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Sentenza

Sentenza n. 11761/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202604157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 22 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, nonché la conseguente inerzia dell’amministrazione e la necessità di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento, poiché il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Ministero è stato ordinato a esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna e ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’esame dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e valutare l’eventuale equipollenza, disponendo, se necessario, misure compensative proporzionate ai sensi della direttiva 2005/36/CE. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di silenzio dell’amministrazione, di ordinare alla pubblica amministrazione di provvedere entro un termine e di adottare le misure necessarie in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Individua il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero; la sua scadenza senza provvedimento determina il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea e recepisce la direttiva 2005/36/CE.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’imposizione di misure compensative opportune e proporzionate ove necessarie.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando l’autorità competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la concreta complessità del contenzioso e l’elevato numero di istanze analoghe lo giustifichino.
  • Il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero deve essere deciso mediante una valutazione complessiva delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, tenendo conto anche della durata, del livello e della qualità della formazione svolta a tempo parziale.
  • L’autorità competente deve verificare l’equipollenza del titolo estero e, ove necessario, può imporre misure compensative opportune e proporzionate; non può limitarsi a un esame meramente formale o automatico del titolo.
  • Nel valutare una qualifica conseguita in altro Stato membro, l’autorità deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma, le qualifiche e le esperienze professionali maturate nello Stato di origine e nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività professionale.
  • Nel giudizio sul silenzio, la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l’effettività della tutela, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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