni, formulare obiezioni o tacitamente consentire il rilascio; i rinnovi alle stesse condizioni entro due anni seguono una procedura semplificata.
Operazioni sotto l’egida delle ORGP e in alto mare
Gli articoli 19-25 disciplinano pesca sotto l’egida di ORGP e in alto mare. Un peschereccio dell’Unione può operare in tali contesti solo se l’Unione è parte dell’ORGP, il peschereccio è autorizzato dallo Stato membro di bandiera, è inserito nel registro ORGP e, se pesca nelle acque di un paese terzo, dispone anche dell’autorizzazione del paese terzo. Per l’alto mare si applica ai pescherecci oltre 24 metri fuori tutto e l’autorizzazione richiede una valutazione scientifica o un programma di ricerca con protocollo convalidato. La Commissione interviene su richiesta di informazioni, può opporsi entro termini brevi e riceve i dati delle navi da trasmettere all’ORGP.
Noleggio, trasbordi e obblighi di osservazione/comunicazione
Gli articoli 26-30 disciplinano il noleggio, vietandolo nelle acque in cui opera un APPS in vigore o provvisoriamente applicato, il subnoleggio e il cumulo di più contratti di noleggio, e imponendo la non utilizzazione delle quote del bandiera durante il periodo di noleggio. Gli articoli 28-30 regolano i trasbordi, soggetti a notifica preventiva in alto mare o nelle autorizzazioni dirette, e gli obblighi di reportistica: invio delle relazioni dei programmi di osservazione, trasmissione delle dichiarazioni di cattura e sbarco ai paesi terzi e allo Stato membro di bandiera, con qualificazione della mancata trasmissione come infrazione grave ai fini del regolamento sul controllo.
Accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell’Unione
Gli articoli 31-38 stabiliscono che un peschereccio di un paese terzo può pescare nelle acque dell’Unione solo se il suo paese è parte dell’ORGP competente e se la Commissione ha rilasciato un’autorizzazione. Le condizioni includono: esistenza di surplus di catture ai sensi dell’UNCLOS, rispetto dell’accordo pertinente, dati completi su nave e navi d’appoggio, assenza da elenchi INN e inesistenza di uno status di paese non cooperante o di paese che autorizza pesca non sostenibile. La Commissione può rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare le autorizzazioni; se le possibilità di pesca sono esaurite, le autorizzazioni si considerano sospese e poi revocate se tutte le operazioni sono colpite. Sono previste detrazioni dai contingenti negli anni successivi in caso di superamento dei contingenti e obblighi di controllo, comunicazione dati e registrazione delle infrazioni da parte degli Stati membri costieri.
Banca dati elettronica e protezione dei dati
L’articolo 39 istituisce una banca dati elettronica dell’Unione per tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate ai sensi dei titoli II e III, con una parte pubblica e una protetta. La banca dati contiene le informazioni necessarie per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni, compresi i dati dei proprietari e dei beneficiari effettivi fino a cinque soggetti, ed è accessibile al pubblico limitatamente alle informazioni essenziali sulle navi, sul tipo di autorizzazione e sul periodo/zona autorizzati. Gli articoli 40-42 prevedono scambio elettronico, requisiti tecnici adottabili dalla Commissione, accesso ai soli servizi competenti e trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001, della direttiva 95/46/CE e del regolamento sul controllo.
Poteri delegati e di esecuzione
L’articolo 44 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in particolare per aggiornare l’allegato sui dati da trasmettere e integrare le condizioni autorizzative, con delega quinquennale dal 17 gennaio 2018, prorogabile tacitamente, revocabile da Parlamento o Consiglio e soggetta a obiezione entro due mesi. L’articolo 45 prevede atti di esecuzione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011, con assistenza del comitato per la pesca e l’acquacoltura.
Abrogazione e disposizioni transitorie
L’articolo 46 abroga il regolamento (CE) n. 1006/2008 e stabilisce la continuità dei riferimenti. L’articolo 47 contiene una disciplina transitoria per i protocolli APPS in vigore o provvisoriamente applicati al 17 gennaio 2018, mantenendo fino alla scadenza del protocollo la procedura di riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate, con regole specifiche per conferme, richiesta di riassegnazione, decisione della Commissione e criteri di riparto. L’articolo 48 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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