Cassazione Civile, Ordinanza n. 32855/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013, notificati da un Comune in relazione a diversi immobili del contribuente. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati respinti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame, ritenendo per alcuni immobili di via Ippocastani la collabenza/inabitabilità e per altri immobili siti in altre vie la sussistenza di un interesse storico tale da giustificare la riduzione o l’esenzione IMU. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR considerato collabenti immobili di via Ippocastani sulla base della sola comunicazione comunale di inabitabilità; 2) nullità per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe esteso la decisione a immobili non compresi negli avvisi e diversi da quelli dichiarati inagibili/collabenti; 3) violazione dell’art. 13 d.l. 201/2011, poiché la riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili si applicherebbe solo a quelli effettivamente in tale stato e non agli altri cespiti della medesima via; 4) violazione dell’art. 13 d.l. 201/2011 e degli artt. 10, 13 e 45 d.lgs. 42/2004, per confusione tra tutela diretta dei beni culturali e tutela indiretta; 5) omesso esame della prova relativa alla dichiarazione della Soprintendenza e alla natura della tutela gravante sugli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha ritenuto fondati i motivi relativi agli immobili di via Ippocastani perché la CTR aveva travisato i fatti, confondendo immobili effettivamente dichiarati inagibili/collabenti con altri cespiti della stessa via e pronunciando, di fatto, oltre i limiti della domanda. Ha inoltre accolto il motivo relativo agli immobili siti nelle vie del Cigno, dei Gonfalonieri e Milazzo, chiarendo che la riduzione IMU per fabbricati di interesse storico o artistico spetta solo in presenza di dichiarazione di interesse culturale ex artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004 e non per la sola tutela indiretta ex art. 45 del medesimo decreto o per la mera annotazione catastale come immobili storici. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata dedotta con riferimento alla ricostruzione degli immobili e alla loro qualificazione fiscale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza per ultrapetizione è stata ritenuta configurabile come errores in procedendo
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il travisamento del perimetro oggettivo della pretesa integra ultrapetizione
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
nei vizi di rito la Corte può esaminare direttamente gli atti, purché il ricorso sia autosufficiente e correttamente documentato
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
richiamato come base della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, distinta dall’esenzione
art. 13, comma 3, lett. a), d.l. 201/2011
la riduzione IMU del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico richiede la dichiarazione di interesse culturale prevista dal d.lgs. 42/2004
art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004
identifica i beni che, se dichiarati di interesse culturale, beneficiano della riduzione fiscale
art. 13, comma 1, d.lgs. 42/2004
la dichiarazione di interesse culturale è il presupposto formale rilevante per la tutela diretta
art. 45 d.lgs. 42/2004
disciplina la tutela indiretta o di facciata, che non equivale alla dichiarazione di interesse culturale e non legittima la riduzione IMU
art. 21 legge n. 1089/1939
richiamato come precedente disciplina della tutela indiretta, sostanzialmente riprodotta dall’art. 45 d.lgs. 42/2004
L. n. 214/2011
norma di conversione del d.l. 201/2011, richiamata per la disciplina IMU
Massime di principio
- In tema di impugnazione di sentenze tributarie, il travisamento del perimetro oggettivo della domanda o della pretesa fiscale può integrare ultrapetizione e quindi nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia errores in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti di causa e verificare il contenuto documentale posto a base della censura, purché siano rispettati i requisiti di specificità e autosufficienza.
- La riduzione IMU per fabbricati di interesse storico o artistico presuppone la dichiarazione di interesse culturale ex artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004; non è sufficiente una generica attestazione di tutela né l’annotazione catastale come immobile storico.
- La tutela indiretta prevista dall’art. 45 d.lgs. 42/2004 è cosa diversa dalla dichiarazione di interesse culturale e, per la sua funzione di protezione dell’integrità di beni culturali vicini, non comporta automaticamente agevolazioni fiscali.
- La riduzione per immobili inagibili o inabitabili va applicata solo ai cespiti effettivamente e documentalmente ricompresi in tale situazione, senza estenderla ad altri immobili diversi solo perché ubicati nel medesimo indirizzo o complesso.
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