Cassazione Penale, Sentenza n. 2763/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza penale definitiva (Tribunale di Sanremo 8/7/2002; Corte d'appello di Genova 28/5/2004) per i reati connessi alla circolazione di certificati di credito del tesoro falsi. Il ricorrente ha prodotto una consulenza (dott. Francesco Rende) che avrebbe accertato la non originalità e la falsità del verbale redatto dall'ufficiale giudiziario francese Liliane Mathis (datato 28/7/1994), sostenendo che tale prova nuova renderebbe inesistente o invalida parte della prova utilizzata per la condanna. La richiesta è stata proposta ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., lettere c) (scoperta di prove nuove) e d). Il ricorrente lamenta inoltre che non siano stati valutati altri documenti prodotti (atti provenienti dall'autorità giudiziaria francese, atto di compravendita del 1994) e che la Corte d'appello non abbia svolto gli accertamenti incidentali sull'autenticità del verbale in questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le presunte "prove nuove" non siano idonee, neppure in astratto, a mettere in discussione il nucleo del giudicato: Pagani non ha mai negato di aver ricevuto i titoli da Lanfranchi né di averli consegnati ai coniugi Strangio, motivo per cui l'eventuale falsità del verbale di Mathis non inciderebbe sull'accertamento essenziale (ricezione e smistamento dei titoli falsi). La Corte ha inoltre osservato che la consulenza non dimostra novità tecnica tale da non poter essere esperita nel giudizio di merito e che la richiesta tende in realtà a riformare il giudizio di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
La richiesta di revisione è stata proposta con riferimento alle lettere c) (scoperta di prove nuove) e d). La Corte ha ritenuto che le prove indicate non soddisfino il requisito della novità/idoneità a mutare il giudicato.
art. 479 cod. pen.
Richiamato perché il ricorrente aveva denunciato la presunta falsità a carico dell'ufficiale giudiziario francese; la denuncia non ha inciso sull'esame di ammissibilità della revisione.
richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite
La difesa invocava principi secondo cui anche prove deducibili nel merito, ma non valutate, possono fondare la revisione; la Corte ha comunque ritenuto che qui non ricorrano i requisiti di novità e rilevanza necessari.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 richiede prove effettivamente nuove e idonee a incrinare il nucleo del giudicato; prove che non incidono sul fatto centrale della condanna sono inammissibili.
- Se l'imputato non ha mai negato il fatto materiale che ha portato alla condanna (es. ricezione e trasferimento di titoli falsi), la dimostrazione della falsità di documenti marginali non basta a ottenere la revisione.
- Le perizie o consulenze che potevano essere eseguite nel dibattimento non sono di per sé "nuove" a fini di revisione, a meno che non emergano tecniche o elementi assolutamente sopravvenuti e non ragionevolmente deducibili prima.
- Il giudice della revisione non è chiamato a rifare il processo di merito: deve verificare la idoneità delle nuove prove a modificare il giudicato, non rivalutare ex novo l'intero impianto probatorio.
- Denunce o procedimenti avviati successivamente contro terzi, se non incidono sul cuore della responsabilità contestata al condannato, hanno scarse probabilità di determinare l'ammissibilità della revisione.
- Chi chiede la revisione deve esplicitare chiaramente in che modo la prova nuova avrebbe potuto determinare un diverso esito processuale; l'assenza di tale nesso logico-giuridico porta all'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →