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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36258/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione promossa da Pareo ritenendo estinta per mancato rinnovo la garanzia ipotecaria ventennale sull'immobile; la ricorrente deduceva che esisteva un giudicato esterno (ordinanza resa nel giudizio ex art. 702-bis) che avrebbe impedito la riconsiderazione della rinnovazione dell'ipoteca e censurava la Corte d'appello per non aver riconosciuto tale giudicato, invocando altresì violazioni di norme processuali (art. 115 c.p.c., art. 124 disp. att. c.p.c. e altri) e principi costituzionali (ne bis in idem, giusto processo, ragionevole durata). Contestata inoltre la rilevanza della mancata productione dell'attestazione di cancelleria e se la mera non contestazione equivalga ad ammissione della definitività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che chi invoca il giudicato esterno deve provarne la formazione mediante produzione del provvedimento munito della certificazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; la mera non contestazione della parte non equivale ad ammissione della definitività. La certificazione prodotta dalla ricorrente in cassazione risultava rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata (28/01/2022) e pertanto non poteva supplire alla mancata produzione nel giudizio di merito. Conseguentemente la Corte d'appello non ha errato nel non ritenere fatto acquisito il giudicato esterno e nel confermare l'accoglimento dell'opposizione di Pareo. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di lite in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Richiede che la sentenza il cui giudicato esterno si intende far valere sia corredata dall'attestazione di cancelleria che ne attesta la non impugnabilità; tale attestazione è necessaria per provare la formazione del giudicato esterno.

  • art. 115 c.p.c.

    Rilevanza del principio di allegazione e prova delle proprie affermazioni in giudizio; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio grava su chi invoca il giudicato esterno.

  • art. 372 c.p.c.

    Limita la produzione di documenti nuovi in cassazione rispetto a quelli che potevano essere prodotti nel giudizio di merito; la produzione tardiva della certificazione in cassazione non supplisce alla mancata produzione in appello se il giudicato si era già formato prima della sentenza impugnata.

  • art. 2847 cod. civ.

    Richiamato dalla Corte d'appello in relazione al termine ventennale di estinzione dell'ipoteca; la Corte conferma che le ipoteche disciplinate dalle norme citate possono essere soggette al termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.

  • art. 4 d.P.R. n. 7/1976 e art. 4 d.P.R. n. 1905/646

    Norme richiamate in relazione alla rinnovazione delle ipoteche su mutui fondiari; l'esistenza della rinnovazione deve essere provata dalla parte che vi fa valere il diritto.

  • art. 327 c.p.c. (secondo comma)

    Rilevato nel dibattito giurisprudenziale circa i termini e la prova dell'impugnazione; la Corte richiama la regola secondo cui la pendenza del giudizio d'impugnazione deve essere dimostrata con certificazione di cancelleria se contestata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento formale alla misura del contributo unificato e alla determinazione degli oneri processuali a carico della ricorrente, risultante dalla condanna alle spese.

  • art. 111 Cost., art. 324 e art. 327 c.p.c. (richiamati dalla ricorrente)

    Sono norme e principi richiamati dall'appellante a sostegno di profili di giusto processo e di efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che tali richiam i non esonerano dalla prova formale della definitività della pronuncia.

Massime di principio

  • Chi invoca il giudicato esterno deve provare la sua formazione producendo la decisione corredata della certificazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; senza tale certificazione la circostanza non può essere ritenuta acquisita.
  • La mera non contestazione di una circostanza processuale non equivale ad ammissione della definitività di una precedente decisione; l'onere probatorio rimane a carico di chi afferma il giudicato.
  • La certificazione di cancelleria prodotta tardivamente in sede di legittimità non può supplire all'omessa produzione nel giudizio di merito quando la formazione del giudicato sia antecedente alla sentenza impugnata, salvo i casi in cui il giudicato si sia formato successivamente.
  • Per ragioni di certezza del diritto ed evitamento di giudicati contrastanti, la giurisprudenza maggioritaria richiede prova formale del passaggio in giudicato; pertanto nelle controversie su rinnovazione di ipoteche è importante conservare e produrre tempestivamente le attestazioni di cancelleria.
  • Nelle controversie relative all'estinzione o rinnovo di garanzie ipotecarie ventennali, la parte che afferma la validità della rinnovazione deve fornire adeguata documentazione probatoria della rinnovazione stessa.

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