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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della procedura negoziata per lavori di restauro e valorizzazione, nonché verbali di gara e, in parte, la lex specialis

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con un’offerta di € 2.065.552,45 rispetto ai € 2.049.747,79 dell’aggiudicataria, chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione della prima classificata. Deduceva: 1) violazione degli artt. 68, comma 2, e 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023; 2) violazione del punto 14.8.2 della lettera d’invito e dell’art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023; 3) violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, per la mancata indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali interni di sicurezza; 4) in subordine, anomalia del costo del lavoro, in violazione dell’art. 110 e della tabella ministeriale richiamata dall’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023. La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento in forma specifica, con inefficacia del contratto e subentro, o in subordine il risarcimento per equivalente, indicato in misura non inferiore al 10% dell’importo dell’appalto, oltre danno curricolare, interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha avviato l’annullamento dell’aggiudicazione per la violazione relativa ai costi della sicurezza, ha escluso l’aggiudicataria e ha aggiudicato l’appalto alla ricorrente; l’esclusa non ha impugnato l’esclusione nel termine decadenziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale della ricorrente era stata interamente soddisfatta con l’esclusione dell’aggiudicataria e la nuova aggiudicazione a favore della ricorrente. Non ha quindi deciso nel merito tutti i motivi di ricorso; ai fini della regolazione delle spese ha considerato il successivo riconoscimento della fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza del primo. Ha condannato il Ministero della Cultura al pagamento di € 2.000,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha compensato le spese nei confronti della controinteressata. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa della ricorrente è stata interamente soddisfatta.

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    La Direttrice della Direzione regionale Musei Nazionali della Basilicata: -prima con Decreto n. -OMISSIS- ha escluso dalla gara l’aggiudicataria -OMISSIS-, in quanto aveva violato l’art. 108, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023, perché nell’offerta economica dell’aggiudicataria non erano stati indicati i costi di sicurezza aziendali e/o interni;

    Nel caso concreto, la mancata indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali o interni di sicurezza è stata ritenuta violazione dell’art. 108, comma 9, e ha determinato l’esclusione dell’aggiudicataria.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento della denominazione sociale, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la controinteressata -OMISSIS-.

    La disposizione è stata applicata per ordinare l’oscuramento dei dati identificativi della controinteressata, ravvisando i presupposti di tutela indicati dal giudice.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente mediante il ritiro dell’aggiudicazione contestata e l’aggiudicazione dell’appalto al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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