Cassazione Penale, Sentenza n. 5188/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (capi A, B, C), deducendo violazione degli artt. 110, 116, 337, 56 e 582 c.p. e mancata motivazione in relazione all'art. 116 c.p. Sostiene che la Corte avrebbe ritenuto la sua partecipazione ai reati di resistenza e tentate lesioni solo sulla base di una presunta adesione/accettazione del rischio come passeggero, senza elementi che dimostrassero la prevedibilità dell'evento (manovra pericolosa compiuta dal conducente durante la fuga), e che non vi sarebbe nesso eziologico fra la sua partecipazione al furto e l'evento lesivo concretamente verificatosi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non si trattava di concorso anomalo disciplinato dall'art. 116 c.p., ma di concorso di persone ex art. 110 c.p., ritenendo che l'imputato, partecipando al furto e rimanendo sul veicolo usato per la fuga, si fosse rappresentato e accettato la probabilità di una fuga in auto con manovre pericolose finalizzate a eludere la Polizia. Pertanto sussisteva prevedibilità e accettazione del rischio, giustificando la sua responsabilità per resistenza e lesioni. Per il rigetto del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Individua il concorso di persone nel reato; la Corte l'ha applicato per ritenere la responsabilità dell'imputato per reati ulteriori rispetto a quello programmato quando tali reati sono collegati e prevedibili rispetto alla condotta di base.
art. 116 cod. pen.
Disciplina il cosiddetto concorso anomalo; la Corte ha escluso l'applicabilità quando l'evento diverso è collegato e prevedibile rispetto al fatto-base, riservando l'art.116 ai casi in cui l'evento più grave sia voluto o sia conseguenza di fattori eccezionali e non riconducibili eziologicamente alla condotta di base.
art. 56 cod. pen.
Norma sulle circostanze (richiamata nel ricorso); invocata dal ricorrente ma non decisiva nella decisione della Corte di legittimità.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni (richiamata nel ricorso e nei capi di imputazione); la Corte ha confermato la responsabilità per le lesioni derivanti dalle manovre pericolose compiute in fuga.
art. 337 cod. pen.
Richiamato nel ricorso tra le presunte violazioni normative; la Corte di legittimità non ha ritenuto fondati i profili di doglianza correlati a tale richiamo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Quando una persona partecipa a un reato-base (es. furto) e si avvale di un mezzo (es. veicolo) per la fuga, la sua responsabilità per reati ulteriori commessi durante la fuga (es. resistenza, lesioni) può essere riconosciuta se è dimostrabile che si è rappresentata e accettata la probabilità di manovre pericolose: rileva la prevedibilità e l'accettazione del rischio.
- La distinzione tra art.110 e art.116 c.p.: il concorso di persone (art.110) si applica quando i reati ulteriori sono collegati e prevedibili in conseguenza della condotta concordata; l'art.116 (concorso anomalo) è riservato ai casi in cui l'evento più grave sia frutto di fattori eccezionali, non prevedibili o non ricollegabili eziologicamente all'azione di base.
- La mera presenza o la posizione di passeggero non esclude automaticamente responsabilità: è necessario valutare se il passeggero ha accettato il rischio o si è affidato al conducente per assicurare l'impunità del gruppo, compiendo così una partecipazione alla condotta complessiva.
- Per contrastare efficacemente una imputazione per reati commessi durante la fuga bisogna dimostrare l'assenza di prevedibilità e di accettazione del rischio (es. comportamento passivo, impossibilità di prevedere manovre direttamente lesive, o fattori sopravvenuti e del tutto imprevedibili responsabili dell'evento).
- In sede di impugnazione in Cassazione, la valutazione delle circostanze di fatto fondata su massime di esperienza e priva di manifesta illogicità difficilmente viene scalfita; il rigetto comporta anche l'addebito delle spese processuali.
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