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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32855/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013, notificati da un Comune in relazione a diversi immobili del contribuente. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati respinti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame, ritenendo per alcuni immobili di via Ippocastani la collabenza/inabitabilità e per altri immobili siti in altre vie la sussistenza di un interesse storico tale da giustificare la riduzione o l’esenzione IMU. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR considerato collabenti immobili di via Ippocastani sulla base della sola comunicazione comunale di inabitabilità; 2) nullità per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe esteso la decisione a immobili non compresi negli avvisi e diversi da quelli dichiarati inagibili/collabenti; 3) violazione dell’art. 13 d.l. 201/2011, poiché la riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili si applicherebbe solo a quelli effettivamente in tale stato e non agli altri cespiti della medesima via; 4) violazione dell’art. 13 d.l. 201/2011 e degli artt. 10, 13 e 45 d.lgs. 42/2004, per confusione tra tutela diretta dei beni culturali e tutela indiretta; 5) omesso esame della prova relativa alla dichiarazione della Soprintendenza e alla natura della tutela gravante sugli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha ritenuto fondati i motivi relativi agli immobili di via Ippocastani perché la CTR aveva travisato i fatti, confondendo immobili effettivamente dichiarati inagibili/collabenti con altri cespiti della stessa via e pronunciando, di fatto, oltre i limiti della domanda. Ha inoltre accolto il motivo relativo agli immobili siti nelle vie del Cigno, dei Gonfalonieri e Milazzo, chiarendo che la riduzione IMU per fabbricati di interesse storico o artistico spetta solo in presenza di dichiarazione di interesse culturale ex artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004 e non per la sola tutela indiretta ex art. 45 del medesimo decreto o per la mera annotazione catastale come immobili storici. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata dedotta con riferimento alla ricostruzione degli immobili e alla loro qualificazione fiscale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza per ultrapetizione è stata ritenuta configurabile come errores in procedendo

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il travisamento del perimetro oggettivo della pretesa integra ultrapetizione

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    nei vizi di rito la Corte può esaminare direttamente gli atti, purché il ricorso sia autosufficiente e correttamente documentato

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011

    richiamato come base della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, distinta dall’esenzione

  • art. 13, comma 3, lett. a), d.l. 201/2011

    la riduzione IMU del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico richiede la dichiarazione di interesse culturale prevista dal d.lgs. 42/2004

  • art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004

    identifica i beni che, se dichiarati di interesse culturale, beneficiano della riduzione fiscale

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 42/2004

    la dichiarazione di interesse culturale è il presupposto formale rilevante per la tutela diretta

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    disciplina la tutela indiretta o di facciata, che non equivale alla dichiarazione di interesse culturale e non legittima la riduzione IMU

  • art. 21 legge n. 1089/1939

    richiamato come precedente disciplina della tutela indiretta, sostanzialmente riprodotta dall’art. 45 d.lgs. 42/2004

  • L. n. 214/2011

    norma di conversione del d.l. 201/2011, richiamata per la disciplina IMU

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di sentenze tributarie, il travisamento del perimetro oggettivo della domanda o della pretesa fiscale può integrare ultrapetizione e quindi nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia errores in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti di causa e verificare il contenuto documentale posto a base della censura, purché siano rispettati i requisiti di specificità e autosufficienza.
  • La riduzione IMU per fabbricati di interesse storico o artistico presuppone la dichiarazione di interesse culturale ex artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004; non è sufficiente una generica attestazione di tutela né l’annotazione catastale come immobile storico.
  • La tutela indiretta prevista dall’art. 45 d.lgs. 42/2004 è cosa diversa dalla dichiarazione di interesse culturale e, per la sua funzione di protezione dell’integrità di beni culturali vicini, non comporta automaticamente agevolazioni fiscali.
  • La riduzione per immobili inagibili o inabitabili va applicata solo ai cespiti effettivamente e documentalmente ricompresi in tale situazione, senza estenderla ad altri immobili diversi solo perché ubicati nel medesimo indirizzo o complesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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