Cassazione Civile, Ordinanza n. 16792/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006. La contribuente aveva chiesto la correzione della propria dichiarazione, sostenendo l’esistenza di maggiori costi; l’Ufficio aveva contestato la documentazione dei costi, ritenendone provato solo un importo di euro 12.600 relativo a canoni di locazione, mentre per il residuo importo di euro 42.014 aveva negato il riconoscimento per difetto di giustificazione documentale. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunciava violazione degli artt. 384, 389 e 345 c.p.c., dell’art. 6 L. 212/2000, degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, oltre a violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio doveva soltanto applicare il principio di diritto sulla emendabilità della dichiarazione, che l’Ufficio non aveva contestato analiticamente i dati ma solo la tardività, e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla somma pagata in via esecutiva. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, ritenuta ingiustificata alla luce dell’esito favorevole ottenuto nei precedenti gradi e del comportamento dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso quanto al thema decidendum, ma ciò non modifica la ripartizione dell’onere della prova: anche nel rinvio il contribuente che chieda la rettifica della propria dichiarazione deve provare i maggiori costi dedotti. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente riconosciuto solo i costi documentalmente provati, restando non provata la parte residua. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha rilevato che la CTR aveva deciso sull’an e sul quantum della pretesa tributaria, sicché la mancata dichiarazione di non debenza dell’intera somma eseguita non integrava omessa pronuncia, essendo la restituzione dell’eccedenza conseguenziale alla rideterminazione del tributo e azionabile nei modi previsti dal processo tributario. Anche il motivo sulle spese è stato respinto, poiché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia corretto
art. 389 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di giudizio di rinvio
art. 345 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità di nuove difese o contestazioni nel rinvio
art. 6 L. 212/2000
richiamato per censurare la mancata preventiva richiesta di documentazione o contestazione specifica da parte dell’Ufficio
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
richiamato in relazione al controllo automatizzato della dichiarazione e alla cartella di pagamento conseguente
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
richiamato in relazione al controllo automatizzato ai fini IVA
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude l’omessa pronuncia perché la CTR ha comunque deciso sulla pretesa tributaria e la restituzione dell’eccedenza è conseguenza della rideterminazione del dovuto
art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992
in caso di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza
art. 70 d.lgs. 546/1992
il contribuente può agire in ottemperanza se il rimborso dell’eccedenza non viene eseguito
art. 92, comma 2, c.p.c.
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione esatta tra accoglimento e riparto delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il principio di diritto fissato dalla Cassazione vincola il giudice solo sul punto deciso; ciò non elimina l’onere della parte che chiede il riconoscimento di un fatto costitutivo del proprio diritto di provarlo secondo le regole ordinarie.
- L’emendabilità della dichiarazione tributaria in sede contenziosa consente di contestare la maggiore pretesa fiscale anche oltre il termine amministrativo, ma non esonera il contribuente dalla prova dei maggiori costi o degli elementi rettificativi allegati.
- Nel processo tributario, quando il giudice ridetermina il quantum dovuto, la restituzione di quanto versato in eccedenza è conseguenza della decisione di merito e segue i rimedi propri del processo tributario, senza necessità di una autonoma statuizione espressa su ogni profilo restitutorio.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice decide sulla debenza complessiva della pretesa e la domanda restitutoria è assorbita o conseguenziale rispetto alla rideterminazione del tributo.
- La compensazione delle spese processuali, nei limiti consentiti dall’art. 92 c.p.c., è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ritiene più favorevole l’esito complessivo della lite.
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